Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 13/12/1999 |
Numero: | 474 |
Sommario |
Art. 1. Contributo dovuto dai raccoglitori. |
Art. 2. Aggio per i raccoglitori. |
Art. 3. Importo della giocata. |
Art. 4. Abrogazione. |
§ 48.1.85 - D.M. 13 dicembre 1999, n. 474.
Regolamento recante norme concernenti il contributo dovuto allo Stato dai raccoglitori del gioco del lotto e la determinazione dell'aggio per i medesimi
(G.U. 16 dicembre 1999, n. 294)
Art. 1. Contributo dovuto dai raccoglitori.
1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dovuti il versamento della prima rata del contributo e la prestazione della fideiussione, relativa alle rate da versare entro il 31 dicembre dei tre anni successivi, per i terminali già installati.
3. All'atto di installazione di ciascun terminale è effettuato il versamento della prima rata del contributo e la prestazione della fideiussione, relativa alle rate da versare entro il 31 dicembre dei tre anni successivi.
Art. 2. Aggio per i raccoglitori.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura dell'otto per cento delle riscossioni lorde.
Art. 3. Importo della giocata.
1. L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall'articolo 1 della
Art. 4. Abrogazione.
1. E' abrogato il decreto interministeriale n. 04/101720 dell'8 agosto 1996, fatti salvi i rapporti esauriti.
[1] L’importo di cui al presente comma è stato ulteriormente raddoppiato dall'art. 1 del D.M. 23 gennaio 2001.