Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.3 alimenti di origine vegetale |
Data: | 18/11/1959 |
Numero: | 1005 |
Sommario |
Art. unico. Il termine di tre anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, all'art. 15, primo comma, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti [...] |
§ 4.3.1a - Legge 18 novembre 1959, n. 1005. [1]
Proroga dei termini per la trasformazione dei forni da pane da riscaldamento diretto a riscaldamento indiretto od elettrico.
(G.U. 1 dicembre 1959, n. 290).
Il termine di tre anni fissato dalla
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Il presente termine è stato prorogato al 31 dicembre 1965 dall'art. unico della