Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.9 prescrizioni igienico sanitarie |
Data: | 24/05/1988 |
Numero: | 232 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Al primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole |
§ 4.9.21 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 232.
Attuazione della direttiva CEE n. 80/213 che modifica la direttiva CEE n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
(G.U. 28 giugno 1988, n. 150 - S.O.).
1. L'art. 4 del
(Omissis).
1. Al primo comma dell'art. 7 del
(Omissis).
ALLEGATO
1. La bollatura deve essere effettuata in modo che a timbro ovale definito dall'allegato I, capitolo IX, punto 40, alla
2. Le stampigliature di cui al punto 1 possono essere effettuate anche con un unico timbro di forma ovale, di 6,5 cm di larghezza e 4,5 cm di altezza; su di esso devono figurare, perfettamente leggibili, le seguenti indicazioni:
a) nella parte superiore il nome del Paese speditore, in lettere maiuscole;
b) al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;
c) nella parte inferiore una delle sigle CEE, EWG, EF, EEC, EEG;
d) due segmenti perpendicolari attraversanti obliquamente il bollo e intersecantisi al suo centro, disposti in modo da permettere la lettura delle indicazioni.
3. I caratteri devono avere un'altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1 cm per le cifre.