Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.1 additivi, conservanti e coloranti |
Data: | 08/07/1994 |
Numero: | 557 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, è modificato come segue: |
§ 4.1.10 - D.M. 8 luglio 1994, n. 557. [1]
Regolamento recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
(G.U. 30 settembre 1994, n. 229, S.O.).
1. L'allegato I del
a) nella parte I è aggiunta la seguente nota (1) in calce per l'acetone: "L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato";
b) nella parte II:
sono aggiunti i solventi metanolo e propan-2-olo, per tutti gli impieghi, con un tenore di residui pari a 10 mg/kg;
è aggiunta la seguente nota (1) in calce per l'esano e per l'etilmetilchetone: "L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato";
nella terza colonna il tenore di 5 mg/kg concernente il diclorometano nel caffè decaffeinato è sostituito dal tenore 2 mg/kg;
all'etilmetilchetone è aggiunta in calce la nota (2) così redatta: "La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg.";
c) nella parte III:
sono soppressi il cicloesano, l'isobutano e la nota (1) in calce;
è aggiunto il propan-1-olo con un residuo pari a 1 mg/kg;
il tenore di 0,1 mg/kg concernente il diclorometano è sostituito dal tenore di 0,02 mg/kg;
all'esano ed all'etilmetilchetone è aggiunta la nota (1) in calce, così redatta: "L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato".
2. E' consentita, per sei mesi a datare dall'entrata in vigore del presente decreto, la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1, ma conformi alle disposizioni preesistenti.
[1] Abrogato dall'art. 2 del