§ 50.2.31 - D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282.
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine ai procedimenti di competenza del Consiglio di Stato, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:19/03/1994
Numero:282


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione)
Art. 2.  (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio)
Art. 3.  (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte)
Art. 4.  (Comunicazione dell'inizio del procedimento)
Art. 5.  (Partecipazione al procedimento)
Art. 6.  (Termine finale del procedimento)
Art. 7.  (Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi)
Art. 8.  (Pareri e valutazioni facoltativi)
Art. 9.  (Unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale)
Art. 10.  (Responsabile del procedimento)
Art. 11.  (Integrazione e modificazione del presente regolamento)
Art. 12.  (Pubblicità aggiuntiva)
Art. 13.  (Norma transitoria)


§ 50.2.31 - D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine ai procedimenti di competenza del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano

(G.U. 11 maggio 1994, n. 108)

 

 

     Art. 1. (Ambito di applicazione)

     1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

     2. Nel presente regolamento, il termine "amministrazione" designa tutti gli organi di giustizia amministrativa di cui al comma 1.

     3. I procedimenti di competenza dell'amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo od ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 2. (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio)

     1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

     2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione, della richiesta o della proposta.

 

          Art. 3. (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte)

     1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

     2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

     3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

     4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

     5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 4. (Comunicazione dell'inizio del procedimento)

     1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nell'albo dell'amministrazione.

     3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

     4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

 

          Art. 5. (Partecipazione al procedimento)

     1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso la sede dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

     2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

 

          Art. 6. (Termine finale del procedimento)

     1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

     2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità, del termine finale, l'amministrazione provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

     3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

     4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.

     5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

     6. Quanto la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

 

          Art. 7. (Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi)

     1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

     2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma dello stesso art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; prevede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento.

     3. Fintanto che il Presidente del Consiglio dei ministri non avrà provveduto in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta a individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

 

          Art. 8. (Pareri e valutazioni facoltativi)

     1. Quando l'amministrazione, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

 

          Art. 9. (Unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale)

     1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è l'organo o ufficio competente, indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

 

          Art. 10. (Responsabile del procedimento)

     1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

     2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

     3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

          Art. 11. (Integrazione e modificazione del presente regolamento)

     1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

     2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'amministrazione verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

 

          Art. 12. (Pubblicità aggiuntiva)

     1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dall'amministrazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

     2. Gli uffici tengono a disposizione, di chiunque vi abbia interesse, appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

 

          Art. 13. (Norma transitoria)

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Tabella A – SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DI STATO

     Procedimenti di competenza delle unità organizzative operanti nel suo ambito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimenti

Normativa

Unità organizzativa

Termine

 

 

responsabile

 

Rilascio attestati di servizio

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

Affari generali e personale

gg. 35

 

 

 

 

Rilascio copie, decreti, ordini

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 35

Movimento personale

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 60

Collocamento fuori ruolo

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 120

Comando presso altre amministrazioni

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 120

 

 

 

 

Decadenza della nomina

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 90

Decadenza dall'impiego

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 240

Passaggio ad altro ruolo

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 250

 

art. 200

 

 

Mutamento di mansioni per idoneità fisica

D.P.R. 10-1-1957, n. 3 art. 29

"

gg. 200

 

 

 

 

Autorizzazione a svolgere incarichi

D.P.R. 10-1-1957, n. 3 articoli 60, 61, 62 D.P.R. 23-11-1967, n. 1318, art. 42 D.P.R. 11-7-1980, n. 382 art. 100

"

gg. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomina in prova assunzione obbligatoria

D.P.R. 10-1-1957, n. 3L. 2-4-1968, n. 482 L. 11-7-1980, n. 312

"

gg. 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento disciplinare (oltre la censura)

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 300

 

 

 

 

Riammissione in servizio

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 120

Concorso per nomina a dirigente superiore

D.P.R. 30-6-1972, n. 748

"

gg. 200

 

 

 

 

Concorso per nomina a primo dirigente

L. 10-7-1984, n. 301

"

gg. 200

 

 

 

 

Nomina commissione concorso

D.P.R. 10-1-1957, n. 3 D.P.R. 28-12-1970, n. 1077 D.P.C.M. 10-6-1996

"

gg. 90

 

 

 

 

 

 

 

 

Esclusione candidati

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 90

Approvazione graduatoria

D.P.R. 10-1-1957, n. 3 art. 7

"

gg. 120

 

 

 

 

Liquidazione equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio:

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

Trattamento economico

 

 

D.P.R. 3-5-1957, n. 686 e

 

 

 

succ. mod.

