§ 51.2.21 - Legge 4 maggio 1951, n. 570.
Rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei Tribunali militari territoriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:04/05/1951
Numero:570


Sommario
Art. 1.      Presso i Tribunali militari territoriali, nel giudizio a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il meno elevato in grado dei giudici militari è sostituito [...]
Art. 2.      Nei giudizi che si svolgono presso i Tribunali militari territoriali a carico di imputati appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, il giudice militare meno elevato in grado è sostituito [...]
Art. 3.      Alle norme contenute negli articoli precedenti può derogarsi per i procedimenti a carico di ufficiali, quando non siano disponibili, come giudici, ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica [...]
Art. 4.      I procedimenti di competenza dei Tribunali militari territoriali a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza oppure a quello degli agenti di custodia, per i quali, alla [...]


§ 51.2.21 - Legge 4 maggio 1951, n. 570. [1]

Rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei Tribunali militari territoriali.

(G.U. 26 luglio 1951, n. 169)

 

     Art. 1.

     Presso i Tribunali militari territoriali, nel giudizio a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il meno elevato in grado dei giudici militari è sostituito da un giudice pari grado di detto Corpo, scelto dal presidente del Tribunale competente, tra quelli all'uopo designati ogni biennio per ciascun Tribunale militare dal Ministero dell'interno.

     Se fra gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza designati per il Tribunale militare competente non ve n'è alcuno del grado richiesto dalla legge, si provvede mediante estrazione a sorte fra gli ufficiali del Corpo, aventi il grado prescritto, designati per le altre circoscrizioni territoriali dei Tribunali militari.

     L'estrazione preveduta dal comma precedente è fatta dal presidente del Tribunale militare competente, alla presenza del Procuratore militare della Repubblica.

 

          Art. 2.

     Nei giudizi che si svolgono presso i Tribunali militari territoriali a carico di imputati appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, il giudice militare meno elevato in grado è sostituito da un giudice di pari grado dello stesso Corpo scelto fra quelli all'uopo designati ogni biennio dal Ministero di grazia e giustizia, con lista unica per tutto il territorio dello Stato.

     La scelta è fatta volta per volta dal presidente del Tribunale militare competente, mediante estrazione a sorte alla presenza del Procuratore militare della Repubblica.

 

          Art. 3.

     Alle norme contenute negli articoli precedenti può derogarsi per i procedimenti a carico di ufficiali, quando non siano disponibili, come giudici, ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o del Corpo degli agenti di custodia del grado richiesto dall'art. 16 dell'ordinamento giudiziario militare.

 

          Art. 4.

     I procedimenti di competenza dei Tribunali militari territoriali a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza oppure a quello degli agenti di custodia, per i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia stato iniziato il giudizio, continuano a svolgersi innanzi al Collegio giudicante, composto secondo le norme anteriormente vigenti.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.