Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.11 servizio di leva |
Data: | 31/03/1966 |
Numero: | 259 |
Sommario |
Art. unico. I giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età possono chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva. |
§ 46.11.21 - Legge 31 marzo 1966, n. 259. [1]
Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età.
(G.U. 14 maggio 1966, n. 117)
I giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età possono chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva.
La domanda, corredata dal consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, è presentata all'Ufficio militare di leva o all'Ufficio di leva della capitaneria di porto nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.
I giovani riconosciuti idonei dal competente Consiglio di leva di terra o di mare sono arruolati e incorporati in occasione della prima chiamata alle armi.
Coloro che sono rinviati quali rivedibili, ai sensi dell'art. 69 del
[1] Abrogata dall'art. 2268 del