 

 

a) iscrizione fondi in bilancio

L. 11-7-1980, n. 312

 

gg. 210

b) liquidazione

 

 

gg. 60

Pagamento spese di giudizio

art. 91 c.p.c.; art. 21

"

 

a) iscrizione fondi in bilancio

R.D. 30-10-1933, n. 1611

 

gg. 210

b) liquidazione

art. 27 L. 3-4-1979, n. 103

 

gg. 60

Pagamento spese per accertamenti sanitari:

art. 33 D.P.R. 19-3-1956 n. 303

"

 

 

 

 

 

a) iscrizione fondi in bilancio

art. 5 L. 20-5-1970, n. 300

 

gg. 210

b) liquidazione

art. 5 L. 11-11-1983, n. 638

 

gg. 60

Richiesta reiscrizione fondi

R.D. 18-11-1923, n. 2440

"

gg. 60

Perenti

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

gg. 60

 

L. 20-7-1977, n. 407

 

 

Gettoni di presenza e missioni a componenti organi collegiali operanti nei settori di attività dell'amministrazione

articoli da 1 a 9 D.P.R. 11-1-1956, n. 5

"

gg. 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferimento di incarichi missioni all'estero a dipendenti dell'amministrazione Liquidazione e pagamento e rimborsi spese per trasferimenti del personale appartenente ai ruoli del C.d.S. e TT.AA.RR.

R.D. 3-6-1926, n. 941 e succ. mod. art. 17 e segg. L. 18-12-1973, n. 836

"

gg. 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

gg. 150

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidazione indennità di

R.D. 18-11-1923, n. 2440

"

gg. 150

missione al personale

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

 

L. 18-12-1973, n. 836

 

 

 

D.P.R. 16-1-1978, n. 513

 

 

 

L. 26-7-1978, n. 417

 

 

Assegnazione fondi ai

L. 17-8-1960, n. 808

"

gg. 120

TT.AA.RR.

 

 

 

Sussidi a favore del personale

art. 7 D.P.R. 30-6-1972, n. 748

Trattamento economico

gg. 90

 

art. 15 D.P.R. 8-5-1987, n. 266

 

 

Pratiche creditizie (ENPAS)

D.P.R. 30-6-1972, n. 748 D.P.R. 8-5-1987, n. 266

"

gg. 90

Rilascio stati matricolari

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 35

Rilascio attestati di servizio

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 35

Rilascio copie, decreti, ordini di servizio, atti giuridico-economici e di quiescenza

D.P.R. 10-1-1957, n. 3 L. 7-8-1990, n. 241

"

gg. 35

Rilascio copie e documentazione dei servizi interni

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 35

Determinazione trattamento

L. 10-4-1964, n. 193

"

gg. 90

Economico

D.P.R. 30-6-1972, n. 748

 

 

 

L. 20-11-1972, n. 869

 

 

 

L. 11-7-1980, n. 312

 

 

 

D.P.R. 9-6-1981, n. 310

 

 

 

L. 27-4-1982, n. 186

 

 

 

D.P.R. 25-6-1983, n. 344

 

 

 

D.P.R. 5-3-1986, n. 68

 

 

 

L. 11-7-1986, n. 341

 

 

 

D.P.R. 8-5-1957, n. 266

 

 

 

D.P.R. 17-9-1987, n. 494

 

 

 

D.P.R. 28-9-1987, n. 568

 

 

 

L. 15-2-1989, n. 51

 

 

 

D.P.R. 17-1-1990, n. 44

 

 

 

Personale di Magistratura:

 

 

 

L. 2-4-1979, n. 97

 

 

 

L. 2-2-1981, n. 27

 

 

 

L. 20-11-1982, n. 869

 

 

 

L. 6-8-1984, n. 425

 

 

 

(*) L. 13-7-1990, n. 189

 

 

 

L. 8-8-1991, n. 265

 

 

