§ 4.3.44 – D.M. 12 gennaio 1996, n. 119.
Regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:12/01/1996
Numero:119


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 4.3.44 – D.M. 12 gennaio 1996, n. 119. [1]

Regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno.

(G.U. 12 marzo 1996, n. 60).

 

     Art. 1.

     1. Nella produzione dell'impasto delle paste alimentari fresche e secche, nonché delle paste alimentari speciali con o senza ripieno, è consentito l'impiego di sale alimentare (cloruro di sodio) nella quantità massima del quattro per cento riferito al prodotto essiccato.

 

          Art. 2.

     1. Sulla confezione delle paste prodotte con aggiunta di sale alimentare nell'impasto deve essere riportata, oltre alle indicazioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione "con sale alimentare aggiunto", nonché l'indicazione della quantità di sale utilizzato espressa in percentuale, apposta in un punto evidente della confezione, in modo tale da essere facilmente visibile e chiaramente leggibile per consentire all'acquirente di distinguere il prodotto da altro senza sale aggiunto.

     2. Sulla confezione, inoltre, deve essere riportata la descrizione delle modalità di conservazione e di utilizzazione.

 

          Art. 3.

     1. Le modalità di confezionamento ed i sistemi di conservazione utilizzati durante la distribuzione devono essere adeguati ed idonei ad assicurare il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ottimali e le proprietà specifiche del prodotto fino alla data indicata come termine minimo di conservazione o data di scadenza.

     2. Le imprese produttrici stabiliscono, secondo i criteri fissati dalle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle paste alimentari legalmente prodotte ovvero commercializzate in un altro Stato membro della Unione europea ed a quelle originarie dai Paesi contraenti dell'accordo dello spazio economico europeo.

 

          Art. 5.

     1. Il decreto ministeriale 24 maggio 1990, n. 140, è abrogato.


[1] Abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.