§ 46.11.8 - D.P.R. 7 maggio 1948, n. 603.
Sostituzione degli elenchi A e B annessi al regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401, concernente le imperfezioni ed infermità sull'attitudine [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:07/05/1948
Numero:603


Sommario
Art. unico.      Le imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare, di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato [...]


§ 46.11.8 - D.P.R. 7 maggio 1948, n. 603.

Sostituzione degli elenchi A e B annessi al regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401, concernente le imperfezioni ed infermità sull'attitudine fisica al servizio militare nell'Esercito.

(G.U. 7 giugno 1948, n. 130)

 

     Art. unico.

     Le imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare, di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e quelle che motivano l'idoneità al servizio con ridotta attitudine militare, sono specificate dagli annessi elenchi A e B, firmati dal Ministro per la difesa.

     Detti elenchi sostituiscono quelli approvati con regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401, e successive modificazioni.

 

 

Elenchi A e B delle imperfezioni e delle infermità

riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare

 

     Avvertenze generali

     Per agevolare e rendere più spedito il difficile e delicato incarico affidato agli ufficiali medici, chiamati a dare il loro giudizio sulla scelta rigorosa degli uomini validi al servizio e sulla eliminazione dalle file dell'Esercito di quegli elementi che per le loro condizioni di salute menomate non possono più prestar servizio, sono state riunite in un elenco A le imperfezioni e le infermità che apportano inabilità permanente o temporanea al servizio militare incondizionato.

     In altro elenco B sono state riunite alcune imperfezioni ed infermità di grado lieve, che riducono l'attitudine militare, ma non escludono l'idoneità al servizio militare incondizionato.

     Tali elenchi rappresentano un insieme di norme direttive, che debbono servire di guida ai periti medici per ottenere unicità di indirizzo e di criteri, la cui interpretazione ed applicazione pratica saranno facilitate dalla esperienza e dal corredo di cognizioni medico-legali, di cui i periti debbono essere forniti.

     L'elenco A va applicato integralmente per gli inscritti di leva e per i militari di truppa; non può essere invece che un termine generico di riferimento per gli ufficiali ed i sottufficiali ed i militari di carriera, dovendo, in tali casi, il giudizio medico-legale essere formulato in relazione all'età, grado e mansioni affidate al soggetto ed in rapporto alle speciali disposizioni che ne regolano lo stato. Negli individui ad arruolamento volontario l'incondizionata idoneità fisica deve essere accertata con particolare accuratezza, in modo che essi, tenuto conto che, di solito, si presentano anticipatamente alla leva, offrano piena garanzia di robustezza e resistenza alle fatiche del servizio durante la carriera militare.

     L'elenco B, invece, sarà applicato soltanto agli inscritti di leva ed ai militari di truppa (soldati, caporali, caporali maggiori).

     Durante la visita il perito dovrà prendere visione dei documenti sanitari, eventualmente esibiti, che costituiranno soltanto semplici elementi di indagine.

     Nei casi in cui è prescritta dal presente elenco la osservazione in ospedale militare, essa può essere svolta anche presso l'infermeria presidiaria, a norma delle disposizioni in vigore.

     Nel valutare le imperfezioni e le infermità dei due elenchi A e B dovrà essere tenuto presente quanto è detto nei seguenti numeri:

     1. L'individuo che presenti una delle imperfezioni contemplate negli articoli 33, 48, 53 e 91 indicati con l'asterisco * e cioè: la mancanza e l'atrofia di un globo oculare, la mancanza totale del padiglione dell'orecchio, la mancanza del naso, la mancanza di una mano o di un piede, potrà essere dichiarato inabile dagli organi di reclutamento senza che egli si presenti personalmente.

     2. Quando l'ufficiale medico debba giudicare malattie o postumi morbosi, che si presumano sanabili in breve tempo, potrà proporre che l'inscritto sia rimandato ad una delle visite suppletive della stessa leva.

     3. Se l'individuo inviato in osservazione presenta una malattia ritenuta guaribile in pochi giorni, oppure sorga il dubbio di provocazione o di aggravamento volontario, sarà trattenuto in cura presso l'ospedale militare, fino a guarigione o fino alla soluzione del dubbio.

     4. Per l'individuo già dichiarato temporaneamente inabile in sede di osservazione prescritta dall'elenco, ed in cui persista la stessa causa di temporanea inabilità, la osservazione in ospedale o nell'infermeria presidiaria si deve intendere necessaria solo quando, esaurito il periodo della rivedibilità, debba, nei suoi riguardi, essere pronunciato un giudizio definitivo.

     5. Il militare trovato affetto da infermità o lesioni, che per gli inscritti motivano la riforma al termine del periodo della rivedibilità, sarà dichiarato permanentemente inabile quando l'infermità o lesione persista, nonostante le cure ed i periodi di licenza di convalescenza, da concedersi, sempre mediante provvedimento di rassegna, anche presso i reparti di cura.

