Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.2 giurisdizione amministrativa |
Data: | 07/02/2006 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali |
§ 50.2.47 - D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62.
Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
(G.U. 3 marzo 2006, n. 52)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, commi 17 e 18, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 22 dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 7 dicembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata
Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, in quanto espressione di considerazioni eccessivamente restrittive dei compiti di coordinamento normativo che, nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante, sono concessi a quello delegato. In particolare, si osserva, infatti, quanto alla richiesta di soppressione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, avanzata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, che la novella recata da tale lettera risulta rispondere ad una esigenza di coordinamento, addirittura imposto dalla stessa legge di delegazione, agli articoli 2, comma 18, e 1, comma 3; quanto alla richiesta di soppressione degli ultimi periodi del comma 2 dell'articolo 1, che il richiamo, come norma applicabile, del comma 2-bis dell'articolo 10 della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
1. All'articolo 10 della
a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione più anziano;»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.».
2. All'articolo 9, terzo comma, della
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 2018, n. 10, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui ha modificato l’art. 9, terzo comma, della L 27 aprile 1982, n. 186, prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall’incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 7 della