§ 4.6.23 - D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1498.
Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:30/12/1970
Numero:1498


Sommario
Art. unico. 


§ 4.6.23 - D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1498. [1]

Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

(G.U. 28 agosto 1971, n. 217).

 

     Art. unico.

     Le caratteristiche analitiche e i requisiti dei diversi tipi di birra sono così stabiliti:

     Acidità totale:

     la birra normale non deve superare i ml 35 NaOH N/10 per ml 100;

     la birra speciale non deve superare i ml 40 NaOH N/10 per ml 100;

     la birra doppio malto non deve superare i ml 45 NaOH N/10 per ml 100.

     Acidità volatile:

     la birra normale non deve superare i ml 7 NaOH N/10 per ml 100;

     la birra speciale non deve superare i ml 8,5 NaOH N/10 per ml 100;

     la birra doppio malto non deve superare i ml 10 NaOH N/10 per ml 100.

     Anidride carbonica:

     la birra dei tipi normale, speciale e doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,3 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.

     Ceneri:

     la birra normale deve avere un contenuto massimo di g. 0,45 per ml 100;

     la birra speciale deve avere un contenuto massimo di g. 0,55 per ml 100;

     la birra doppio malto deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.

     Alcool:

     la birra normale deve avere un contenuto non inferiore a ml 3 per ml 100;

     la birra speciale deve avere un contenuto non inferiore a ml 3,5 per ml 100;

     la birra doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a ml 4 per ml 100;

     la birra posta in vendita come analcolica deve avere un contenuto in alcool non superiore a 1 ml per 100 ml, ferme restando le caratteristiche di cui all'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

     Limpidità:

     la birra è limpida quando la sua torbidità non supera il n. 2 della scala standard di torbido di formazina; la determinazione si esegue con le modalità descritte nei metodi ufficiali di analisi della birra.


[1] Abrogato dall'art. 7 della L. 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall'art. 17 della L. 11 marzo 2026, n. 34, con la decorrenza ivi prevista.