§ 4.4.21 - D.Lgs. 23 novembre 1998, n. 460.
Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.4 alimenti per animali
Data:23/11/1998
Numero:460


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Finalità e fasi dei controlli.
Art. 4.  Controlli all'importazione.
Art. 5.  Punti di entrata.
Art. 6.  Controlli veterinari e fitosanitari.
Art. 7.  Provvedimenti conseguenti all'accertamento di non conformità.
Art. 8.  Articolazione dei controlli.
Art. 9.  Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni.
Art. 10.  Modalità dei controlli.
Art. 11.  Disposizioni in caso di controllo analitico.
Art. 12.  Programma coordinato di controllo.
Art. 13.  Comunicazioni.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 4.4.21 - D.Lgs. 23 novembre 1998, n. 460. [1]

Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

(G.U. 5 gennaio 1999, n. 3).

 

Capo I

Disposizioni introduttive

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente decreto legislativo fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, fatte salve le disposizioni specifiche ed in particolare quelle in materia doganale e veterinaria.

 

          Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

     a) "controllo ufficiale nel settore dell'alimentazione animale" di seguito denominato "controllo", le attività svolte dalle autorità competenti per verificare il rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in materia di commercializzazione di alimenti semplici e di alimenti composti per gli animali; al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, in materia di alimenti dietetici per animali; al decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293, supplemento ordinario n. 102, del 13 dicembre 1985, concernente prodotti di origine minerale e chimico-industriali impiegati nell'alimentazione animale; al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione delle direttive 70/524/CEE, 73/103/CEE, 75/296/CEE, 84/587/CEE, 87/153/CEE, 91/298/CEE e 91/249/CEE, relative agli additivi in alimentazione animale; al decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 settembre 1990, n. 322, e successive modificazioni, concernente norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi; nonché le attività svolte dalle autorità competenti per verificare il rispetto delle norme che saranno emanate in recepimento della normativa comunitaria in materia di alimentazione animale;

     b) "controllo documentale", la verifica dei documenti che devono scortare il prodotto e di qualsiasi altra informazione fornita in merito al prodotto;

     c) "controllo d'identità", la verifica, mediante ispezione visiva, della corrispondenza tra il prodotto e la documentazione relativa;

     d) "controllo fisico", il controllo del prodotto con l'eventuale prelievo di campioni ed analisi di laboratorio;

     e) "prodotto", l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione animale;

     f) "stabilimento", qualsiasi impresa di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che è detentrice dello stesso in una fase intermedia prima della commercializzazione o che immette in commercio tale prodotto;

     g) "immissione in commercio", la detenzione dei prodotti per la vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonché la vendita e le altre forme di trasferimento.

     2. Per le altre definizioni inerenti al settore dell'alimentazione animale valgono quelle previste dalla normativa specifica.

 

          Art. 3. Finalità e fasi dei controlli.

     1. I controlli, così come definiti dall'articolo 2, sono di norma effettuati senza preavviso:

     a) con regolarità;

     b) in caso di sospetto di non conformità del prodotto, per campione ed in maniera non discriminatoria;

     c) commisuratamente agli obiettivi individuati nel programma di cui all'articolo 12.

     2. I controlli riguardano tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti l'immissione in commercio, la commercializzazione inclusa l'importazione, l'utilizzazione dei prodotti ivi compresa quella delle sostanze vietate in alimentazione animale.

     3. L'autorità preposta al controllo individua, in relazione alla propria specifica competenza, la fase o le fasi di cui al comma 2, sulle quali effettuare il controllo medesimo.

     4. I controlli vengono espletati anche sui prodotti destinati all'esportazione.

 

Capo II

Importazioni provenienti dai Paesi terzi

 

          Art. 4. Controlli all'importazione.

     1. All'atto dell'introduzione nel territorio doganale di un prodotto proveniente da Paesi terzi, l'ufficio doganale competente procede ai controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, previa acquisizione di idonea attestazione di conformità del prodotto alle norme igienico-sanitarie, rilasciata dagli uffici dei posti di ispezione frontaliera (PIF) per quanto attiene ai prodotti contenenti in tutto o in parte prodotti di origine animale, nonché della certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali, rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ricadenti nel regime fitosanitario di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni.

     2. L'attestazione di cui al comma 1 deve accompagnare i prodotti a prescindere dalla destinazione doganale ricevuta.

     3. I documenti commerciali recano un riferimento all'attestazione di cui al comma 1.

     4. Qualora i prodotti provenienti da Paesi terzi non siano immessi in libera pratica nel territorio nazionale, la competente autorità doganale è tenuta a fornire all'importatore un documento, il cui modello tipo e le relative modalità di compilazione saranno oggetto di regolamentazione comunitaria, che indichi la natura e i risultati dei controlli effettuati.

