§ 4.3.1G - Legge 18 dicembre 1973, n. 859.
Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:18/12/1973
Numero:859


Sommario
Art. unico.      E' elevato a cento milioni di lire il limite massimo stabilito dalla legge 8 aprile 1954, n. 110, che ha modificato l'art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, [...]


§ 4.3.1G - Legge 18 dicembre 1973, n. 859.

Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.

(G.U. 2 gennaio 1974, n. 1)

 

     Art. unico.

     E' elevato a cento milioni di lire il limite massimo stabilito dalla legge 8 aprile 1954, n. 110, che ha modificato l'art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto.