§ 50.2.47 - D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62.
Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:07/02/2006
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
Art. 2.  Disposizioni transitorie e finali


§ 50.2.47 - D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62.

Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

(G.U. 3 marzo 2006, n. 52)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 22 dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 7 dicembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

     Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, in quanto espressione di considerazioni eccessivamente restrittive dei compiti di coordinamento normativo che, nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante, sono concessi a quello delegato. In particolare, si osserva, infatti, quanto alla richiesta di soppressione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, avanzata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, che la novella recata da tale lettera risulta rispondere ad una esigenza di coordinamento, addirittura imposto dalla stessa legge di delegazione, agli articoli 2, comma 18, e 1, comma 3; quanto alla richiesta di soppressione degli ultimi periodi del comma 2 dell'articolo 1, che il richiamo, come norma applicabile, del comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è conseguenza di un'esigenza di coerenza interna con i contenuti del comma 1 dello stesso intervento normativo; mentre la previsione di elezioni suppletive, contemplata dall'altro periodo del comma 2 dell'articolo 1 del quale la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha sollecitato la soppressione, è, secondo la valutazione operata dal legislatore delegato nell'ambito dei richiamati poteri di coordinamento e di adattamento, un opportuno corollario dell'introduzione della preferenza unica, tenuto anche conto della specificità del contesto in cui essa viene introdotta. Invero, la nomina dei primi dei non eletti, che era coessenziale al previgente assetto di preferenza multipla, in cui ciascun elettore poteva esprimere tante preferenze quanti erano i componenti da eleggere meno uno, sarebbe incongrua, ora che il legislatore delegante ha optato per il modello sostanzialmente «uninominale» della preferenza unica, perchè darebbe luogo al subentro nell'organo di autogoverno, i cui membri elettivi cessano frequentemente dall'incarico anche in conseguenza dei passaggi che si verificano, nel corso della carriera, dai tribunali amministrativi regionali al Consiglio di Stato e viceversa, di componenti sforniti di adeguata rappresentatività del corpo elettorale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

     1. All'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione più anziano;»;

     b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.».

     2. All'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: «per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti» sono sostituite dalle seguenti: «per un solo componente titolare e per un solo componente supplente», e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi.». E' conseguentemente abrogato il comma 4 dell'articolo 7 [1].

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 2018, n. 10, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui ha modificato l’art. 9, terzo comma, della L 27 aprile 1982, n. 186, prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall’incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 7 della legge n. 186 del 1982.