     5. I documenti commerciali devono recare il riferimento alla documentazione di cui al comma 4.

 

          Art. 5. Punti di entrata.

     1. I punti di entrata per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale sono quelli indicati dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

     2. I punti di entrata per i vegetali e i prodotti vegetali sono quelli indicati all'articolo 51 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.

     3. Gli importatori comunicano alle autorità del controllo veterinario o fitosanitario competenti del punto di entrata prescelto, con un giorno lavorativo di anticipo, la quantità, la natura e la destinazione dei prodotti.

     4. Per i prodotti che contengono in tutto o in parte prodotti di origine animale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; per i vegetali e prodotti vegetali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.

     5. Con decreto del Ministro della sanità possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 1 e con decreto del Ministro per le politiche agricole possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 2.

 

          Art. 6. Controlli veterinari e fitosanitari.

     1. Le autorità di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, sottopongono ciascuna partita di prodotti ad un controllo documentale, ad un controllo d'identità ed eventualmente ad un controllo fisico per campione, indipendentemente dalla destinazione doganale, per verificarne:

     a) l'origine del prodotto;

     b) la natura del prodotto;

     c) la destinazione successiva, in particolare nel caso di prodotti non oggetto di armonizzazione comunitaria;

     d) che le indicazioni che recano corrispondano ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria o, per i prodotti non armonizzati, da quella nazionale;

     e) che i prodotti non sono stati respinti da altri punti di entrata nel territorio comunitario;

     f) che i prodotti soddisfino le condizioni fissate dalla normativa comunitaria o, nei settori che non sono ancora stati oggetto di armonizzazione comunitaria, dalla normativa nazionale applicabile.

     2. Prima dell'immissione in libera pratica le autorità di controllo di cui al comma 1 sottopongono i prodotti ad un controllo fisico per campione per accertarne la conformità ai requisiti prescritti dalle norme vigenti.

     3. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.

     4. Alle spese per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo si provvederà applicando le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

 

          Art. 7. Provvedimenti conseguenti all'accertamento di non conformità.

     1. Qualora dai controlli dei prodotti risulti la loro non conformità ai requisiti prescritti dalla normativa specifica, in relazione alla difformità accertata, l'autorità di controllo di cui all'articolo 4, comma 1:

     a) ne vieta l'introduzione o l'immissione in libera pratica e ne ordina la spedizione al di fuori del territorio comunitario;

     b) ne dispone la distruzione per motivi di polizia sanitaria, di salubrità o di protezione fitosanitaria.

     2. Su richiesta dell'importatore o suo rappresentante, l'autorità di cui all'articolo 4, comma 1, può, in deroga al comma 1, lettera a), consentire che si proceda ad una delle seguenti operazioni:

     a) l'adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge entro un termine stabilito;

     b) l'eventuale decontaminazione e qualsiasi altro trattamento appropriato;

     c) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini.

     3. Qualora siano applicate le misure di cui al comma 1, lettera a), l'autorità di controllo provvede ad informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri del rifiuto dei prodotti indicante, altresì, le infrazioni accertate.

     4. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante.

     5. Per quanto concerne i rapporti con gli uffici doganali e la movimentazione dei prodotti si applicano le disposizioni rispettivamente del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996.

 

Capo III

Scambi all'interno della Comunità

 

          Art. 8. Articolazione dei controlli.

     1. L'Ispettorato centrale repressione frodi e le aziende sanitarie locali, per quanto di competenza, assicurano sul territorio nazionale:

     a) controlli all'origine, cioè presso gli stabilimenti, al fine di verificare che gli stessi operino in conformità alla normativa vigente e che i prodotti ivi fabbricati o detenuti in una fase intermedia, o messi in commercio, rispondano ai requisiti di legge; in caso di sospetto di inosservanza ai suddetti obblighi di legge, dispongono i controlli suppletivi e, qualora il sospetto sia fondato, mettono in atto le misure restrittive ritenute più idonee;

     b) controlli a destinazione, da espletarsi per campione e in modo non discriminatorio:

     1) nei luoghi di destinazione finale, siano essi magazzini di stoccaggio, esercizi di vendita all'ingrosso o al minuto, stabilimenti produttivi che utilizzano materie prime o altre sostanze da impiegarsi in alimentazione animale, al fine di verificare, mediante controlli a campione ed eventualmente con prelevamento ed analisi di laboratorio, la conformità dei prodotti alle specifiche disposizioni normative in materia;

     2) durante il trasporto dei prodotti sul territorio nazionale, sia che lo stesso sia considerato territorio di transito che di destinazione finale;

     c) controlli sui luoghi di produzione agricola, in cui sono fabbricati o utilizzati i prodotti, per procedere a controlli mirati volti ad acquisire ogni utile informazione circa la natura e l'origine dei prodotti stessi.

