Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.3 alimenti di origine vegetale |
Data: | 07/05/1992 |
Numero: | 400 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al punto 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: "La confettura extra di cinorrodi può essere [...] |
Art. 2. 1. Il quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, dopo il settimo comma viene aggiunto il seguente ottavo comma |
Art. 4. 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente |
Art. 5. 1. Il punto 1) del primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente |
Art. 6. 1. La lettera h) del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dalla seguente |
Art. 7. 1. Il quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente |
Art. 8. 1. Il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è abrogato |
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 4.3.36 – D.M. 7 maggio 1992, n. 400.
Regolamento recante attuazione della direttiva (CEE) n. 593/88 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, le gelatine, le marmellate e la crema di marroni.
(G.U. 12 ottobre 1992, n. 240).
1. Al punto 1 dell'art. 2 del
1. Il quarto comma dell'art. 4 del
"Possono essere utilizzati, nella preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, succhi di frutta, succhi di frutta concentrati e succhi di frutta disidratati rispondenti ai requisiti stabiliti dal
1. All'art. 4 del
"Per scorza di agrumi (scorze) si intendono le scorze di agrumi, pulite con o senza l'endocarpo".
1. L'art. 5 del
"Art. 5. - 1. La frutta utilizzata per la preparazione dei prodotti definiti all'art. 2 può essere sottoposta a trattamenti mediante calore o freddo, liofilizzazione o concentrazione, semprechè vi si presti tecnicamente.
2. Qualora destinata alla fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2, numeri 2, 4 e 5 può anche essere addizionata di anidride solforosa (E 200) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).
3. Lo zenzero può essere essiccato o conservato nello sciroppo.
4. Le albicocche destinate alla fabbricazione del prodotto definito all'art. 2, n. 2, possono anche subire trattamenti di disidratazione diversi dalla liofilizzazione.
5. I marroni possono essere immersi per breve durata in una soluzione acquosa di anidride solforosa (E 220) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).
6. I succhi di frutta possono essere sottoposti ai trattamenti previsti dal
7. Le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia.
8. I tipi di zucchero che possono essere utilizzati nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto sono quelli indicati all'art. 1 della
1. Il punto 1) del primo comma dell'art. 6 del
"1) Acqua potabile |
in tutti i prodotti definiti all'art. 2 |
Succhi di frutta |
nei prodotti definiti al n. 2 dell'art. 2 |
Succhi di frutta rossi |
nei prodotti definiti all'art. 2, punti 1 e 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti prodotti: cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne |
Succhi di barbabietole rosse |
nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4 dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne |
Oli essenziali di agrumi |
nei prodotti definiti al n. 5 dell'art. 2 |
Oli e grassi commestibili |
nei prodotti definiti all'art. 2, quali agenti antischiuma |
Enocianina |
nei prodotti definiti ai numeri 1 e 3 dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne, nonchè nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4 dello stesso articolo". |
1. La lettera h) del primo comma dell'art. 7 del
"h) La menzione "zuccheri totali ..... grammi per 100 grammi" ove la cifra indicata rappresenta il valore refrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 °C: è ammessa una tolleranza di 3 gradi refrattometrici;".
1. Il quarto comma dell'art. 7 del
"L'anidride solforosa residua è considerata ingrediente quando supera i 30 mg/kg. Essa va indicata con la dicitura "anidride solforosa", nell'elenco degli ingredienti in funzione dell'entità ponderale del residuo nel prodotto finito".
1. Il secondo comma dell'art. 8 del
1. Il presente decreto entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I prodotti non conformi alle disposizioni in esso contenute possono essere venduti fino al loro completo smaltimento.