     6. Quando di un'affezione morbosa riesca dubbia l'origine e non bene evidente l'anamnesi, può essere utile ai direttori di ospedale ricorrere ad informazioni, a testimonianze, ad atti di notorietà; ma questi, essendo semplici elementi di indagine, non costituiranno, di massima, la base di giudizi medico-legali, che dovranno poggiare soltanto su dati scientifici.

     7. Allorchè un militare debba essere preso in esame una seconda volta per la stessa malattia o imperfezione, che fu giudicata, a breve distanza di tempo, dal direttore di un ospedale militare o infermeria presidiaria, spetterà al direttore di sanità della circoscrizione territoriale pronunciarsi in merito (§ 629 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale).

     8. E' in facoltà dell'ufficiale medico di proporre l'invio in osservazione all'ospedale degli inscritti o militari, anche nei casi in cui tale provvedimento non sia previsto dal presente elenco, quando la diagnosi sia dubbia o particolarmente difficile.

     9. Anche per gli inscritti residenti all'estero valgono i presenti elenchi A e B, in sostituzione degli elenchi finora in vigore e che sono abrogati.

     Però, per tali inscritti, la osservazione sarà sostituita da visita collegiale, compiuta da una Commissione medica di due membri, fra cui il medico fiduciario del Consolato, alla presenza dell'autorità consolare.

 

Elenco A

Imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità permanente o

temporanea al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari.

 

Classe I.

Imperfezioni ed infermità generali -

Malattie dei tessuti e dei sistemi anatomici

 

Art. 1.

     La deficienza di statura, nei limiti stabiliti dagli articoli 72 e 76 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito.

     Avvertenza. Il limite della statura rimane di metri uno e cinquanta centimetri come minimo per l'idoneità al servizio militare. Attualmente però l'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito dà facoltà al Ministro per la difesa-Esercito di adottare il provvedimento di dispensare dal compiere la ferma tutti o in parte gli arruolati di bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri compresa. Perciò gli ufficiali medici dovranno esercitare uno speciale controllo sulla esattezza della misura ogni qualvolta questa non sia superiore a metri 1,54.

     La misurazione della statura si esegue con apposito istrumento detto antropometro. L'esaminando, completamente nudo, viene fatto salire sul piedistallo e lo si invita a riunire i talloni e a mantenersi in posizione militare a capo eretto e con l'occipite, la parte dorsale della colonna vertebrale e i calcagni in contatto col montante verticale; verificata l'esattezza di tale posizione, si fa scorrere il cursore orizzontale finchè esso venga a poggiare leggermente sul sincipite e si legge la cifra segnata sulla graduazione. Nei casi dubbi è necessario procedere alla misurazione in posizione orizzontale e supina del soggetto, facendolo distendere o sull'apparecchio di misura, disposto orizzontalmente, o sul pavimento, o su un piano qualsiasi, e misurando col nastro metrico la distanza fra il vertice del capo e la pianta dei piedi, limitati da due piani verticali. E' bene ricordare che la misura della statura, presa in posizione orizzontale, eccede normalmente di circa un centimetro quella della statura presa in posizione verticale. Per questa ragione dalla misura della statura, determinata in posizione supina, deve sottrarsi per lo meno un centimetro.

 

Art. 2.

     La debolezza di costituzione grave.

     La debolezza di costituzione meno grave, trascorso il periodo della rivedibilità.

     Avvertenza. - Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori che, pur non costituendo per se stesso una malattia, rappresenta un indice di insufficiente sviluppo somatico-funzionale o di uno stato morboso latente, ovvero di una predisposizione morbosa dell'organismo, per cui il soggetto è poco adatto a sopportare le fatiche ed i disagi del servizio militare.

     I principali di questi caratteri sono: il pallore del volto e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute, la sottigliezza e la sollevabilità di essa in larghe pieghe, lo scarso sviluppo muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le spalle spioventi, le scapole alate, l'appiattimento del torace, la sua forma cilindrica e l'infossamento di esso in corrispondenza delle regioni sotto-claveari, la sua scarsa perimetria, la sua limitata espansibilità; le membra lunghe, grosse alle estremità ed assottigliate in corrispondenza della diafisi, la micropoliadenopatia, ecc.

     Quando questi caratteri siano nella massima parte evidenti, il perito non esiterà a pronunciare un giudizio di inabilità.

     Nei casi meno evidenti il giudizio potrà essere avvalorato da altre indagini che valgano a determinare l'indice di robustezza dell'individuo e il suo tipo bio-morfologico. Ed all'uopo si dovrà dare particolare importanza all'ampiezza del perimetro toracico, che deve essere valutata non solo in cifra assoluta, ma anche in rapporto con la statura ed il peso e che, in ogni modo, può costituire di per sè sola causa di inabilità al servizio quando sia al disotto del limite minimo di centimetri 80, anche se siano poco spiccati altri elementi riferibili a debolezza di costituzione.

