Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.2 giustizia militare |
Data: | 29/03/1949 |
Numero: | 164 |
Sommario |
Art. 1. L'efficacia delle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 805, concernente disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali [...] |
Art. 2. Il numero massimo di ufficiali da assegnarsi ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, compresi gli appartenenti ai ruoli organici del personale [...] |
Art. 3. Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal corpo della Giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1949 |
§ 51.2.e - Legge 29 marzo 1949, n. 164. [1]
Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari.
(G.U. 3 maggio 1949, n. 101).
L'efficacia delle norme contenute nel
Il numero massimo di ufficiali da assegnarsi ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, compresi gli appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare, anche se siano stati o vengano ricollocati in congedo, non può superare i 200.
A modifica di quanto previsto dall'art. 13 del
Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal corpo della Giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 90 unità.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del