§ 51.2.18 - D.Lgs.C.P.S. 28 dicembre 1947, n. 1627 .
Disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei Tribunali militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.2 giustizia militare
Data:28/12/1947
Numero:1627


Sommario
Art. 1.      L'applicabilità delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1948.


§ 51.2.18 - D.Lgs.C.P.S. 28 dicembre 1947, n. 1627 [1].

Disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei Tribunali militari.

(G.U. 5 febbraio 1948, n. 29)

 

     Art. 1.

     L'applicabilità delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1948.

     Peraltro, a partire dal 1° gennaio 1948, il numero degli ufficiali da assegnarsi ai Tribunali militari, previsto dal citato art. 13, è ridotto da 350 a 300, dei quali non più di 120 appartenenti ad armi e corpi diversi da quello della Giustizia militare, con funzioni di magistrato o di cancelliere.

     Fino alla data indicata nel primo comma è altresì prorogata la efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1948.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1973, n. 72. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.