Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.3 alimenti di origine vegetale |
Data: | 31/05/1977 |
Numero: | 321 |
Sommario |
Art. 1. Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo art. 2 sono abrogati: |
Art. 2. |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 4.3.2A - Legge 31 maggio 1977, n. 321.
Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini.
(G.U. 20 giugno 1977, n. 166)
Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo art. 2 sono abrogati:
l'art. 8 della
l'art. 9 del
l'art. 2, comma secondo, e l'art. 10 della
nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 56 della