Congedo straordinario

artt. 37, 38, 39, 40 e 41

Trattamento

gg. 60

 

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

giuridico

 

Congedo straordinario per cure termali

artt. 37, 40, 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3

Trattamento giuridico

gg. 60

 

 

 

 

 

art. 30 u.c. D.P.R. 3-5-1957 n. 686,

 

 

 

 

 

 

 

art. 10 D.P.R. 25-6-1983 n. 344,

 

 

 

 

 

 

Congedo straordinario per maternità per astensione facoltativa e per inferimità bambino inferiore ai 3 anni di età

artt. 37, 40, 41 e 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 60

 

 

 

 

 

art. 30 u.c. D.P.R. 3-5-1957, n. 686,

 

 

 

 

 

 

 

artt. 4, 5, 6, 7 e 13

 

 

 

L. 30-12-1971, n. 1204

 

 

 

artt. 6 e 7 L. 9-12-1977, n. 903

 

 

 

 

 

 

 

art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344

 

 

 

 

 

 

Congedo straordinario per gravi motivi

artt. 37, 40 e 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 60

 

 

 

 

 

art. 30 u.c. D.P.R. 3-5-1957, n. 686

 

 

 

 

 

 

 

art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344

 

 

 

 

 

 

Aspettativa per infermità

artt. 66, 68, 70 e 381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 60

 

 

 

 

 

artt. 30 e 32 D.P.R. 3-5-1957, n. 686

 

 

 

 

 

 

 

art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344

 

 

 

 

 

 

Aspettativa per motivi di famiglia

artt. 66, 68, 70 e381 D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 60

 

 

 

 

 

art. 10 D.P.R. 25-6-1983, n. 344

 

 

 

 

 

 

Cessazione dell'impiego per:

L. 6-12-1971, B18 n. 1034

Trattamento giuridico

 

a) limiti di età

D.P.R. 21-4-1973, n. 214

 

gg. 120

b) dimissioni

D.P.R. 29-12-1973, n. 1092

 

gg. 120

c) limiti in servizio

L. 27-4-1982, n. 186

 

gg. 120

d) dispensa per motivi di

L. 12-1-1991, n. 13

 

gg. 180

Salute

 

 

 

e) dispensa per rendimento

 

 

gg. 180

Insufficiente

 

 

 

f) decandenza

 

 

gg. 180

g) passaggio ad altra amministrazione

 

 

 

 

 

 

gg. 90

Aspettativa per motivi sindacali

art. 30 D.P.R. 12-2-1991, n. 171

"

gg. 90

 

 

 

 

Aspettativa per servizio di leva

D.P.R. 10-1-1957, n. 3 art. 67, comma 1

"

gg. 90

 

 

 

 

Collocamento fuori ruolo (per

R.D. 26-6-1924, n. 1054

"

gg. 60

il personale di magistratura)

L. 21-12-1950, n. 1018

 

 

 

L. 27-4-1982, n. 186

 

 

 

delibera Consiglio di presidenza della G.A. 25-3-1991

 

 

 

 

 

 

Rientro in ruolo (per il perso-

R.D. 26-6-1924, n. 1054

"

gg. 60

nale di magistratura)

L. 27-4-1982, n. 186

 

 

 

delibera Consiglio di presidenza della G.A. 25-3-1991

 

 

 

 

 

 

Riconoscimento d'infermità per causa di servizio

art. 68, commi 7 e 8, D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 350

 

 

 

 

 

artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 del D.P.R. 3-5-1957, n. 686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspettativa per ricongiungimento coniuge all'estero

L. 11-2-1980, n. 26, art. 1

"

gg. 90

 

 

 

 

Messa a disposizione

L. 26-2-1987, n. 49

"

gg. 180

 

L. 29-8-1991, n. 288

 

 

Giudizio di idoneità

D.P.R. 12-2-1991, n. 171, art. 40

"

gg. 180

 

 

 

 

Concessione equo indennizzo

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 400

 

D.P.R. 3-5-1957, n. 686

 

 

 

L. 11-7-1980, n. 312

 

 

Nomina dei vincitori dei concorsi ai T.A.R. e relativa assegnazione

L. 6-12-1971, n. 1034

"

gg. 60

 

D.P.R. 18-4-1975, n. 277

 

 

 

D.P.R. 11-8-1975, n. 552

 

 

 

L. 27-4-1982, n. 186

 

 

Nomina dei consiglieri di

R.D. 26-6-1924, n. 1054 e

"

gg. 30

Stato

succ. modif.

