Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.8 denominazioni di origine protetta e controllata |
Data: | 15/11/1966 |
Numero: | 1034 |
Sommario |
Art. 1. Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della [...] |
Art. 2. Alla spesa di lire 160 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1966, si fa fronte con le entrate provenienti dalla [...] |
§ 4.8.10 – L. 15 novembre 1966, n. 1034. [1]
Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
(G.U. 7 dicembre 1966, n. 308).
Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di cui all'articolo 17 del
A modifica del disposto del penultimo comma del
Al pagamento dei gettoni di presenza, indennità ed altre spese inerenti al funzionamento del Comitato durante l'anno 1965 e nell'ulteriore periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge si provvede a carico dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1966 dal primo comma del presente articolo.
Alla spesa di lire 160 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1966, si fa fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi surplus condotta per conto dello Stato; alla spesa di lire 50 milioni per l'esercizio 1967 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del