     Il perimetro toracico deve, pertanto, raggiungere gli 80 centimetri e saranno senz'altro riformati gli inscritti la cui perimetria toracica non oltrepassi i 78 centimetri; saranno dichiarati rivedibili quelli in cui il perimetro toracico superi i 78 centimetri e non raggiunga gli 80.

     Per le varie stature il perito si atterrà alla norme dettate dalla tabella che segue:

 

Statura

 

m. + 1,54 - m.1,60

m. 1,60 - m. 1,65

m. 1,65 - m.1,70

m. 1,70 - m.1,75

m. 1,75 -m.1,80

m. 1,80 in su

Peso Corporeo minimo in Kg.

51-53

53-57

57-61

61-65

65-69

70

Perimetro toracico

Per l'idoneità

81

82

83

84

85

86

 

Per la riforma

78

79

80

81

82

83

 

Per la rivedibilità

+78-81

+79-82

+80-83

+81-84

+82-85

+83-86

 

     1) Il fattore peso deve essere valutato in cifra assoluta solamente quando il perimetro toracico raggiunga il valore minimo.

     2) Avvertenza - Nel determinare il perimetro del torace si ricorda al perito che il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale attorno al torace facendolo scorrere sulle areole mammillari, di modo che il suo margine superiore venga a strisciare sulla base dei capezzoli. Tenuto moderatamente teso, passerà a guisa di ponte sulla doccia vertebrale rimanendo aderente alla superficie cutanea delle regioni laterali ed anteriori del petto, senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione, mentre i suoi capi si incroceranno sullo sterno senza scostarsi dalla linea orizzontale e si sovrapporranno in modo che l'un capo venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore dell'altro capo.

     3) L'esaminando dovrà stare diritto in piedi, col capo eretto, con le braccia pendenti ai lati del corpo, con le spalle bene aperte e portate indietro per impedire una esagerata sporgenza delle scapole; dovrà respirare senza sforzo. La misurazione sarà eseguita durante il riposo respiratorio, cioè nel momento che intercede, nella respirazione normale, tra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per il tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori.

     4) In tal modo il perito potrà contemporaneamente rendersi conto della ampiezza e della simmetria delle escursioni toraciche negli atti respiratori.

     5) Il presente articolo va logicamente applicato soltanto agli inscritti di leva ed alle reclute al loro giungere ai distretti ed ai corpi, giacchè si deve ammettere che in militari già incorporati, una eventuale apparenza di debole costituzione, specie sotto forma di deficienza del perimetro toracico, la quale si manifesti durante la prestazione del servizio, sia da interpretare come un fatto nuovo contingente ed espressione di cause morbose debilitanti, che vanno identificate nella loro natura e sulle quali, pertanto, dovrà essere basato il giudizio medico-legale.

     6) NB. Le suddette norme potranno essere modificate con semplice determinazione Ministeriale.

 

Art. 3.

     Il deperimento organico, trascorso il periodo della rivedibilità.

     Avvertenza. Il deperimento organico va valutato come entità a sè e nei suoi gradi solo nei casi nei quali non sia accertabile la causa morbosa che lo sostiene. Negli altri casi, invece, è la causa morbosa stessa, sia per la sua natura, che per la sua gravità, che deve costituire la base del provvedimento medico-legale.

 

Art. 4.

     L'obesità di grado elevato che diminuisca notevolmente l'agilità e la prestanza del soggetto, specialmente quando sia associata a statura bassa.

     L'obesità di grado minore, quando sia accompagnata da disturbi cardiocircolatori o respiratori, previa osservazione in ospedale militare.

 

Art. 5.

     Il diabete mellito e le alterazioni del ricambio organico gravi, previa osservazione in ospedale militare.

     Le glicosurie anche a carattere transitorio e le altre forme meno gravi di alterazioni del ricambio, previa osservazione in ospedale militare.

 

Art. 6.

     Le sindromi dipendenti da alterata funzione del sistema neuro-endocrino (morbo di Flaiani-Basedow, morbo di Addison, sindrome adiposo-genitale di Frlich, acromegalia, diabete insipido, mixedema, sclerodermia diffusa, infantilismo, ecc.); previa osservazione in ospedale militare.

 

Art. 7.

     La malaria cronica con evidente epato-splenomegalia, oppure con manifesta compromissione dello stato generale e della crasi sanguigna, previa osservazione in ospedale militare e, quando occorra, dopo trascorso il periodo della rivedibiltà.

 

Art. 8.

     La sifilide, con manifestazioni in atto o sierologicamente accertata in sede di osservazione in ospedale militare.

 

Art. 9.

     Le intossicazioni croniche di origine esogena (piombo, arsenico, mercurio, tabacco, alcool, ecc.), con manifestazioni accertate mediante osservazione in ospedale militare.

 

Art. 10.

     Le forme manifeste da carenza (avitaminosi), quali lo scorbuto, la pellagra, ecc., accertate con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 11.

     La tubercolosi polmonare ed extrapolmonare evolutiva o spenta, accertata o sospetta, sempre dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 12.

     La lebbra, accertata con osservazione in ospedale militare.

     L'actinomicosi, la leismaniosi, la sporotricosi, la echinococcosi, l'amebiasi, ecc., pure accertate in ospedale militare.

 

Art. 13.

     Le emopatie sistematiche (leucemia, granulomi, ecc.) o gravi (diatesi emolitiche, diatesi emorragiche, anemia aplastica primitiva, ecc.), accertate con osservazione in ospedale militare.

     Quelle non sistematiche, non gravi e modificabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

     Avvertenza. Le emopatie debbono essere sempre diagnosticate mediante esame del sangue (conta dei globuli, emometria, esame istologico e parassitario, formula leucocitaria) ed eventualmente anche con gli altri esami che si reputino necessari (esami delle feci per l'anchilostoma, il botriocefalo, ecc.).

 

Art. 14.

     I tumori di natura maligna; quelli di natura benigna, che, per numero, volume o sede, costituiscano una evidente deformità od un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo o alla libertà dei movimenti; nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

     Gli angiomi e le teleangectasie del volto estesi e deturpanti.

     Avvertenza. - Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore.

 

Art. 15.

     Le dermatosi croniche, estese o deturpanti, oppure, se limitate in estensione, parassitario-contagiose accertate con osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

     Avvertenza. - Dovranno essere indicate la specie, la sede e la estensione della dermatosi.

 

Art. 16.

     Le ulceri croniche, le fistole, ed i seni fistolosi, previa osservazione in ospedale militare.

 

Art. 17.

     Le cicatrici, quando per sede, estensione o aderenze con tessuti sottostanti, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti, ovvero siano facili ad ulcerarsi o siano deturpanti.

 

Art. 18.

     Le rotture di muscoli e di tendini, le ernie muscolari, le miositi ossificanti, le contratture muscolari, le lussazioni permanenti dei tendini, le retrazioni, le aderenze tendinee ed aponevrotiche, quando disturbino la funzione di un arto.

     Nei casi dubbi l'accertamento dovrà essere praticato con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 19.

     Le tenosinoviti e le borsiti croniche, quando producano importanti disturbi funzionali, oppure, per la loro natura, non siano suscettibili di utili modificazioni.

     In entrambi i casi dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 20.

     Le malattie croniche delle ossa o delle articolazioni principali. Nei casi giudicati emendabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

     Nei casi dubbi con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 21.

     Le deformazioni dello scheletro dovute a rachitismo o ad altre cause (deviazione della colonna vertebrale, vizi di conformazione del torace, notevole incurvamento delle tibie, ecc.) con menomazione funzionale della parte o degli organi interni.

     Nei casi dubbi con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 22.

     Le deformità ossee ed articolari consecutive a traumatismi (calli di frattura, pseudoartrosi, iperostosi, ecc.) a grado tale da disturbare la funzione di una importante parte del corpo.

     Nei casi giudicati modificabili dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

     Nei casi dubbi con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 23.

     Le lussazioni permanenti, antiche e mal ridotte o facilmente recidivanti, a carico di qualcuna delle articolazioni principali o di qualsiasi articolazione importante per la sua specifica funzione.

     L'anchilosi, la rigidità articolare, i corpi mobili articolari, quando ostacolino la funzione di un'articolazione principale od importante per le esigenze del servizio militare.

 

Art. 24.

     Le malattie organiche del sistema nervoso centrale o periferico ed i loro esiti bene manifesti (paralisi, paresi, distrofie muscolari, contratture, ecc.).

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 25.

     Le sindromi nervose a significato fisio-patologico ancora incerto, quali la miotonia congenita di Thomsen, la distrofia muscolare progressiva, il morbo di Wilson, ecc., accertate con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 26.

     La dislalia e la disartria gravi, dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 27.

     Le cerebropatie congenite od acquisite gravi e legalmente comprovate (cretinismo, idiotismo, imbecillità intellettuale, infantilismo psichico, mongoloidismo, ottusità o insufficienza mentale).

     Le forme meno gravi e le anomalie del carattere e della condotta, quando nel soggetto resti dimostrata o se ne possa fondatamente presumere la inadattabilità alla vita collettiva.

     Avvertenza. - Le forme gravi legalmente comprovate, con chiari segni di arresto dello sviluppo mentale, specialmente se accompagnate da caratteristici fenomeni somatici, potranno essere giudicate dagli organi di leva.

     Le forme gravi non legalmente comprovate, le altre meno gravi e quelle con manifestazioni d'immoralità costituzionale e con anomalie del carattere e della condotta saranno invece giudicate, con osservazione in ospedale militare, mediante l'esame clinico, convalidato da documenti legali; e, nei militari, dai rapporti informativi del Comandante del reparto, nonchè da appropriati rilievi psicologici che dovranno essere stati compiuti dall'ufficiale medico del Corpo.