 

 

 

R.D. 21-4-1942, n. 444 e

 

 

 

succ. modif.

 

 

 

L. 27-4-1982, n. 186

 

 

 

D.P.R. 17-1-1983, n. 68

 

 

Nomina dei magistrati a pre-

R.D. 26-6-1924, n. 1054

"

gg. 30

sidente di T.A.R. e relativa

R.D. 21-4-1942, n. 444

 

 

assegnazioni

L. 6-12-1971, n. 1034

 

 

 

L. 27-4-1982, n. 186

 

 

 

L. 6-8-1984, n. 425

 

 

Trasferimento magistrati

L. 6-12-1971, n. 1034

"

gg. 60

 

D.P.R. 18-4-1975, n. 277

 

 

 

D.P.R. 11-8-1975, n. 552

 

 

 

L. 27-4-1982, n. 186

 

 

Autorizzazione al rapporto di

D.P.C.M. 17-3-1989, n. 117

"

gg. 90

lavoro part-time

 

 

 

Cessazione per limiti di età

D.P.R. 30-6-1972, n. 748

Ufficio pensioni

gg. 120

con contestuale liquidazione

art. 4 D.P.R. 29-12-1973,

 

 

del trattamento di quiescenza

n. 1092

 

 

 

L. 11-7-1980, n. 312

 

 

Liquidazione del trattamento

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 120

di quiescenza conseguente

artt. 124 e 125

 

 

a dimissioni

D.P.R. 30-6-1972, n. 748

 

 

 

D.P.R. 29-12-1973, n. 1092

 

 

 

L. 13-7-1980, n. 312

 

 

Cessazione per massima

D.P.R. 30-6-1972, n. 748

"

gg. 120

anzianità di servizio con con-

D.P.R. 29-12-1973, n. 1092

 

 

testuale liquidazione del trat-

L. 11-7-1980, n. 312

 

 

tamento di quiescenza

 

 

 

Liquidazione della pensione

D.P.R. 29-12-1973, n. 1092

"

gg. 120

di reversibilità a seguito di

 

 

 

decesso in servizio

 

 

 

Liquidazione del trattamento

D.P.R. 29-12-1973, n. 1092

"

gg. 260

di pensione privilegiata

 

 

 

Liquidazione del trattamento

D.P.R. 10-1-957, n. 3

Ufficio pensioni

gg. 120

di quiescenza conseguito a

artt. 126, 127 e 129

 

 

decadenza o destituzione

D.P.R. 30-6-1972, n. 748

 

 

dal servizio

D.P.R. 29-12-1973, n. 1092

 

 

 

L. 11-7-1980, n. 312

 

 

Liquidazione una "tantum"

L. 2-4-1958, n. 322

"

gg. 360

con costituzione posizione

 

 

(**)

assicurativa

 

 

 

Riscatto servizio pre-ruolo e

D.P.R. 29-12-1973, n. 1092

"

gg. 240

studi universitari

artt. 11, 12 e 13

 

(**)

 

L. 29-11-1932, n. 881

 

 

Ricongiunzione dei servizi

L. 7-2-1979, n. 29

"

gg. 240

 

 

 

(**)

Riammissione in servizio

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 180

 

art. 132

 

 

Riconoscimento d'infermità

D.P.R. 10-1-1957, n. 3

"

gg. 350

per causa di servizio

art. 68, commi 7 e 8

 

(**)

 

D.P.R. 3-5-1957, n. 686

 

 

 

artt. 35, 36, 37,38, 39, 40 e

 

 

 

41

 

 

 

D.P.R. 30-6-1972, n. 748,

 

 

 

art. 10

 

 

 

D.P.R. 29-12-1973, n. 1092,

 

 

 

art. 165

 

 

 

L. 20-11-1987, n. 472,

 

 

 

art. 5-bis

 

 

Riconoscimento spese di

D.P.R. 10-1-1957, n. 3,

"

gg. 90

cura

art. 68

 

 

 

D.P.R. 3-5-1957, n. 686,

 

 

 

artt. 42, 43, 44, 45 e 46

 

 

 

D.P.C.M. 5-7-1965

 

 

 

L. 27-7-1972, n. 1116

 

 

Liquidazione di pensione ad

T.U. n. 1092/1973, artt. 119

"

gg. 360

onere ripartito

e 120

 

(**)

Liquidazione di pensione

T.U. 1092/1973, artt. 113 e

 

gg. 360

personale ex Enti locali

ss.

