§ 4.6.2D - Legge 16 luglio 1974, n. 329.
Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:16/07/1974
Numero:329


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 13 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 14 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'art. 15 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Il secondo comma dell'art. 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dai seguenti:
Art. 8.      All'art. 23 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è aggiunto il seguente comma:
Art. 9.      Il primo comma dell'art. 24 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      E' concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento delle etichette, delle bottiglie e degli altri recipienti non corrispondenti alle [...]


§ 4.6.2D - Legge 16 luglio 1974, n. 329.

Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.

(G.U. 12 agosto 1974, n. 211)

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     "La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.

     Il luppolo può essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.

     Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalità di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione.

     Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato".

 

          Art. 2.

     L'art. 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     "Per le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento della birra dai fusti, negli apparecchi a pressione presso i pubblici esercizi, debbono essere impiegate anidride carbonica avente i requisiti di purezza stabiliti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, e successive modificazioni o integrazioni, o aria filtrata che comunque non deve contenere sostanze nocive.

     Il Ministro per la sansità, con proprio decreto, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, può consentire l'impiego di altri gas inerti stabilendone, del pari, i requisiti di purezza.

     I tubi di gomma per raccordi, impiegati nei predetti apparecchi a pressione e il cui uso deve essere limitato allo stretto necessario, debbono avere una lunghezza non superiore a un metro e cinquanta lineare ed essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni".

 

          Art. 3.

     L'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     "Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.

     Inoltre le bottiglie debbono portare sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza e di larghezza non inferiori a millimetri 2, il marchio che valga ad identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.

     Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti:

     centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66.

     E' consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacità di centilitri 34.

     Fanno eccezione i fusti per i quali non è prevista alcuna capacità obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta un'indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice.

     E' consentita una tolleranza di:

     1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri;

     1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri;

     2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri;

     2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri.

     Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'art. 2 non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.

     La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore".

 

          Art. 4.

     L'art. 13 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     "Le bottiglie prima del riempimento debbono essere sottoposte a trattamenti idonei a garantirne l'accurata pulizia; dopo l'impiego di sostanze detergenti o microbicide consentite e prima della loro riutilizzazione le bottiglie debbono essere lavate con acqua potabile per assicurare l'eliminazione dei residui delle soluzioni utilizzate.

     Il lavaggio e tutte le operazioni inerenti al riempimento debbono essere attuati con mezzi automatici collegati meccanicamente e di potenzialità correlate al fine di garantire l'igienicità della produzione".

 

          Art. 5.

     L'art. 14 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     "Gli apparecchi e gli impianti per la produzione e l'imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie previste dalle vigenti disposizioni e da quelle che verranno fissate dal regolamento".

 

          Art. 6.

     L'art. 15 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     "Al personale addetto alla lavorazione, all'imbottigliamento ed alla vendita della birra si applica quanto previsto dall'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonchè le relative disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della legge stessa".

 

          Art. 7.

     Il secondo comma dell'art. 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dai seguenti:

     "Tali caratteristiche e requisiti possono venire comprovati con appositi certificati rilasciati da istituti od organismi statali preposti dallo Stato esportatore e riconosciuti idonei ed abilitati all'uopo dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri.

     E' fatta, comunque, salva la facoltà di sottoporre la birra in importazione a controlli analitici ogni qual volta questi si rendano necessari.

     Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge e debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12 della legge stessa [1] .

     La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonchè la sede dello stabilimento imbottigliatore con la seguente dizione: "impresa imbottigliatrice...".

 

          Art. 8.

     All'art. 23 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è aggiunto il seguente comma:

     "Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore".

 

          Art. 9.

     Il primo comma dell'art. 24 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     "La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata al Ministero della sanità, alle regioni, alle autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza".

 

          Art. 10.

     E' concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento delle etichette, delle bottiglie e degli altri recipienti non corrispondenti alle norme della presente legge; fanno eccezione le bottiglie da centilitri 90 per il cui smaltimento è concesso un periodo di anni cinque sempre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il termine previsto nel comma precedente è riferito alla fase di produzione [2] .

     E' altresì concesso un termine di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge per l'adeguamento degli impianti di lavaggio e riempitura dei fusti alle norme di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, nel testo modificato dall'art. 4 della presente legge.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 3 luglio 1976, n. 454.

[2] Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 3 luglio 1976, n. 454.