§ 46.11.66 - D.L. 16 settembre 1999, n. 324.
Disposizioni urgenti in materia di servizio civile


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:16/09/1999
Numero:324


Sommario
Art. 1.      1. È istituita la contabilità speciale del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo è integrato per l'anno 1999 di lire 51 [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua publicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 46.11.66 - D.L. 16 settembre 1999, n. 324. [1]

Disposizioni urgenti in materia di servizio civile

(G.U. 17 settembre 1999, n. 219)

 

     Art. 1.

     1. È istituita la contabilità speciale del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi. [2]

     2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. [3]

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. [4]

     1. All'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     “2 bis. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

     a) difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;

     b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;

     c) minore indice di idoneità somaticofunzionale o psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;

     d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997.

     2 ter. In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2 bis anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 2 bis, lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.

     2 quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2 bis, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

     2 quinquies. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti”.

     2. Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, con circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, a quanto previsto dal comma 2-quater dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     1. Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti ad un terzo.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua publicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 12 novembre 1999, n. 424.

[2]  Comma così sostituito dallalegge di conversione.

[3]  Comma così modificato dallalegge di conversione.

[4]  Articolo così sostituito dallalegge di conversione.