 

(**)

Convenzioni e contratti per la fornitura di beni e servizi:

R.D. 18-11-1923, n. 2440

Ufficio economato

gg. 90

 

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

a) acquisizione autorizzazioni e preventivi

D.P.R. 15-1-1986, n. 28

 

 

 

 

 

 

b) ordinazioni lettere contratto

 

 

 

 

 

 

 

c) emissione mandati di pagamento

 

 

 

 

 

 

 

 

R.D. 18-11-1923, n. 2440

"

gg. 120

Contratti in economia per ri-

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

parazioni, adattamento e ma-

D.P.R. 15-1-1986, n. 28

 

 

nutenzioni locali:

 

 

 

a) acquisizione preventivi

 

 

 

b) visto di competenza genio

 

 

 

Civile

 

 

 

c) ordinazioni lettere contratto

 

 

 

 

 

 

 

d) emissione impegno di spesa

 

 

 

 

 

 

 

e) collaudo (genio civile)

 

 

 

f) emissione mandato di pagamento

 

 

 

 

 

 

 

Conferimento e autorizzazio-

art. 13 L. 27-4-1982, n. 186

Ufficio di segreteria

gg. 50

ne incarichi ai magistrati

 

del Consiglio di

 

 

 

Presidenza

 

Collocamento fuori ruolo

L. 27-4-1982, n. 186

"

gg. 50

Provvedimenti disciplinari

L. 27-4-1982, n. 186

"

 

personale magistratura

 

 

 

Assunzioni, assegnazioni di

L. 27-4-1982, n. 186

"

gg. 50

sedi e di funzioni, trasferi-

 

 

 

menti, promozioni, conferi-

 

 

 

mento di uffici direttivi a magistrati

 

 

 

 

 

 

 

Piante organiche personale

L. 27-4-1982, n. 186

"

gg. 50

di segreteria (sentito il consi-

 

 

 

glio di amministrazione) non-

 

 

 

chè assegnazione e trasferi-

 

 

 

mento di sede

 

 

 

Concorsi a posti di Consi-

L. 27-4-1982, n. 186

Ufficio di segreteria

gg. 50

gliere di Stato

 

del Consiglio di

 

 

 

Presidenza

 

Ogni altro provvedimento re-

L. 27-4-1982, n. 186

"

gg. 50

lativo allo stato giuridico dei

 

 

 

Magistrati

 

 

 

Comunicazione dei delibera-

L. 27-4-1982, n. 186

"

gg. 50

ti del Consiglio di Presidenza

 

 

 

 

     (*) Applicazione limitata al 31 luglio 1990.

     (**) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie. - N.B. I termini sopra indicati sono termini massimi del procedimento comprensivi anche dei termini occorrenti per le fasi endoprocedimentali di competenza della stessa amministrazione, ovvero di altre amministrazioni o organi.

 

     Tabella B – SEGRETERIA GENERALE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

     Procedimenti di competenza delle Unità Organizzative operanti nel suo ambito

 

 

Procedimenti

Normativa

Unità organizzativa

Termine

 

 

responsabile

 

Locazione passiva per sede

R.D. 18-11-1923, n. 2440

Ufficio economato

gg. 350

TAR e locali archivio TAR:

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

a) acquisizione pareri e sti-

L. 27-7-1978, n. 392 e s.m.

 

 

pula contratto

 

 

 

b) approvazione contratto

 

 

 

c) liquidazione canone tri-

 

 

 

mestrale

 

 

 

Appalto servizio pulizia locali

R.D. 18-11-1923, n. 2440

"

gg. 250

sede TAR e sezione staccata:

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

a) acquisizione pareri e sti-

 

 

 

pula contratto

 

 

 

b) approvazione contratto

 

 

 

c) liquidazione mensili corri-

 

 

 

spettivo

 

 

 