     A tale uopo saranno tenuti in debito conto i documenti sanitari rilasciati da istituti educativi (scuole ortofreniche, riformatori) legalmente riconosciuti o notorii per le funzioni sociali che compiono (ambulatori per minorenni, anormali e deficienti) ed i certificati del casellario giudiziario, dai quali risultino precedenti di criminalità minorile precoce ed abituale.

 

Art. 28.

     La nevrastenia costituzionale e l'isterismo con evidente anomalia del carattere, dopo osservazione in ospedale militare.

     Le forme acquisite di nevrastenia, le forme meno gravi di isterismo, nonchè le altre forme di nevrosi, comprese quelle del vago e del simpatico, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità, con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 29.

     L'epilessia, nelle sue varie forme, accertata con osservazione in ospedale militare mediante la constatazione di accessi o di episodi comiziali, motori, sensoriali, psichici, ecc., o del carattere epilettico, mediante l'esame antropologico-clinico e psicologico, completato dai dati anamnestici e dai rapporti informativi.

     Avvertenze: 1. - Il periodo di osservazione ospedaliera non dovrà, di massima, superare i 15 giorni.

     2. - Gli ufficiali medici dei Corpi che abbiano constatato un attacco epilettico invieranno la proposta di rassegna contenente la particolareggiata relazione del caso, al direttore dell'Ospedale militare, che deciderà se dare corso alla rassegna stessa ovvero ordinare il ricovero in osservazione del soggetto.

     3. - Nel caso di dubbio dell'allegata epilessia, trascorso il periodo di osservazione ospedaliera, il sospetto convulsionario sarà proposto per l'aggregazione temporanea alla rispettiva compagnia o distaccamento di sanità per essere utilizzato nei vari servizi di fatica, eccettuato il servizio di assistenza agli infermi, e perchè si sia meglio in grado di accertarne nella vita attiva gli eventuali episodi nervosi.

 

Art. 30.

     Le malattie mentali e le sindromi psicosiche. Le inversioni sessuali e gli altri pervertimenti degli istinti, rigorosamente accertati con osservazione in ospedale militare e quando siano espressione di vero e stabile turbamento dell'ordine mentale.

     Se apparentemente guarite, le infermità mentali daranno ugualmente luogo alla riforma quando il soggetto sia stato già internato in un manicomio, in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a scopo di cura e non per semplice osservazione.

 

Classe II.

Imperfezioni e malattie delle singole regioni

 

Art. 31.

     L'alopecia rappresentata dalla perdita permanente dei capelli, deturpante o completa o quasi.

 

Art. 32.

     I vizi di conformazione del cranio a grado tale da costituire deformità o da menomare la prestanza militare.

     La mancanza parziale di un osso del cranio a tutto spessore.

 

Art. 33.

     La mancanza o l'atrofia manifesta di un globo oculare.

 

Art. 34.

     Le imperfezioni o gli esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare, che - corretto l'eventuale vizio di refrazione - riducano l'acutezza visiva al grado sotto indicato:

     a) meno di 3/10 della normale in ambo gli occhi;

     b) meno di 1/10 della normale in un occhio.

 

 

Idoneità

Ridotta Attitudine militare

Riforma

Visus

5/10 in 00 oppure 7/10 in 0 ed 1/10 nell'altro 0

da 4/10 a 3/10 in 00 ovvero tra 6/10 e 3/10 in 0 e tra 4/10 e 1/10 l'altro 0

- 3/10 in 00 ovvero - 1/10 in 0

 

     Avvertenza. - La riduzione dell'acutezza visiva sarà causa di ridotta attitudine militare quando sia da 4/10 a 3/10 in ciascun occhio ovvero compresa tra 6/10 e 3/10 in un occhio e tra 4/10 e 1/10 nell'altro occhio.

     Vedi art. 2, elenco B.

     Il visus deve essere determinato a cinque metri con scale ottotipiche decimali internazionali.

     Le decisioni saranno prese dopo osservazione in ospedale militare, tranne il caso in cui le lesioni (alterazioni corneali estese, dense, centrali, cataratte e simili), per la loro materiale evidenza, possano essere facilmente e sicuramente diagnosticate dal perito sanitario.

 

Art. 35.

     Le malattie della cornea, della sclera, dell'iride, del cristallino, del corpo ciliare, della coroide, del vitreo, della retina e del nervo ottico, accertate con osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

Art. 36.

     La miopia, che superi di una qualsiasi frazione le sette diottrie in ciascun occhio, o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni ad alterazioni estese o progressive della coroide e della retina che riducano l'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 34.

     Avvertenza. - La determinazione sarà fatta col metodo schiascopico, dopo paralisi dell'accomodazione, con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 37.

     Gli altri vizi di refrazione (ipermetropia, astigmatismo miopico, ipermetropico, misto), in cui, dopo la più utile correzione pratica tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta al grado indicato dall'art. 34, accertati con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 38.

