§ 4.8.16 – L. 29 novembre 1973, n. 835.
Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:29/11/1973
Numero:835


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico e sociale della zona dove si pratica tale coltura, e per assicurare idonee garanzie di [...]
Art. 2.      I titolari delle aziende, ove si coltiva il bergamotto, hanno l'obbligo di denunziare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le superfici coltivate [...]
Art. 3.      I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al consorzio del bergamotto almeno venti giorni prima dell'inizio della raccolta, il numero delle [...]
Art. 4.      Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro dieci giorni dal termine della lavorazione, denunciare al consorzio la quantità prodotta. Se la lavorazione non sia [...]
Art. 5.      Il consorzio ha il diritto di effettuare controlli mediante ispezioni sul contenuto delle denuncie di cui agli articoli 2, 3 e 4, primo comma, alla presenza degli [...]
Art. 6.      All'atto del conferimento all'ammasso il consorzio preleva cinque campioni dell'essenza consegnata da ciascun conferente. Due campioni devono essere chiusi col sigillo [...]
Art. 7.      Le partite di essenza di particolare pregio possono su richiesta avanzata dai produttori, nel modo e tempo stabiliti per ogni campagna, essere accantonate dal consorzio, [...]
Art. 8.      Le partite di essenza consegnate all'ammasso da ciascun conferente saranno classificate, secondo la loro qualità, con l'attribuzione di coefficienti numerici. A tal fine [...]
Art. 9.      Ai fini della determinazione della qualità media della produzione dell'annata non si tiene conto delle essenze di cui all'art. 11, nè di quelle che presentino difetti [...]
Art. 10.      Il coefficiente di qualità attribuito a ciascuna partita dovrà essere comunicato unitamente al risultato dell'analisi e ai dati organolettici a cura del consorzio al [...]
Art. 11.      Le essenze che non siano dichiarate pure saranno distillate a cura del consorzio. Quelle dichiarate in possesso di caratteri o dati anormali saranno ugualmente [...]
Art. 12.      Il consorzio risponde del prodotto ammassato, della sua conservazione e si premunisce da eventuali danni per causa di forza maggiore mediante assicurazione
Art. 13.      Il consorzio può riservare per la vendita ai commercianti del ramo e alle cooperative di produttori una parte dell'essenza ammassata, che potrà essere liberamente [...]
Art. 14.      I prezzi di vendita delle essenze di bergamotto sono determinati dal consiglio di amministrazione del consorzio
Art. 15.      Tutta l'essenza posta in vendita dal consorzio del bergamotto deve essere confezionata in recipienti sigillati a stagno dalla stazione sperimentale per l'industria delle [...]
Art. 16.      Il ricavato della vendita dell'essenza, dedotte le spese di gestione dell'ammasso e gli eventuali ammortamenti degli impianti, sarà dal consorzio distribuito ai [...]
Art. 17.      Il consorzio del bergamotto, su proposta del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea e ratificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può [...]
Art. 18.      L'inadempimento all'obbligo di conferire l'essenza di bergamotto all'ammasso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da un minimo del [...]
Art. 19.      La vigilanza per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento delle relative violazioni è demandata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che [...]
Art. 20.      I detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a denunciare al consorzio, entro un mese dalla [...]
Art. 21.      Sono organi del consorzio
Art. 22.      L'assemblea dei produttori si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del consiglio di amministrazione. Discute sull'andamento della produzione, formula i [...]
Art. 23.      Il consiglio di amministrazione del consorzio è così composto
Art. 24.      Il comitato esecutivo, composto di non più di cinque membri, compreso fra questi il presidente, è nominato dal consiglio di amministrazione
Art. 25.      Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo, in luogo del coefficiente contemplato nello statuto vigente del consorzio che assegna ad essi fino a 35 voti, sarà [...]
Art. 26.      Il collegio sindacale è così composto: dal presidente, da due membri effettivi, da due membri supplenti
Art. 27.      E' autorizzata a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la concessione al consorzio del bergamotto di un contributo [...]
Art. 28.  (Norma transitoria).
Art. 29.      La presente legge resterà in vigore fino al 31 dicembre 1976
Art. 30.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 4.8.16 – L. 29 novembre 1973, n. 835.

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto.

(G.U. 29 dicembre 1973, n. 333, S.O.).

 

     Art. 1.

     Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico e sociale della zona dove si pratica tale coltura, e per assicurare idonee garanzie di qualità ai consumatori, tutta l'essenza di bergamotto annualmente prodotta deve essere conferita all'ammasso.

     L'ammasso è gestito dal consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946, con le modifiche contenute nella presente legge.

     Sono considerati produttori i proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo, i coloni miglioratari, i mezzadri e i compartecipanti in natura di terreni coltivati a bergamotto.

     Si considera essenza di bergamotto quella estratta a freddo dai frutti anche se immaturi. Per l'ammasso di essenza di frutti immaturi il consorzio terrà gestione separata.

 

          Art. 2.

     I titolari delle aziende, ove si coltiva il bergamotto, hanno l'obbligo di denunziare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le superfici coltivate con l'indicazione dei relativi dati catastali, con il numero delle piante e la data della loro messa a dimora per ogni particella. I medesimi hanno altresì l'obbligo di denunziare entro tre mesi le eventuali variazioni della consistenza dei bergamotteti.

 

          Art. 3.

     I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al consorzio del bergamotto almeno venti giorni prima dell'inizio della raccolta, il numero delle piante in produzione con la presumibile quantità dei frutti dell'annata, specificando il tipo della conduzione ed indicando la quota spettante a mezzadri, coloni o compartecipanti, i quali all'atto di ogni raccolta dei frutti acquistano a tutti gli effetti la piena disponibilità della quota di loro spettanza.

     Qualunque cessione di frutti di bergamotto, per qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione dell'essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunciata entro tre giorni al consorzio, con l'indicazione del nome e della residenza del cessionario. Si considera altresì cessione ogni lavorazione di frutti al di fuori della propria azienda.

     Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale, deve tenere un registro di carico e scarico ed annotarvi le quantità di frutti introdotti, quelli lavorati di volta in volta e i quantitativi di prodotti ricavati. Deve altresì inviare settimanalmente al consorzio un estratto di detto registro.

 

          Art. 4.

     Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro dieci giorni dal termine della lavorazione, denunciare al consorzio la quantità prodotta. Se la lavorazione non sia terminata alla data del 10 marzo il produttore deve denunciare nella stessa data la quantità di essenza eventualmente già prodotta e il residuo presumibile quantitativo di prodotto da lavorare e il luogo dove essa viene conservata, denunciando entro cinque giorni ogni successivo movimento della stessa.

     Il produttore o chi abbia titolo per disporre dell'essenza deve conferirla all'ammasso nel luogo e nel tempo che gli saranno indicati dal consorzio.

     E' vietato trasportare essenza di bergamotto senza la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione deve risultare da apposita bolletta rilasciata dal consorzio, che deve accompagnare la merce.

 

          Art. 5.

     Il consorzio ha il diritto di effettuare controlli mediante ispezioni sul contenuto delle denuncie di cui agli articoli 2, 3 e 4, primo comma, alla presenza degli interessati.

 

          Art. 6.

     All'atto del conferimento all'ammasso il consorzio preleva cinque campioni dell'essenza consegnata da ciascun conferente. Due campioni devono essere chiusi col sigillo del consorzio e tre con quello del conferente, che ne ritira i primi due, mentre gli altri vengono trattenuti dal consorzio.

     L'essenza conferita è sottoposta ad analisi di purezza, da eseguirsi su uno dei tre campioni del consorzio dalla stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi di Reggio Calabria. Il risultato dell'analisi, che deve accertare anche il contenuto in eteri dell'essenza e gli eventuali difetti, deve essere comunicato al conferente a cura del consorzio successivamente alle determinazioni di cui all'art. 8 e all'art. 9.

 

          Art. 7.

     Le partite di essenza di particolare pregio possono su richiesta avanzata dai produttori, nel modo e tempo stabiliti per ogni campagna, essere accantonate dal consorzio, che commercializzerà, se conveniente, dette partite a favore delle ditte comunicate dai produttori interessati. Le quantità eventualmente accantonate non possono superare il 20 per cento del prodotto ammassato. Di questo 20 per cento, un terzo deve rimanere a disposizione del consorzio per la costituzione di masse merceologicamente pregiate.

 

          Art. 8.