Appalto servizio riscaldamen-

R.D. 18-11-1923, n. 2440

"

gg. 125

to locali sede TAR e sezione

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

staccata:

 

 

 

a) gara appalto e stipula

 

 

 

contratto

 

 

 

b) approvazione contratto

 

 

 

c) liquidazione corrispettivo

 

 

 

Convenzione e contratti per la

R.D. 18-11-1923, n. 2440

"

gg. 110

fornitura di beni e servizi:

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

a) acquisizione pareri e pre-

D.P.R. 15-1-1986, n. 28

 

 

ventivi

 

 

 

b) ordinazioni - lettere con-

 

 

 

tratto

 

 

 

c) liquidazioni

 

 

 

Liquidazione indennità mis-

R.D. 18-11-1923, n. 2440

Ufficio ragioneria

gg. 220

sione al personale (compe-

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

tenza residura):

L. 18-12-1973, n. 513

 

 

a) assegnazione fondi bilan-

D.P.R. 16-1-1978, n. 513

 

 

cio

L. 26-7-1978, n. 417

 

 

b) liquidazione

 

 

 

Rimborso alle amministra-

R.D. 18-11-1923, n. 2440

Ufficio ragioneria

gg. 220

zioni comunali degli assegni

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

fissi e competenze accesso-

 

 

 

rie corrisposte al personale

 

 

 

comandato presso i TAR

 

 

 

(competenza residua):

 

 

 

a) assegnazione fondi bi-

 

 

 

lancio

 

 

 

b) liquidazione

 

 

 

 

     N:B: I termini sopra indicati sono termini massimi del procedimento comprensivi anche dei termini occorrenti per le fasi endoprocedimentali di competenza della stessa amministrazione, ovvero di altre amministrazioni o organi.

 

     Tabella C – SEGRETERIA GENERALE DEL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER IL TRENTINO-ALTRO ADIGE

     Procedimenti di competenza delle Unità organizzativeoperanti nel suo ambito

 

Procedimenti

Normativa

Unità organizzativa

Termine

 

 

responsabile

 

Locazione passiva per sede

R.D. 18-11-1923, n. 2440

Ufficio economato

gg. 350

T.R.G.A. e locali archivi

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

T.R.G.A.

L. 27-7-1978, n. 392 e s.m.

 

 

a) acquisizione pareri e sti-

 

 

 

pula contratto

 

 

 

b) approvazione contratto

 

 

 

c) liquidazione canone tri-

 

 

 

mestrale

 

 

 

Appalto servizio pulizia locali:

R.D. 18-11-1923, n. 2440

"

gg. 250

a) acquisizione pareri e gara

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

appalto e stipula contratto

 

 

 

b) approvazione contratto

 

 

 

c) liquidazione mensili corri-

 

 

 

spettivo

 

 

 

Appalto servizio riscaldamen-

R.D. 18-11-1923, n. 2440

"

gg. 125

to locali

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

a) gara appalto e stipula

 

 

 

contratto

 

 

 

b) approvazione contratto

 

 

 

c) liquidazione corrispettivo

 

 

 

Convenzione e contratti per la

R.D. 18-11-1923, n. 2440

"

gg. 110

fornitura di beni e servizi:

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

a) acquisizione pareri e pre-

D.P.R. 15-1-1986, n. 28

 

 

ventivi

 

 

 

b) ordinazioni - lettere con-

 

 

 

tratto

 

 

 

c) liquidazioni

 

 

 

Rimbroso alle Amministra-

R.D. 18-11-1923, n. 2440

Ufficio ragioneria

gg. ">gg. ">gg. ">gg. 220

zioni degli enti locali degli as-

R.D. 23-5-1924, n. 827

 

 

segni fissi e competenze ac-

 

 

 

cessorie corrisposte al per-

 

 

 

sonale comandato presso la

 

 

 

sede del T.R.G.A (competen-

 

 

 

za m">za m">za residura):

 

 

 

a) assegnazione fondi bilan-

 

 

 

cio

 

 

 

b) liquidazione

 

 

 

 

     N:B: I termini sopra indicati sono termini massimi del procedimento comprensivi anche dei termini occorrenti per le fasi endoprocedimentali di competenza della stessa amministrazione, ovvero di altre amministrazioni o organi.