Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.1 additivi, conservanti e coloranti |
Data: | 29/10/2009 |
Numero: | 148 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 |
Art. 2. Clausola di cedevolezza |
Art. 3. Clausola di invariata finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 4.1.70 - D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 148.
Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.
(G.U. 31 ottobre 2009, n. 254)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere nei termini previsti dall'articolo 2, comma 3, del
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1, comma 2, le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) carni e prodotti a base di carne di cui al
c) medicinali veterinari di cui al
b) all'articolo 1, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) trattamento terapeutico: la somministrazione in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonchè del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dell'induzione della tocolisi negli equidi;»;
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Divieto di immissione sul mercato) - 1. E' vietata l'immissione sul mercato di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste al fine della loro somministrazione a qualsiasi animale le cui carni e i cui prodotti siano destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti all'articolo 4, comma 1, limitatamente alle lettere b) e c).»;
d) all'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le sostanze ß-agoniste a equidi, semprechè siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;»;
e) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è soppressa;
f) all'articolo 4 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilità.»;
g) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;
h) all'articolo 6, comma 1, nell'alinea le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del
i) all'articolo 6, comma 1, alla lettera a), le parole: «apportata dal
l) all'articolo 8, comma 1, le parole: «di cui al
m) all'articolo 10, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «carni o prodotti ottenuti da animali» sono inserite le seguenti: «destinati al consumo umano»;
n) all'articolo 15, comma 3, le parole: «previsto dal
o) all'articolo 20, comma 1, le parole: «all'articolo 4, comma 1, lettera h), del
Art. 2. Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della
Art. 3. Clausola di invariata finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.