     Le forme di anisometropia, in cui, dopo la più utile correzione pratica tollerata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridotta nei limiti indicati dall'art. 34. La constatazione dovrà farsi con osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza. - Per la correzione dell'anisometropia sembrerebbe logico dover provvedere ciascun occhio della lente che richiede il suo stato particolare di refrazione. Nella pratica però questa correzione non sempre soddisfa. E' quindi di solito preferibile dare ai due occhi la lente che convenga all'occhio meno difettoso e che procuri al soggetto una visione migliore per l'uso a cui l'occhiale deve servire (per la visione da vicino o da lontano).

 

Art. 39.

     I disturbi motori di carattere permanente di uno o di ambo gli occhi, quando generino diplopia o che, impedendo la visione binoculare, riducano la funzione visiva a visione monoculare nei limiti fissati dall'art. 34, accertati con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 40. (*)

     L'emeralopia essenziale, dopo osservazione in ospedale militare.

     La riduzione grave del campo visivo determinata da lesioni oculari progressive o da malattie del sistema nervoso, dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 41.

     La blefaroptosi congenita, anche se unilaterale, di tale grado da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita, dopo trascorso il periodo della rivedibilità. In tutti i casi con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 42.

     Il lagoftalmo (permanente divaricazione delle palpebre), a grado tale da lasciare scoperta metà della cornea a visione diretta all'innanzi.

     Il coloboma (divisione di una palpebra a tutto spessore).

     L'ectropion (rovesciamento di una palpebra all'infuori).

     L'entropion (ripiegamento di una palpebra all'indentro).

     La trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare) estesa alla maggior parte delle ciglia.

     L'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre tra loro).

     Il simblefaro (aderenza delle palpebre con il bulbo oculare).

     Tutte queste imperfezioni o malattie quando, benchè limitate ad un solo occhio, siano di tale grado da produrre deformità ovvero da riuscire di grave impedimento alla funzione visiva ovvero da limitare i movimenti del globo oculare o da cagionare permanenti irritazioni oculari.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 43.

     La blefarite ulcerativa, con osservazione in ospedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità ovvero quando abbia prodotto la perdita irreparabile di gran parte delle ciglia (madarosi).

 

Art. 44.

     La dacriocistite cronica.

     Le malattie croniche delle ghiandole lacrimali, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

 

Art. 45.

     La congiuntivite granulosa (tracoma) in fase attiva, dopo osservazione in ospedale militare.

     Il catarro primaverile, la congiuntivite tubercolare, la congiuntivite del Parinaud, persistenti oltre il periodo della rivedibilità, accertati con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 46.

     L'afachia, anche unilaterale, accertata con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 47.

     L'esoftalmo, anche monoculare, causato da produzioni neoplastiche o infiammatorie croniche dell'orbita, o da dilatazione aneurismatica dei vasi retrobulbari (esoftalmo pulsante), dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 48.

     La mancanza totale del padiglione di un orecchio.

 

Art. 49.

     La deformità grave e deturpante del padiglione di un orecchio.

 

Art. 50.

     L'otite media purulenta cronica, anche se unilaterale, da qualsiasi causa sostenuta; gli esiti di antroatticotomia (operazione radicale).

     In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 51.

     Le affezioni organiche e funzionali del labirinto (osseo e membranoso) ed i loro esiti.

     In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 52.

     L'ipoacusia bilaterale sostenuta da causa inamovibile e di grado tale che la voce ordinaria di conversazione sia percepita a meno di tre metri.

     La sordità assoluta unilaterale accompagnata da ipoacusia dell'altro lato di grado tale che la percezione della voce ordinaria di conversazione avvenga a meno di cinque metri.

     In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

Art. 53.

     La mancanza totale del naso.

 

Art. 54.

     Le alterazioni congenite ed acquisite del naso esterno e delle fosse nasali, che producano evidente deformità della fisionomia ed inducano notevoli disturbi funzionali a carattere permanente, dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 55.

     L'ozena accertata con osservazione in ospedale militare.

 

Art. 56.

     Le affezioni neoplastiche o suppurative dei seni: (frontale, etmoidale, sfenoidale, mascellare); le affezioni catarrali croniche con ispessimento della mucosa, dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 57.

     Le imperfezioni e gli esiti permanenti delle malattie delle labbra e della mucosa orale (restringimento dell'orifizio orale, labbro leporino, aderenze delle guance con le gengive, ecc.) al punto da produrre evidente deformità della fisionomia o notevole alterazione funzionale.

 

Art. 58.

     La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini.

     La mancanza o la carie estesa del maggior numero di denti con evidente insufficienza della masticazione.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 59.

     I vizi di conformazione e gli esiti di lesioni traumatiche del palato osseo o molle, con perdita di sostanza e con grave alterazione funzionale. I vizi di conformazione e gli esiti di lesioni traumatiche delle ossa mascellari con permanente compromissione della funzione.

