Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.3 giurisdizione contabile |
Data: | 13/10/1969 |
Numero: | 691 |
Sommario |
Art. 1. I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice procuratore generale, effettuati nei modi e [...] |
Art. 2. Per ogni promozione conferita in soprannumero a norma dell'articolo precedente è lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della [...] |
Art. 3. I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio richiesto dall'art. 10 comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, previo [...] |
Art. 4. |
Art. 5. Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono [...] |
§ 50.3.23 – L. 13 ottobre 1969, n. 691.
Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti.
(G.U. 22 ottobre 1969, n. 268).
I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla
Per ogni promozione conferita in soprannumero a norma dell'articolo precedente è lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.
Tuttavia il numero dei posti da rendere indisponibile nella qualifica iniziale non potrà superare la metà di quelli che, all'atto delle effettuate promozioni soprannumerarie, risulteranno di volta in volta vacanti.
I posti in soprannumero sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione a qualifica superiore.
I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio richiesto dall'art. 10 comma secondo, della
Tali promozioni non potranno, comunque, retroagire a data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.
I promossi sono collocati nel ruolo dei primi referendari dopo i magistrati pervenuti a tale qualifica prima della data suddetta.
Il rapporto informativo di cui all'art. 29 del regolamento approvato con
Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono almeno una volta in ogni semestre dell'anno per gli adempimenti di cui all'art. 13 della
Per la prima attuazione della presente legge, le suddette sezioni del Consiglio di presidenza si riuniranno entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale di magistratura della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
[1] Per l’abolizione del rapporto informativo di cui al presente articolo, vedi l'art. 11 della