Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.3 alimenti di origine vegetale |
Data: | 12/01/1996 |
Numero: | 119 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 4.3.44 – D.M. 12 gennaio 1996, n. 119. [1]
Regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno.
(G.U. 12 marzo 1996, n. 60).
1. Nella produzione dell'impasto delle paste alimentari fresche e secche, nonché delle paste alimentari speciali con o senza ripieno, è consentito l'impiego di sale alimentare (cloruro di sodio) nella quantità massima del quattro per cento riferito al prodotto essiccato.
1. Sulla confezione delle paste prodotte con aggiunta di sale alimentare nell'impasto deve essere riportata, oltre alle indicazioni previste dall'art. 3 del
2. Sulla confezione, inoltre, deve essere riportata la descrizione delle modalità di conservazione e di utilizzazione.
1. Le modalità di confezionamento ed i sistemi di conservazione utilizzati durante la distribuzione devono essere adeguati ed idonei ad assicurare il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ottimali e le proprietà specifiche del prodotto fino alla data indicata come termine minimo di conservazione o data di scadenza.
2. Le imprese produttrici stabiliscono, secondo i criteri fissati dalle disposizioni di cui all'art. 10 del
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle paste alimentari legalmente prodotte ovvero commercializzate in un altro Stato membro della Unione europea ed a quelle originarie dai Paesi contraenti dell'accordo dello spazio economico europeo.
1. Il
[1] Abrogato dall'art. 18 del