 

Art. 60.

     Le affezioni gravi o croniche del palato osseo o molle e dei mascellari, dopo osservazione in ospedale militare; se giudicate suscettibili di utili modificazioni, oltre il periodo della rivedibilità.

 

Art. 61.

     Le affezioni della lingua ed i loro esiti quando inducano evidenti disturbi funzionali.

 

Art. 62.

     La sordomutolezza, il sordomutismo ed il mutismo, accertati con osservazione in ospedale militare.

     Nei casi in cui dette forme siano legalmente comprovate, il giudizio potrà pronunciarsi anche senza l'invio dell'inscritto in osservazione presso l'ospedale militare.

 

Art. 63.

     Le malattie croniche e gravi delle ghiandole salivari, accertate in ospedale militare; se giudicate suscettibili di guarigione, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

 

Art. 64.

     Le affezioni croniche delle tonsille palatine con episodi acuti recidivanti e che diano luogo a sofferenza renale o cardiaca od a manifestazioni articolari, dopo osservazione in ospedale militare.

     Le ipertrofie croniche tonsillari, con disturbi della deglutizione o della respirazione o della fonazione, dopo osservazione in ospedale militare, se ritenute suscettibili di utili modificazioni, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità.

 

Art. 65.

     L'adenoidismo manifesto, soprattutto per ipertrofia considerevole della tonsilla faringea (vegetazione adenoidi), quando si accompagni a disturbi della respirazione o ad affezioni croniche dell'orecchio medio, previa osservazione in ospedale militare; se ritenuto suscettibile di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

Art. 66.

     Le malattie croniche gravi della faringe e dell'esofago ed i loro esiti, dopo osservazione in ospedale militare e, se ritenute suscettibili di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.

     I vizi di conformazione ed i disturbi di canalizzazione della faringe e dell'esofago tali da ostacolare la deglutizione o la respirazione o la fonazione, dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 67.

     Le affezioni organiche croniche e gli esiti di lesioni della laringe e della trachea, dopo osservazione in ospedale militare.

     Se ritenute suscettibili di modificazioni, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità.

 

Art. 68.

     Il gozzo, anche se non voluminoso.

 

Art. 69.

     L'aumento di volume permanente della tiroide (gola grossa) con disturbi circolatori e respiratori, dopo osservazione in ospedale militare.

     Se ritenuto suscettibile di utili modificazioni, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

Art. 70.

     La gobba, anche se non voluminosa.

 

Art. 71.

     Le malattie croniche e gli esiti insanabili di affezioni acute dei polmoni, dei bronchi e delle pleure, dopo osservazione in ospedale militare; se ritenute modificabili, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

Art. 72.

     Le affezioni del mediastino di qualsiasi natura ed i loro esiti che ostacolino la respirazione, la circolazione o la deglutizione o che producano disturbi d'innervazione.

     In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 73.

     I vizi valvolari organici del cuore.

     Le malattie dell'endocardio, del miocardio e del pericardio.

     L'angina pectoris.

     In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 74.

     I disturbi funzionali del cuore, purchè gravi e permanenti, dopo osservazione in ospedale militare e, se ritenuti modificabili, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

Art. 75.

     Le malattie delle arterie, quando siano causa di permanenti disturbi funzionali o trofici a carico di organi importanti.

     Gli aneurismi di qualsiasi grado e specie.

     In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 76.

     Le varici degli arti inferiori, quando siano estese e voluminose oppure siano complicate da edemi e da ulcerazioni.

     Gli esiti di flebiti o di linfangioiti, caratterizzati da edema o da disturbi trofici in atto o che ostacolino la funzione dell'arto, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 77.

     La trasposizione di uno o più visceri toraco-addominali, dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 78.

     I vizi di conformazione, le malattie croniche degli organi addominali ed i loro esiti che, per natura, grado e sede, diano luogo ad evidenti disturbi funzionali.

     Le ulceri peptiche gastro-duodenali accertate radiologicamente, anche se non accompagnate da decadimento dello stato generale.

     Gli esiti di peritoniti e le ptosi viscerali, quando inducano notevoli disturbi funzionali.

     Le suddette infermità sempre dopo osservazione in ospedale militare; quelle ritenute suscettibili di utili modificazioni, quando persistano oltre il periodo della rivedibilità.

 

Art. 79.

     Le emorroidi croniche, voluminose e molteplici o complicate da prolasso della mucosa rettale o da ulcerazioni, o che, per le frequenti emorragie, abbiano determinato fenomeni di grave anemia, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità e sempre dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 80.

     I vizi di conformazione, le malattie croniche della porzione anale del retto e dell'orificio anale ed i loro esiti insanabili, dopo osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

 

Art. 81.

     Le ernie viscerali di ogni specie e grado, anche se unilaterali; nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 82.

     Il foro ombelicale pervio per vizio congenito.

 

Art. 83.

     La mancanza o il vizio di conformazione di un rene.

