§ 4.2.15 – D.L. 16 giugno 1978, n. 282.
Modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:16/06/1978
Numero:282


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'applicazione sul territorio della Repubblica dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio, del 17 maggio 1977 e n. 1822/77 della commissione, del 5 agosto [...]
Art. 2.      Ai fini del presente decreto sono assimilate alle aziende agricole di montagna di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77, esonerate dal prelievo, [...]
Art. 3.      Per i produttori le cui aziende non ricadono nella previsione del precedente articolo e che abbiano superfici aziendali parzialmente ubicate nelle zone di montagna o [...]
Art. 4.      La contabilità di magazzino di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1822/77 deve avere una periodicità mensile
Art. 5.      I produttori di latte, esonerati anche parzialmente dal prelievo di corresponsabilità in base alle disposizioni comunitarie e del presente decreto, per fruire [...]
Art. 6.      La cessione del latte tra imprese, come definite dall'art. 1 del presente decreto, deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa venditrice dalla quale [...]
Art. 7.      Il prelievo per il latte fornito dal produttore nel periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e la fine del mese dell'entrata in vigore del presente decreto viene [...]
Art. 8.      Tenuto conto della disposizione prevista dall'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77, l'aiuto comunitario per il latte scremato e per il latticello [...]
Art. 9.      Le somme relative al prelievo di corresponsabilità, trattenute dalle imprese ai produttori o che devono essere corrisposte direttamente dai produttori, sono versate, nei [...]
Art. 10.      Il controllo sull'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (CEE) numeri 1079/77 e 1822/77 e dal presente decreto è affidato agli ufficiali ed agenti di [...]
Art. 11.      In caso di infrazione il processo verbale redatto dagli ufficiali o dagli agenti di polizia tributaria deve essere trasmesso all'ufficio del registro, nella cui [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 4.2.15 – D.L. 16 giugno 1978, n. 282. [1]

Modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino.

(G.U. 19 giugno 1978, n. 169).

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'applicazione sul territorio della Repubblica dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio, del 17 maggio 1977 e n. 1822/77 della commissione, del 5 agosto 1977, relativi all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità dovuto dai produttori di latte bovino, per i casi ivi previsti, sono comprese nella definizione di impresa di trattamento o di trasformazione di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1822/77 tutte le imprese, comunque costituite, che trattano, trasformano o commercializzano latte bovino acquistato e/o conferito dai produttori.

     Sono escluse dalla definizione suddetta quelle associazioni, anche di fatto, che utilizzano impianti collettivi per la trasformazione del latte, e nelle quali ogni singolo associato provvede alla commercializzazione del prodotto finito di propria spettanza.

 

          Art. 2.

     Ai fini del presente decreto sono assimilate alle aziende agricole di montagna di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77, esonerate dal prelievo, quelle che, pur avendo superfici territoriali al di fuori delle zone delimitate, hanno:

     a) la stalla ubicata in zona di montagna, così come delimitata dalla direttiva (CEE) n. 75/268 del consiglio, del 28 aprile 1975.

     Nel caso che l'azienda abbia più stalle, ai fini dell'esonero dall'obbligo del prelievo, viene presa in considerazione l'ubicazione della stalla con maggiore produzione di latte;

     b) il 90 per cento della superficie territoriale aziendale situata in dette zone di montagna.

     Sono altresì esonerati dal prelievo di corresponsabilità, ai sensi della decisione della commissione (CEE) del 4 novembre 1977, quei produttori la cui azienda abbia la stalla ubicata in una delle seguenti regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

 

          Art. 3.

     Per i produttori le cui aziende non ricadono nella previsione del precedente articolo e che abbiano superfici aziendali parzialmente ubicate nelle zone di montagna o nelle regioni di cui al medesimo precedente articolo, l'importo del prelievo di corresponsabilità è determinato in proporzione all'incidenza che la superficie foraggera ricadente nelle zone soggette al prelievo ha sulla superficie foraggera totale dell'azienda.

 

          Art. 4.

     La contabilità di magazzino di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1822/77 deve avere una periodicità mensile.

     Il registro di magazzino deve essere numerato e bollato ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative e deve essere tenuto a norma dell'art. 2219 dello stesso codice.

     L'eccezione prevista dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1822/77, che esonera dall'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino, è estesa alle imprese che acquistano unicamente latte proveniente da produttori totalmente esonerati dal prelievo.

 

          Art. 5.

     I produttori di latte, esonerati anche parzialmente dal prelievo di corresponsabilità in base alle disposizioni comunitarie e del presente decreto, per fruire dell'esenzione o della riduzione del prelievo medesimo, sono tenuti a presentare all'acquirente un'apposita dichiarazione, in carta semplice, corredata da una certificazione del sindaco o del presidente della comunità montana, competenti per territorio, attestante che l'azienda ha i requisiti richiesti per l'esonero o per la riduzione del prelievo, precisando in tal caso la misura della riduzione stessa, espressa in percentuale.