     Le partite di essenza consegnate all'ammasso da ciascun conferente saranno classificate, secondo la loro qualità, con l'attribuzione di coefficienti numerici. A tal fine sarà attribuito il coefficiente 1 alle partite la cui qualità, valutata in base alle caratteristicre organolettiche, al contenuto in eteri e alla conservabilità del prodotto, corrisponda a quella media della produzione dell'annata. Le altre partite saranno classificate con coefficienti varianti da un minimo di 0,90 ad un massimo di 1,10 in relazione al distacco della loro qualità dalla media.

     Alla classificazione provvede, previo esame dei campioni del prodotto, entro sei mesi dal conferimento, un'apposita commissione di valutazione merceologica, composta:

     a) dal presidente del consorzio o da un suo delegato che la presiede;

     b) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria o da un funzionario dallo stesso delegato;

     c) dal direttore della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi, o da un funzionario dallo stesso delegato;

     d) da quattro bergamotticoltori, tra i quali un colono, nominati dal consiglio di amministrazione del consorzio;

     e) da un esperto della qualificazione delle essenze nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria.

     La commissione dura in carica un anno, dal 1° dicembre al 30 novembre. I componenti di cui alle lettere d) ed e) non possono essere riconfermati per più di due volte consecutive.

 

          Art. 9.

     Ai fini della determinazione della qualità media della produzione dell'annata non si tiene conto delle essenze di cui all'art. 11, nè di quelle che presentino difetti dipendenti dalla qualità dei frutti lavorati o cattiva lavorazione o da cattiva conservazione dell'essenza e suscettibili di diminuire notevolmente il valore commerciale del prodotto. Per tali essenze non si fa luogo alla classificazione di cui al precedente art. 8, ma sarà stabilito dalla commissione di cui allo stesso articolo un coefficiente di svalutazione, comunque non superiore al 35 per cento, ovvero al 75per cento se trattasi di essenze di cui al citato art. 11 comprensivo delle spese di distillazione. La relativa deliberazione deve essere comunicata al conferente entro 30 giorni.

 

          Art. 10.

     Il coefficiente di qualità attribuito a ciascuna partita dovrà essere comunicato unitamente al risultato dell'analisi e ai dati organolettici a cura del consorzio al conferente entro dieci giorni dalla relativa determinazione.

     Il conferente ha facoltà di ottenere la revisione del certificato di analisi, assunto a base della successiva valutazione del coefficiente di qualità, attribuito a ciascuna partita, da effettuarsi a sue spesa su uno dei campioni in suo possesso, presso un istituto di Stato scelto di comune accordo e in mancanza di tale accordo presso il laboratorio centrale della direzione generale delle dogane.

 

          Art. 11.

     Le essenze che non siano dichiarate pure saranno distillate a cura del consorzio. Quelle dichiarate in possesso di caratteri o dati anormali saranno ugualmente distillate quando, in seguito al giudizio della commissione o a quello definitivo, non possano essere utilizzate nello stato in cui siano state conferite. Il consorzio può formare con le essenze conferite masse merceologicamente qualificate.

 

          Art. 12.

     Il consorzio risponde del prodotto ammassato, della sua conservazione e si premunisce da eventuali danni per causa di forza maggiore mediante assicurazione.

 

          Art. 13.

     Il consorzio può riservare per la vendita ai commercianti del ramo e alle cooperative di produttori una parte dell'essenza ammassata, che potrà essere liberamente commerciata in Italia ed all'estero.

 

          Art. 14.

     I prezzi di vendita delle essenze di bergamotto sono determinati dal consiglio di amministrazione del consorzio.

 

          Art. 15.

     Tutta l'essenza posta in vendita dal consorzio del bergamotto deve essere confezionata in recipienti sigillati a stagno dalla stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi di Reggio Calabria, che esegue il controllo analitico secondo le norme del decreto ministeriale 18 novembre 1930.

     Gli imballaggi esterni ai recipienti devono essere sigillati a cura del consorzio, con il marchio del consorzio stesso.

     E' vietato ai rivenditori rimuovere o alterare il sigillo o il marchio.

     Allo scopo di evitare adulterazioni delle essenze le partite di miscele di olio essenziale, i miscugli per profumeria e il nero di bergamotto, accompagnati rispettivamente dal certificato di analisi della Stazione sperimentale su indicata, debbono essere ammassati presso il consorzio che ne decide, a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione, il più opportuno impiego.

