Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 22/02/1974 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. unico. Il terzo comma dell'art. 118 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal [...] |
§ 48.1.2C - Legge 22 febbraio 1974, n. 66.
Modificazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.
(G.U. 22 marzo 1974, n. 77)
Il terzo comma dell'art. 118 del regio
"I biglietti delle lotterie nazionali possono essere venduti esclusivamente dagli enti e persone debitamente autorizzati dal Ministero delle finanze o dal concessionario. Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000".