| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 4. Alimenti e bevande |
| Capitolo: | 4.3 alimenti di origine vegetale |
| Data: | 13/08/1980 |
| Numero: | 461 |
| Sommario |
| Art. unico. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è sostituito dal seguente: |
§ 4.3.2D - Legge 13 agosto 1980, n. 461.
Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione.
(G.U. 22 agosto 1980, n. 230)
Il secondo comma dell'art. 3 della
"I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta".