Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.2 giustizia militare |
Data: | 17/04/1948 |
Numero: | 611 |
Sommario |
Art. 1. Fino all'attuazione delle nuove disposizioni che saranno emanate in materia di ordinamento giudiziario militare, in caso di soppressione di uffici o per altra eccezionale necessità di servizio, [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale". |
§ 51.2.19 - D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 611. [1]
Norme transitorie per la destinazione del personale della Giustizia militare.
(G.U. 8 giugno 1948, n. 131)
Fino all'attuazione delle nuove disposizioni che saranno emanate in materia di ordinamento giudiziario militare, in caso di soppressione di uffici o per altra eccezionale necessità di servizio, i magistrati ed i cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare, possono temporaneamente essere destinati ai Tribunali militari con funzioni proprie del grado immediatamente inferiore a quello da essi posseduto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Ratificato dall'art. unico della