§ 48.1.c - Legge 24 maggio 1943, n. 420.
Modificazioni al Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:24/05/1943
Numero:420


Sommario
Art. 1.      L'art. 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 8 del regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 9 del regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 14 del regio decreto-legge predetto, modificato dall'articolo unico della legge 5 giugno 1939, n. 973, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'articolo 17 del regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 18 del regio decreto-legge predetto è soppresso
Art. 7.      L'articolo 34 del regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 35 del regio decreto-legge predetto è soppresso
Art. 9.      Gli art. 105 e 106 del regio decreto-legge predetto sono sostituiti dal seguente
Art. 10.      Nei casi di cessazione della iscrizione all'ente dell'aiuto-ricevitore, senza diritto all'assegno vitalizio o di soppressione dell'ente, sarà trasferita [...]


§ 48.1.c - Legge 24 maggio 1943, n. 420.

Modificazioni al Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto pubblico.

(G.U. 8 giugno 1943, n. 132).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, è sostituito dal seguente:

     "Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di lire 200.000 per tutto il regno.

     "Il massimo della posta che può essere accettata per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

     "Il riparto di detta somma fra le intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del ministro per le finanze, quello fra le ricevitorie della provincia dall'intendente di finanza nei modi indicati dal regolamento.

     "Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella provincia sul numero vincente".

 

          Art. 2.

     L'art. 8 del regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

     "Le giuocate si ricevono esclusivamente su bollettari a madre e figlia di valore determinato, formati con carta filogranata di diverso colore a seconda del prezzo.

     "Le bollette del giuoco sono di centesimi 50 e di lire 1, 2, 3, 5, 10, 25 e 30.

     "Con decreto ministeriale possono essere istituiti altri bollettari e soppressi quelli esistenti".

 

          Art. 3.

     L'art. 9 del regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

     "Le intendenze di finanza stabiliscono in quali giorni, prossimi a quello della estrazione, deve cessare nei diversi comuni della provincia l'accettazione delle giuocate con bollette di prezzo uguale o inferiore a lire 3".

 

          Art. 4.

     L'art. 14 del regio decreto-legge predetto, modificato dall'articolo unico della legge 5 giugno 1939, n. 973, è sostituito dal seguente:

     "Qualora, tanto nella matrice che nella figlia, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giuocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale.

     "Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giuocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice".

 

          Art. 5.

     L'articolo 17 del regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

     "La giuocata per tutte le dieci ruote non può essere inferiore a lire 3.

     "L'intero prezzo potrà essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponderà alla decima parte di quella che si otterrebbe con una giuocata per una sola ruota".

 

          Art. 6.

     L'art. 18 del regio decreto-legge predetto è soppresso.

 

          Art. 7.

     L'articolo 34 del regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

     "Il pagamento delle vincite deve effettuarsi presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi lire 2550, tranne nei casi in cui sorga dubbio sulla regolarità del giuoco e in cui il ricevitore non abbia fondi sufficienti.

     "In tali casi i ricevitori devono produrre le bollette vincenti alla intendenza di finanza sede di archivio, alla quale pure i giuocatori devono presentare le bollette vincenti somme superiori alle lire 2550 o direttamente o per il tramite dei ricevitori stessi, ritirandone ricevuta.

     "In tutti i casi elencati nel comma precedente come anche in quelli delle vincite denunciate agli effetti dell'art. 26, le intendenze sedi di archivio devono provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di quindici giorni dall'estrazione. A tale fine le commissioni di cui all'art. 24 devono riunirsi non oltre il venerdì successivo all'estrazione per l'autorizzazione del pagamento delle bollette vincenti e devono trasmettere gli ordini di pagamento direttamente alle competenti direzioni di tesoreria provinciale".

 

          Art. 8.

     L'art. 35 del regio decreto-legge predetto è soppresso.

 

          Art. 9.

     Gli art. 105 e 106 del regio decreto-legge predetto sono sostituiti dal seguente:

     "Il fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, ed al regolamento approvato con regio decreto 11 maggio 1911, n. 512, è costituito in ente morale con la denominazione: "fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto" e sarà disciplinato da apposito statuto da approvarsi con decreto reale.

     "All'ente sono iscritti tutti i ricevitori e gli aiuto-ricevitori del lotto, i quali, pertanto, non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali".

 

          Art. 10.

     Nei casi di cessazione della iscrizione all'ente dell'aiuto-ricevitore, senza diritto all'assegno vitalizio o di soppressione dell'ente, sarà trasferita all'assicurazione obbligatoria l'intera riserva matematica relativa ai contributi versati dall'iscritto.

     L'intero importo dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, pagati dagli aiuto-ricevitori, fino al giorno dell'iscrizione all'ente, dovrà essere versato dall'Istituto nazionale fascista previdenza sociale al fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, insieme con i relativi interessi accumulati.