§ 4.6.9 - D.L. 18 marzo 1952, n. 118 .
Ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:18/03/1952
Numero:118


Sommario
Art. 1.      Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 1952, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o [...]
Art. 2.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 4.6.9 - D.L. 18 marzo 1952, n. 118 [1].

Ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

(G.U. 18 marzo 1952, n. 67).

 

     Art. 1.

     Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 1952, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali venga estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, è accordato un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura del 70%.

     Gli anni di giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di introduzione delle singole partite di spirito nei magazzini fiduciari.

     Il trattamento del presente articolo può applicarsi, a richiesta del fabbricante, anche all'acquavite di vino che sarà prodotta nel periodo di tempo sopra indicato, e che risponda ai requisiti e alle altre condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331.

     In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25% per anno.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 15 maggio 1952, n. 457.