§ 4.8.10 – L. 15 novembre 1966, n. 1034.
Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:15/11/1966
Numero:1034


Sommario
Art. 1.      Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      Alla spesa di lire 160 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1966, si fa fronte con le entrate provenienti dalla [...]


§ 4.8.10 – L. 15 novembre 1966, n. 1034. [1]

Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

(G.U. 7 dicembre 1966, n. 308).

 

     Art. 1.

     Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ivi comprese quelle inerenti alla pubblicazione degli atti, relazioni ed altri elaborati, al conferimento di incarichi di studio e di accertamento tecnico, all'effettuazione di indagini ritenute opportune ivi compresa l'audizione degli interessati, al pagamento di gettoni di presenza, di indennità e rimborsi per le missioni effettuate dai suoi componenti e dal segretario all'interno o all'estero, nonchè quelle per ospitare studiosi estranei al Comitato stesso, per l'acquisto di pubblicazioni, attrezzature, prelievo campioni e quant'altro occorrente per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1966 la spesa di lire 160 milioni e, per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1969, la spesa di lire 50 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     A modifica del disposto del penultimo comma del decreto ministeriale 7 gennaio 1964 (Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1964, n. 94), si stabilisce che ai componenti il Comitato, nonchè al segretario di esso, è dovuto un gettone di presenza di lire 5.000 per la partecipazione a ciascuna adunanza. Tali componenti sono equiparati, agli effetti del trattamento di missione, ai funzionari statali aventi la qualifica di ispettore generale: il presidente e il vice presidente sono equiparati, a tali effetti, ai funzionari statali con qualifica di direttore generale. Ai componenti appartenenti all'Amministrazione dello Stato, in servizio effettivo od a riposo spetta l'indennità competente al grado acquisito.

     Al pagamento dei gettoni di presenza, indennità ed altre spese inerenti al funzionamento del Comitato durante l'anno 1965 e nell'ulteriore periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge si provvede a carico dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1966 dal primo comma del presente articolo.

 

          Art. 2.

     Alla spesa di lire 160 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1966, si fa fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi surplus condotta per conto dello Stato; alla spesa di lire 50 milioni per l'esercizio 1967 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.