     L'impresa acquirente dovrà trattenere la documentazione giustificativa dell'esonero o della riduzione del prelievo e tenerla a disposizione del personale addetto al controllo.

 

          Art. 6.

     La cessione del latte tra imprese, come definite dall'art. 1 del presente decreto, deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa venditrice dalla quale risulti che il prodotto in questione è già stato assoggettato al prelievo di corresponsabilità, anche parziale, se rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 3 del presente decreto, ovvero che lo stesso è esente, in tutto o in parte, da prelievo perchè prodotto nelle zone escluse da tale obbligo.

 

          Art. 7.

     Il prelievo per il latte fornito dal produttore nel periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e la fine del mese dell'entrata in vigore del presente decreto viene trattenuto dalle imprese sui pagamenti che le stesse effettueranno ai produttori:

     a) per le imprese che effettuano il saldo del latte venduto o conferito dal produttore una volta all'anno, a chiusura della gestione annuale;

     b) per le imprese che non rientrano fra quelle previste dalla precedente lettera a), in rate mensili scaglionate entro il settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Tenuto conto della disposizione prevista dall'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77, l'aiuto comunitario per il latte scremato e per il latticello prodotti ed utilizzati per l'alimentazione dei propri animali, previsto dagli articoli 6, 7, 8 ed 8-bis del regolamento (CEE) n. 1105/68 della commissione, del 27 luglio 1968, è corrisposto agli allevatori interessati a condizione che dimostrino di aver soddisfatto l'obbligo di pagare, per ogni 100 chilogrammi di latte scremato o di latticello, il prelievo stabilito dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1822/77, o di esserne esonerati.

     Le imprese che beneficiano degli aiuti per il latte scremato ed il latticello utilizzati per l'alimentazione dei propri animali ai sensi della regolamentazione comunitaria, sono esonerate dall'obbligo di dimostrazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora dimostrino di aver già trattenuto il prelievo sul latte dei conferenti.

     Sono tenuti al versamento del prelievo anche gli agricoltori facenti parte delle associazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, qualora percepiscano gli aiuti comunitari per il latte scremato ed il latticello, e sempre che non ricadano nelle zone espressamente esonerate.

     Il versamento del prelievo di cui al presente articolo per il periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e la fine del mese dell'entrata in vigore del presente decreto dovrà essere effettuato, anche ratealmente, entro il settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 9.

     Le somme relative al prelievo di corresponsabilità, trattenute dalle imprese ai produttori o che devono essere corrisposte direttamente dai produttori, sono versate, nei termini e con le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1822/77, in una contabilità speciale ai sensi dell'art. 1223, lettera a), delle istruzioni generali servizi tesoro intestata al "Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - Prelievo di corresponsabilità sul latte", aperta presso le sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato.

     Le somme suddette dovranno mensilmente affluire ad un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la tesoreria centrale intestato "Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - Prelievo di corresponsabilità sul latte".

     I soggetti tenuti al versamento del prelievo devono inoltre inviare, nei termini previsti dal regolamento (CEE) n. 1822/77, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una dichiarazione, accompagnata da una copia della ricevuta del versamento, dalla quale risultino i quantitativi mensili di latte consegnato dai produttori e/o il quantitativo di latte soggetto a prelievo.

     Le imprese, che ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1822/77 versano il prelievo sulla base del latte scremato e del latticello che beneficiano dell'aiuto comunitario, nella dichiarazione devono indicare i quantitativi di latte scremato e di latticello per i quali hanno richiesto l'aiuto.

     Per il periodo arretrato, dal 16 settembre 1977 al giorno di entrata in vigore del presente decreto, le dichiarazioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere inviate al competente ufficio entro i dieci giorni successivi a quello in cui sarà stato effettuato il versamento. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 di ogni mese comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma riscossa nel mese precedente.

 

          Art. 10.

     Il controllo sull'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (CEE) numeri 1079/77 e 1822/77 e dal presente decreto è affidato agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria.

     Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entità del prelievo di corresponsabilità dovuta, nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, ma comunque antecedentemente alla constatazione dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo. La soprattassa è ridotta al 20 per cento qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. In caso di omesso versamento, la soprattassa è dovuta in misura pari al doppio del prelievo [2].

     Qualora il prelievo di corresponsabilità sia versato in misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal comma precedente si applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente o non corrisposta [3].

     In caso di irregolare tenuta della contabilità di magazzino di cui all'articolo 4 del presente decreto si applica la pena pecuniaria da L. 150.000 a lire 1.000.000.

 

          Art. 11.

     In caso di infrazione il processo verbale redatto dagli ufficiali o dagli agenti di polizia tributaria deve essere trasmesso all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione l'infrazione stessa è stata accertata. L'ufficio, determinato l'ammontare del prelievo di corresponsabilità dovuto, le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi, emette ingiunzione di pagamento a carico del trasgressore.

     Si osservano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

     Si applicano le disposizioni della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, quanto alla misura e decorrenza degli interessi.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 1 agosto 1978, n. 426.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 22 agosto 1985, n. 451.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 22 agosto 1985, n. 451.