Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.9 prescrizioni igienico sanitarie |
Data: | 05/10/1991 |
Numero: | 375 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è aggiunto il seguente comma |
Art. 3. 1. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo la parola "... stabilimento" è aggiunta la seguente frase: "(Omissis)" |
Art. 4. 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo le parole "numero di riconoscimento" è aggiunta la seguente frase: "(Omissis)" |
Art. 5. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono inseriti i seguenti commi |
Art. 6. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è inserito il seguente comma |
Art. 7. 1. Al comma 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo le parole "le misure di cui", le parole "ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole [...] |
Art. 8. 1. Il capitolo II dell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è sostituito con il capitolo II di cui all'allegato al presente decreto |
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 4.9.23 - D.M. 5 ottobre 1991, n. 375. [1]
Regolamento concernente l'attuazione delle direttive n. 87/491/CEE del 22 settembre 1987 e n. 88/660/CEE del 19 dicembre 1988, che modificano la direttiva n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
(G.U. 27 novembre 1991, n. 278).
1. Il comma 2 dell'art. 6 del
(Omissis).
1. All'art. 6 del
(Omissis).
1. Al comma 2 dell'art. 14 del
1. Al comma 1 dell'art. 16 del
1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 del
(Omissis).
1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 del
(Omissis).
1. Al comma 4 dell'art. 24 del
1. Il capitolo II dell'allegato C del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Emanato dal Ministro della Sanità.