     2. Nel caso dei controlli disposti nel luogo di cui al comma 1, lettera b), qualora sia constatata la non conformità dei prodotti alle disposizioni normative disciplinanti le specifiche materie, le aziende sanitarie locali segnalano all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari territorialmente competenti tali difformità.

     3. L'ispettorato centrale repressione frodi e le aziende sanitarie locali, adottano le misure più adeguate al caso, imponendo al destinatario o ad altra figura commerciale autorizzata, sulla base degli accertamenti svolti dagli organismi competenti, una delle seguenti operazioni:

     a) adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge entro un termine stabilito;

     b) eventuale decontaminazione o qualsiasi altro trattamento appropriato;

     c) utilizzazione per altri fini;

     d) rinvio nel Paese d'origine, previa informazione alla autorità competente dello Stato membro dove ha sede lo stabilimento d'origine;

     e) distruzione dei prodotti.

     4. Ove il destinatario richieda all'azienda sanitaria locale il rinvio dei prodotti al Paese d'origine si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

     5. Le spese relative alle suddette operazioni sono a carico dello speditore, del destinatario o di ogni altra figura commerciale autorizzata.

 

          Art. 9. Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni.

     1. Le amministrazioni cui fanno capo le autorità di controllo, per le operazioni contemplate nell'articolo 8, comma 3, instaurano una diretta collaborazione con lo Stato membro di spedizione, al fine di concertare le strategie da attuarsi nella fattispecie, valutando congiuntamente l'eventuale opportunità di disporre visite ispettive comuni in loco, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Qualora dai controlli a destinazione effettuati conformemente all'articolo 8, comma 1, lettera b), risulti il persistere di una irregolarità, le amministrazioni interessate informano direttamente la Commissione e gli altri Stati membri.

     3. In attesa delle conclusioni da parte della Commissione lo Stato membro di destinazione può disporre ulteriori accertamenti sui prodotti provenienti dallo stabilimento d'origine sollecitando nel contempo un'intensificazione dei controlli presso il medesimo stabilimento da parte dello Stato speditore.

 

Capo IV

Disposizioni generali

 

          Art. 10. Modalità dei controlli.

     1. I controlli devono essere effettuati celermente in maniera tale da limitare il più possibile ritardi nella spedizione dei prodotti oggetto di controllo e da non comportare ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei prodotti medesimi.

     2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo è tenuto all'osservanza del segreto professionale.

 

          Art. 11. Disposizioni in caso di controllo analitico.

     1. Nel caso in cui si proceda al campionamento dei prodotti per la successiva analisi, è necessario attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di campionamento e metodiche analitiche ufficiali. In particolare:

     a) il campionamento dei prodotti di cui al comma 1 per la successiva analisi è effettuato con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità 20 aprile 1978, recante modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 15 giugno 1978;

     b) gli accertamenti analitici sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle metodiche comunitarie di riferimento;

     c) in assenza di metodi di analisi di riferimento comunitari, gli accertamenti analitici possono essere espletati adottando norme internazionali e nazionali scientificamente riconosciute.

     2. Gli accertamenti analitici sono espletati dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori degli istituti sperimentali zooprofilattici, da altri laboratori pubblici operanti per il Servizio sanitario nazionale, dai laboratori chimici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ciascuno per quanto di propria competenza.

     3. L'elenco dei suddetti laboratori, suscettibile di successive modificazioni, è comunicato alla Commissione, dalle amministrazioni cui i laboratori medesimi appartengono, per essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C.

     4. Al controllo analitico si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 12. Programma coordinato di controllo.

     1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e del Ministro della sanità, si definiscono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità ed i criteri uniformi da adottare per il programma coordinato di controllo, tenendo conto della specifica situazione italiana nel settore dell'alimentazione animale e definendo la natura e la frequenza dei controlli stessi da effettuarsi periodicamente.

 

          Art. 13. Comunicazioni.

     1. Ferme restando le specifiche competenze delle amministrazioni preposte ai controlli e l'obbligo d'informazione reciproca, il Ministro della sanità funge da organo di collegamento fra le amministrazioni interessate e con la Commissione.

     2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1° aprile del 2000, il Ministro della sanità trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dal programma di cui all'articolo 12 predisposta dalle amministrazioni addette al controllo. Di tale relazione sono informate le amministrazioni partecipanti al programma di controllo.

     3. Nella relazione dovranno essere specificati:

     a) criteri di elaborazione del programma;

     b) numero e natura dei controlli effettuati;

     c) risultati dei controlli, con particolare riferimento al numero e alla natura delle infrazioni accertate;

     d) azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.

 

          Art. 14. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Le disposizioni di cui al presente decreto sono state sostituite da quelle di cui al D.Lgs. 17 giugno 2003, n. 223, per effetto dell’art. 19 dello stesso D.Lgs. 223/2003.