Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 13/03/1958 |
Numero: | 210 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 3 della legge 24 marzo 1912, n. 315, è sostituito dal seguente |
§ 48.1.1b - Legge 13 marzo 1958, n. 210. [1]
Sostituzione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.
(G.U. 28 marzo 1958, n. 76).
L'art. 3 della
"I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere gli enti e società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, dal ripartire fra le società e gli enti ippici; nonchè a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
[1] Abrogata dall'art. 1 del