§ 4.3.2A - Legge 31 maggio 1977, n. 321.
Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:31/05/1977
Numero:321


Sommario
Art. 1.      Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo art. 2 sono abrogati:
Art. 2. 
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 4.3.2A - Legge 31 maggio 1977, n. 321.

Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini.

(G.U. 20 giugno 1977, n. 166)

 

     Art. 1.

     Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo art. 2 sono abrogati:

     l'art. 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la disciplina igienico alimentare della margarina e dei grassi idrogenati;

     l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

     l'art. 2, comma secondo, e l'art. 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare;

     nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 56 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.