Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.4 alimenti per animali |
Data: | 10/02/1998 |
Numero: | 214 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 4.4.18 - D.P.R. 10 febbraio 1998, n. 214. [1]
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/113/CE relativa alla utilizzazione ed alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali.
(G.U. 8 luglio 1998, n. 157).
1. Il presente regolamento autorizza l'utilizzazione e la commercializzazione nel territorio nazionale, in via temporanea, degli enzimi, dei microorganismi e dei loro preparati nell'alimentazione degli animali che sono contenuti nell'elenco predisposto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 96/C 263/03 dell'11 settembre 1996.
1. Gli enzimi, i microorganismi e loro preparati, di cui all'articolo 1, nonché le premiscele e gli alimenti composti che li contengono sono commercializzati riportando sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta apposta su di esso le indicazioni che seguono:
a) gli enzimi e i loro preparati:
1) il nome specifico del o dei componenti attivi secondo le rispettive attività, enzimatiche e il numero o i numeri di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry;
2) le unità di attività, unità di attività per grammo o unità di attività per millilitro, espresse in micromoli di prodotto liberato al minuto, per grammo di preparato enzimatico;
3) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente comma;
4) il nome o la ragione sociale o l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;
5) la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;
6) il numero di riferimento del lotto e la data di fabbricazione;
7) le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione relativa alla sicurezza d'impiego;
8) il peso netto e, per i prodotti liquidi, il volume netto o il peso netto;
9) l'indicazione "destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali";
b) i microorganismi e i loro preparati:
1) l'identificazione del ceppo o dei ceppi secondo i codici internazionali di nomenclatura riconosciuti e il numero di deposito di ciascun ceppo;
2) il numero di unità formanti colonie (CFU) per grammo;
3) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente comma;
4) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;
5) la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;
6) il numero di riferimento del lotto e la data di fabbricazione;
7) le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione relativa alla sicurezza d'impiego;
8) il peso netto e, per i prodotti liquidi, il volume netto o il peso netto;
9) l'indicazione "destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali";
10) se del caso, l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione;
c) le premiscele contenenti enzimi:
1) la denominazione "premiscela";
2) la menzione "uso riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali";
3) le istruzioni per l'uso e eventualmente una raccomandazione relativa alla sicurezza d'impiego delle premiscele;
4) la specie animale o la categoria di animali cui è destinata la premiscela;
5) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente comma;
6) il peso netto e, per i liquidi, il volume netto o il peso netto;
7) il nome specifico del o dei componenti attivi secondo le rispettive attività enzimatiche, nonché il numero o i numeri di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry;
8) le unità di attività, unità di attività per grammo o unità di attività per millilitro;
9) la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;
10) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;
d) le premiscele contenenti microorganismi:
1) la denominazione "premiscela";
2) la menzione "uso riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali";
3) le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione concernente la sicurezza d'impiego per le premiscele;
4) la specie animale o la categoria di animali cui è destinata la premiscela;
5) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente comma;
6) il peso netto e, per i liquidi, il volume netto o il peso netto;
7) l'identificazione del ceppo o dei ceppi secondo i codici internazionali di nomenclatura riconosciuti e il numero di deposito di ciascun ceppo;
8) il numero di unità formanti colonie (CFU) per grammo;
9) la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;
10) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;
11) se del caso, l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione;
e) gli alimenti composti in cui sono stati incorporati enzimi:
1) il nome specifico del o dei componenti attivi secondo le rispettive attività enzimatiche e il rispettivo numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry;
2) le unità di attività, unità di attività per chilogrammo o unità di attività per litro, sempreché siano misurabili in base ad un metodo ufficiale o scientificamente valido;
3) la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;
f) gli alimenti composti in cui sono stati incorporati microorganismi:
1) l'identificazione del ceppo o dei ceppi secondo i codici internazionali di nomenclatura riconosciuti e il numero di deposito di ciascun ceppo;
2) il numero di unità formanti colonie (CFU) per chilogrammo, sempreché siano misurabili in base ad un metodo ufficiale o scientificamente valido;
3) la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;
4) se necessario, l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere chiaramente visibili, leggibili ed indelebili ed impegnano la responsabilità del produttore, del confezionatore, dell'importatore, del venditore o del distributore.
3. Indicazioni diverse da quelle prescritte al comma 1, lettere a), b), c) e d) quali la denominazione commerciale, possono figurare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette su di essi apposte, purché dette indicazioni siano nettamente separate dalle altre.
[1] Abrogato dall'art. 18 del