Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.11 servizio di leva |
Data: | 26/11/1969 |
Numero: | 934 |
Sommario |
Art. 1. A integrazione di quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1966, numero 433, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle [...] |
Art. 2. All'onere annuo di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del [...] |
§ 46.11.25 - Legge 26 novembre 1969, n. 934. [1]
Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 433, recante norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva.
(G.U. 18 dicembre 1969, n. 318)
A integrazione di quanto stabilito dalla
Tali spese sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari.
All'onere annuo di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del