§ 4.7.3 – L. 3 aprile 1961, n. 286.
Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.7 bevande analcoliche
Data:03/04/1961
Numero:286


Sommario
Art. 1.      Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, devono [...]
Art. 2.      Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente è punito con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 4.7.3 – L. 3 aprile 1961, n. 286.

Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia.

(G.U. 27 aprile 1961, n. 103).

 

     Art. 1.

     Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, devono contenere succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per cento [1].

 

          Art. 2.

     Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente è punito con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 dicembre 1934, n. 1265, e successive modificazioni [2].

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, con la decorrenza ivi prevista; la disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 17 della L. 30 ottobre 2014, n. 161. Il testo previgente recava: "Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento."

[2] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, con la decorrenza ivi prevista; la disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 17 della L. 30 ottobre 2014, n. 161. Il testo previgente recava: "Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche colorate in violazione del divieto di cui all'articolo precedente è punito con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 dicembre 1934, n. 1265, e successive modificazioni."