§ 50.2.5 - R.D. 17 agosto 1907, n. 644.
Approvazione del regolamento per la segreteria della Giunta provinciale amministrativa negli affari giurisdizionali


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:17/08/1907
Numero:644


Sommario
Art. 1.      Alla segreteria della Giunta provinciale amministrativa è addetto un segretario designato con decreto del Prefetto
Art. 2.      Il segretario, o chi lo sostituisce, riceve gli atti, ne eseguisce la registrazione, rilasciando ricevuta quando è prescritta, e li conserva in deposito, assiste alle [...]
Art. 3.      La segreteria, ad istanza delle parti o dei procuratori dalle medesime costituiti, loro comunica gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note ed appunti, [...]
Art. 4.      La segreteria tiene un registro generale nel quale, sotto enumerazione progressiva, e con la data della presentazione, si inscrivono i ricorsi nell'atto stesso in cui [...]
Art. 5.      La segreteria tiene inoltre
Art. 6.      Dai verbali di udienza sono, giorno per giorno, trascritti i nomi dei consiglieri elettivi che vi hanno preso parte sotto una rubrica speciale nel registro degli [...]
Art. 7.      La segreteria tiene altresì
Art. 8.      I decreti della Giunta e del presidente e le decisioni della Giunta sono custodite in due buste chiuse
Art. 9.      La segreteria deve restare aperta al pubblico dalle ore dieci alle ore sedici


§ 50.2.5 - R.D. 17 agosto 1907, n. 644.

Approvazione del regolamento per la segreteria della Giunta provinciale amministrativa negli affari giurisdizionali

(G.U. 25 settembre 1907, n. 227)

 

 

     Art. unico.

     È approvato il regolamento per la segreteria della Giunta provinciale amministrativa sugli affari giurisdizionali, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

 

Regolamento per la segreteria della Giunta provinciale amministrativa negli affari giurisdizionali

 

     Art. 1.

     Alla segreteria della Giunta provinciale amministrativa è addetto un segretario designato con decreto del Prefetto.

     È in facoltà del Prefetto di applicarvi, con suo decreto, altri impiegati di segreteria, ed uno o più degli impiegati d'ordine della Prefettura, se il bisogno del servizio lo richiegga.

     Il segretario distribuisce o regola il servizio della segreteria sotto la direzione del presidente della Giunta.

 

          Art. 2.

     Il segretario, o chi lo sostituisce, riceve gli atti, ne eseguisce la registrazione, rilasciando ricevuta quando è prescritta, e li conserva in deposito, assiste alle udienze, contrassegna con la sua sottoscrizione le decisioni della Giunta e i decreti della Giunta e del presidente, e adempie le altre incombenze affidate alla segreteria dalla legge e dal presente regolamento.

 

          Art. 3.

     La segreteria, ad istanza delle parti o dei procuratori dalle medesime costituiti, loro comunica gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note ed appunti, e rilascia loro copie delle decisioni e dei decreti della Giunta che li riguardano.

     All'infuori di questi casi, la segreteria non può dare comunicazione o copia di atti, se non vi è autorizzata in iscritto dal presidente.

 

          Art. 4.

     La segreteria tiene un registro generale nel quale, sotto enumerazione progressiva, e con la data della presentazione, si inscrivono i ricorsi nell'atto stesso in cui sono presentati, con la indicazione della parte ricorrente, del provvedimento amministrativo impugnato, degli atti e documenti uniti al ricorso e della data della sua notificazione.

     Nello stesso registro in altrettante colonne sono notati:

     a) le memorie, deduzioni e documenti di cui nell'art. 6 della legge, con la data della presentazione;

     b) il decreto di abbreviazione o di proroga del termine di cui all'art. 7 della legge, e la domanda di sospensione della esecuzione di cui all'art. 8 e il relativo decreto;

     c) la domanda per la designazione del giorno della udienza, di cui all'art. 9 della legge, con la data della presentazione;

     d) l'indicazione del deposito dei fogli bollati, a norma del citato art. 9;

     e) il nome del relatore ed il giorno fissato per l'udienza;

     f) la decisione per una più ampia istruzione di cui nell'art. 11 della legge;

     g) la data della notificazione alle parti, del deposito in segreteria degli atti della istruttoria supplementare, di cui nell'art. 12 della legge;

     h) le domande per la designazione del giorno della discussione, di cui nello stesso art. 12, con la data della presentazione;

     i) le domande incidenti;

     l) la data e il dispositivo della decisione definitiva;

     m) le domande di revocazione, la data e il dispositivo delle decisioni relative;

     n) la restituzione degli atti alle parti, o la trasmissione dei medesimi all'autorità competente.

     Quando gli atti sieno restituiti alla parte od al costituito procuratore, la loro firma in questa colonna del registro vale come ricevuta.

     Il registro è numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente della Giunta con la indicazione nell'ultima pagina del numero dei fogli di cui si compone.

     È chiuso ogni giorno all'ora della chiusura della segreteria, con la firma del segretario o di chi ne fa le veci.

 

          Art. 5.

     La segreteria tiene inoltre:

     1. il registro dei verbali delle udienze;

     2. il registro delle corrispondenze;

     3. il registro dei ricorsi ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

     Nel verbale di udienza sono indicati i nomi dei componenti la Giunta che v'intervengono, i ricorsi che vi sono discussi, e per ciascuno di essi se siano presenti le parti o siano rappresentate a termini dell'art. 10 della legge.

     Se intervengono all'udienza avvocati o procuratori, si nota la data del mandato speciale dai medesimi esibito.

 

          Art. 6.

     Dai verbali di udienza sono, giorno per giorno, trascritti i nomi dei consiglieri elettivi che vi hanno preso parte sotto una rubrica speciale nel registro degli intervenuti alle singole udienze, di cui nell'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato col regio decreto 19 settembre 1899, n. 394.

     Se lo stesso commissario elettivo interviene nel medesimo giorno ad una adunanza amministrativa e alla udienza o alla camera di consiglio, pel doppio intervento non ha diritto che ad una sola medaglia di presenza.

 

          Art. 7.

     La segreteria tiene altresì:

     1. il ruolo dei ricorsi, pei quali è stato fissato il giorno della discussione;

     2. il ruolo dei ricorsi urgenti.

 

          Art. 8.

     I decreti della Giunta e del presidente e le decisioni della Giunta sono custodite in due buste chiuse.

     Le decisioni sono, infine d'ogni anno, riunite in volume, corredate dall'indice alfabetico delle parti.

 

          Art. 9.

     La segreteria deve restare aperta al pubblico dalle ore dieci alle ore sedici.

     Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.