§ 46.11.40 - Legge 16 dicembre 1988, n. 538.
Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:16/12/1988
Numero:538


Sommario
Art. 1.      1. Fermi restando i limiti massimi di età previsti dal primo comma dell'art. 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il requisito del superamento del numero di esami indicato dal terzo comma [...]


§ 46.11.40 - Legge 16 dicembre 1988, n. 538. [1]

Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari.

(G.U. 23 dicembre 1988, n. 300)

 

     Art. 1.

     1. Fermi restando i limiti massimi di età previsti dal primo comma dell'art. 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il requisito del superamento del numero di esami indicato dal terzo comma del citato art. 19, per coloro che frequentano corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, è elevato a tre anni il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea per il quale può essere concesso il ritardo nella prestazione del servizio militare di leva.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.