§ 4.1.64 - D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 232.
Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:09/11/2007
Numero:232


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 4.1.64 - D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 232.

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

(G.U. 15 dicembre 2007, n. 291)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 5;

     Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 12 luglio 2007;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie locali;

 

Emana:

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158

     1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il titolo è sostituito dal seguente: "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.";

     b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "androgene o gestagene", sono aggiunte le seguenti: ", nonchè qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante";

     c) all'articolo 10, comma 1, lettera a), il numero 2), è sostituito dal seguente: "2) sostanze o prodotti contenenti sostanze beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonchè qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, salvo che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa vigente;";

     d) l'Allegato II, titolato "Categoria di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria", è sostituito dall'Allegato al presente decreto.

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Allegato

     (previsto dall'art. 1)

 

ALLEGATO II

 

CATEGORIA DI RESIDUI O DI SOSTANZE DA RICERCARE A SECONDA DEL TIPO DI ANIMALI, LORO ALIMENTI E ACQUA DI ABBEVERAGGIO E DEL TIPO DI PRODOTTI ANIMALI DI ORIGINE PRIMARIA

 

Tipo di animali Prodotti animali Categoria di sostanze

Animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina

Volatili da cortile

Animali d'acquacoltura

Latte

Uova

Carni di coniglio e selvaggina selvatica. Selvaggina dell'allevamento (*)

Miele

A 1

X

X

X

 

 

X

 

2

X

X

 

 

 

X

 

3

X

X

X

 

 

X

 

4

X

X

 

 

 

X

 

5

X

X

 

 

 

X

 

6

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 1

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X

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X

X

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X

2a

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X

X

X

 

X

 

b

X

X

 

 

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c

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d

X

 

 

 

 

 

 

e

X

X

 

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f

 

 

 

 

 

 

 

3a

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X

b

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c

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X

d

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X

X

X

 

 

 

e

 

 

X

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) La selvaggina selvatica è interessata solo per quanto concerne gli elementi chimici.