     Il valore di dette partite sarà deliberato dal consiglio di amministrazione sentito il parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria.

 

          Art. 16.

     Il ricavato della vendita dell'essenza, dedotte le spese di gestione dell'ammasso e gli eventuali ammortamenti degli impianti, sarà dal consorzio distribuito ai conferenti, assegnando per ciascuna partita con coefficiente di qualità uguale ad 1 una somma corrispondente al prezzo medio, diminuita della competente aliquota delle dette spese di gestione, e per le altre partite somme maggiori o minori in proporzione dei rispettivi coefficienti.

     Per le essenze di cui al precedente art. 9 sarà assegnata una somma corrispondente al suddetto prezzo medio ridotto del coefficiente di svalutazione di cui allo stesso articolo.

     Per le partite invendute o trasformate il consorzio provvederà, anno per anno, tramite il consiglio di amministrazione, a determinare una somma da distribuire ai conferenti, che verrà conguagliata nel caso che le eventuali future vendite diano un corrispettivo da consentire ulteriori riparti.

     Il riparto finale si effettua mediante rendiconto generale approvato dal consiglio di amministrazione del consorzio e ratificato dagli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 17.

     Il consorzio del bergamotto, su proposta del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea e ratificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può imporre ai singoli consorziati un prelevamento sul ricavato dalla vendita del prodotto ammassato, comunque non superiore al 2 per cento, per costituire un fondo di riserva da utilizzarsi ai fini istituzionali.

 

          Art. 18.

     L'inadempimento all'obbligo di conferire l'essenza di bergamotto all'ammasso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento dell'intero valore del prodotto sottratto al conferimento. Quando non sia possibile determinare altrimenti la quantità sottratta all'ammasso, la medesima viene considerata corrispondente ad una misura tra un minimo di 50 chilogrammi ed un massimo di 100 chilogrammi per ettaro in rapporto alla produzione media dell'annata, secondo i rilevamenti statistici annuali effettuati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente.

     Il commerciante che acquista essenza di bergamotto non confezionata a norma dei primi due commi dell'art. 15, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore alla quarta parte nè superiore alla metà dell'intero valore del prodotto acquistato.

     Il titolare di azienda che ometta le denuncie di cui all'art. 2, o il conduttore di bergamotto che ometta la denuncia di cui al primo comma dell'art. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 mila a lire 15 mila per ettaro di superficie coltivata a bergamotto a cui l'omissione si riferisce. Ad analoga sanzione è soggetto il conduttore di bergamotteto che faccia una denuncia preventiva di frutti inferiore di oltre un terzo rispetto al quantitativo risultante da stima disposta dal prefetto di Reggio Calabria.

     Chiunque ceda frutti di bergamotto senza adempiere in tutto o in parte all'obbligo di denuncia di cui al secondo comma dell'art. 3 è soggetto, oltre che alla sanzione prevista nel primo comma del presente articolo, ad altra sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 300 a lire 1.000 per ogni quintale di frutto ceduto e non denunciato.

     Il produttore di essenza di bergamotto che omette la denuncia di cui all'art. 4, primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 1.500 per ogni chilogrammo di essenza non denunciata. La sanzione è ridotta di un decimo se la denuncia è fatta tardivamente ma non oltre il 31 marzo.

     L'inadempimento all'obbligo previsto al terzo comma dell'art. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad un quinto nè superiore al terzo del valore dei frutti non denunciati.

     Chiunque trasporta essenza di bergamotto senza avere ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'art. 4 ultimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 a lire 1.000 per ogni chilogrammo di essenza trasportata.

     Chiunque trasporta essenza di bergamotto non accompagnata dalla bolletta da cui risulta l'autorizzazione prescritta dall'art. 4 ultimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 5.000.

     Il rivenditore che rimuove o altera il sigillo o il marchio apposto dal consorzio agli imballaggi contenenti essenze di bergamotto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 mila a L. 200 mila.

     L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nei precedenti commi non si trasmette agli eredi.

 

          Art. 19.

     La vigilanza per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento delle relative violazioni è demandata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che accertate le infrazioni debbono:

     1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

     2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro 30 giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;

     3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto di Reggio Calabria.

     Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso l'ufficio del registro di Reggio Calabria con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

     Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto di Reggio Calabria, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione.

     L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

     Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

     L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

     Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile.

     Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso.

     Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di 20 giorni e dispone la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

     E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

     Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

 

          Art. 20.

     I detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a denunciare al consorzio, entro un mese dalla predetta data, le quantità dell'essenza ed a conferire la medesima secondo le indicazioni del consorzio stesso.

     Per le inadempienze relative alla denuncia ed al conferimento previsti dal precedente comma, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'art. 18, quinto e primo comma.

 

          Art. 21.

     Sono organi del consorzio:

     1) l'assemblea dei produttori;

     2) il consiglio di amministrazione;

     3) il presidente;

     4) il comitato esecutivo;

     5) il collegio sindacale.

 

          Art. 22.

     L'assemblea dei produttori si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del consiglio di amministrazione. Discute sull'andamento della produzione, formula i piani di sviluppo ed approva i rendiconti di gestione.

 

          Art. 23.

     Il consiglio di amministrazione del consorzio è così composto:

     1) dal presidente, nominato con apposito decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

     2) dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste:

     a) nove membri eletti dall'assemblea del consorzio tra i soci proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Tale elezione deve svolgersi con voto limitato a sei preferenze sulla lista di nove candidati. Alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno attribuiti sei seggi, mentre alla seconda andranno i residui tre seggi;

     b) tre membri eletti da separata assemblea dei coloni miglioratari e parziari, dei mezzadri e dei compartecipanti in natura;

     c) il presidente dell'ente di sviluppo o un suo delegato;

     d) un esperto del settore designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria.

     e) un rappresentante della Regione della Calabria;

     f) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

     g) due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, nominati rispettivamente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni consultive.

     A parità di voti prevale quello del presidente.

     Lo statuto può prevedere la partecipazione di membri con funzioni consultive.

     Ciascun membro del consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

 

          Art. 24.

     Il comitato esecutivo, composto di non più di cinque membri, compreso fra questi il presidente, è nominato dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 25.

     Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo, in luogo del coefficiente contemplato nello statuto vigente del consorzio che assegna ad essi fino a 35 voti, sarà assegnato un coefficiente massimo di quattro voti.

     A nessun proprietario o conduttore può essere attribuita più di una delega in rappresentanza di altro proprietario o conduttore.

 

          Art. 26.

     Il collegio sindacale è così composto: dal presidente, da due membri effettivi, da due membri supplenti.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina il presidente e un membro effettivo. L'assemblea nomina gli altri membri.

 

          Art. 27.

     E' autorizzata a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la concessione al consorzio del bergamotto di un contributo di lire 900 milioni nell'anno 1973 e di lire 300 milioni in ciascuno degli anni dal 1974 al 1975 per consentire al consorzio stesso di provvedere al riequilibrio ed alla normalizzazione del mercato delle essenze.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede: quanto a lire 300 milioni a carico delle disponibilità del capitolo 5323 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, quanto a lire 300 milioni a carico del fondo iscritto al corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 300 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 [1].

     All'onere di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 28. (Norma transitoria).

     L'essenza del bergamotto invenduta e giacente presso i magazzini del consorzio, relativa alle campagne di produzione 1966-67 e 1967-68 può essere immessa al consumo soltanto nei limiti quantitativi che, a giudizio del consiglio di amministrazione, non comportino turbative al normale equilibrio del mercato dell'essenza.

     La trasformazione dei quantitativi residui dell'essenza di cui al precedente comma dovrà avvenire sotto il controllo di una commissione costituita: dal presidente del consorzio o un suo delegato, dal direttore della stazione sperimentale e dall'ispettore provinciale agrario.

     Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il commissario governativo indìce l'assemblea generale dei consorzisti per la nomina dei membri di propria competenza di cui agli articoli 23 e 26. Inoltre predispone entro tale termine le norme statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e quindi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Alla sua prima riunione il consiglio di amministrazione, sulla base di relazione presentata dal commissario governativo, predisporrà le proprie conclusioni sulla situazione amministrativa delle passate gestioni e sulle cause che hanno determinato la situazione di crisi in cui il consorzio è venuto a trovarsi. Tali conclusioni dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 29.

     La presente legge resterà in vigore fino al 31 dicembre 1976.

     A partire da tale data la materia oggetto della presente legge sarà disciplinata con legge della regione della Calabria.

 

          Art. 30.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 18 gennaio 1974, n. 17.