     Le malattie croniche e gli esiti ritenuti non utilmente modificabili di affezioni acute del rene.

     In ogni caso dopo osservazione in ospedale militare, trascorso, ove occorra, il periodo di rivedibilità.

 

Art. 84.

     I vizi di conformazione, le malattie croniche dell'uretere e della vescica ed i loro esiti insanabili, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

 

Art. 85.

     La perdita totale o parziale del pene.

 

Art. 86.

     I restringimenti uretrali organici, di grado notevole.

     Le fistole uretrali di qualsiasi grado e sede.

     L'epispadia.

     L'ipospadia, solamente quando lo sbocco uretrale si trovi nel solco balano-prepuziale o più indietro.

     In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 87.

     La mancanza, la ritenzione o l'atrofia grave del testicolo, anche se unilaterale.

     Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 88.

     Le malattie e gli esiti di lesioni dello scroto, dei testicoli, delle vie seminali e della prostata evidentemente gravi e croniche, dopo osservazione in ospedale militare, e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 

Art. 89.

     L'idrocele comunicante, ben manifesto.

     L'idrocele cistico della vaginale del testicolo.

 

Art. 90.

     L'enuresi, dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 91.

     La mancanza di una mano o di un piede.

 

Art. 92.

     La perdita della funzione di una mano o di un piede, dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 93.

     La mancanza totale o la perdita completa della funzione:

     a) di un pollice;

     b) di un indice e di un altro dito della stessa mano;

     c) delle ultime tre dita di una mano;

     d) di due dita e di un metacarpale di una mano;

     e) di due indici;

     f) di tre dita fra le due mani;

     g) delle ultime due falangi di un indice insieme con quella della ultime due falangi di altre due dita della stessa mano;

     h) delle ultime due falangi di cinque dita fra le due mani;

     i) delle falangi ungueali di tutte le dita di una mano;

     l) della falange ungueale di tre dita fra le due mani, compresa quella dei due pollici;

     m) della falange ungueale di sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice;

     n) della falange ungueale di sette dita tra le due mani, esclusa quella dei due pollici.

     Avvertenza. - Per la perdita funzionale, dopo osservazione in ospedale militare.

     NB. Vedere art. 12, elenco B.

 

Art. 94.

     La mancanza totale o la perdita completa della funzione:

     a) di tre dita di un piede;

     b) di due alluci;

     c) di un alluce e di altre due dita fra i due piedi;

     d) di quattro dita fra i due piedi, esclusi gli alluci;

     e) della falange ungueale di un alluce e di altre quattro falangi ungueali fra i due piedi.

     Avvertenza. - Per la perdita funzionale, dopo osservazione in ospedale militare.

     NB. Vedere art. 12, elenco B.

 

Art. 95.

     Il sudore fetido dei piedi, abituale, copioso o macerante, dopo osservazione in ospedale militare.

 

Art. 96.

     La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno tre cm., dopo osservazione in ospedale militare.

     NB. Vedere art. 14, elenco B

 

Art. 97.

     La notevole convergenza delle ginocchia.

     Il vizioso atteggiamento dei piedi (equino, varo, valgo, talo).

     Le dita soprannumerarie dei piedi, solo quando producano manifesto impedimento all'uso della calzatura militare.NB. Vedere art. 13, elenco B.

 

Art. 98.

     Le malattie, imperfezioni o deformità, non specificate in questo elenco, ma che rendano palesemente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma soltanto dopo osservazione in ospedale militare.

     Avvertenza. - L'individuo affetto da diverse infermità od imperfezioni, nessuna delle quali, considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata per motivare la riforma, sarà riformato, in seguito ad osservazione, quando in complesso quelle infermità od imperfezioni siano incompatibili con le esigenze della vita militare.

     NB. Vedere art. 17, elenco B.

 

Elenco B

Indicante le condizioni fisiche di ridotta attitudine militare

 

     Avvertenze all'elenco

     a) Gli inscritti di leva, anche se si trovino nelle condizioni fisiche di ridotta attitudine militare specificate nel presente elenco, devono essere considerati idonei al servizio militare incondizionato e come tali sono tenuti a compiere il servizio militare in base alle disposizioni in materia. Essi, però, saranno avviati alle armi in base a disposizioni ministeriali emanate di volta in volta. I militari alle armi, che venissero a trovarsi nelle predette condizioni fisiche, potranno essere ricollocati in congedo con determinazione ministeriale.

     b) Gli organi di leva potranno pronunciarsi sulla riduzione della attitudine militare di un inscritto, in base all'elenco B, soltanto in seguito ad analoga determinazione dell'autorità sanitaria militare competente.

     c) Quando un inscritto, sottoposto ad osservazione, sia confermato idoneo al servizio militare incondizionato, nella relativa relazione medica il direttore di ospedale o infermeria presidiaria dovrà specificare se l'inscritto si trovi nella condizione di ridotta attitudine militare prevista da uno degli articoli del presente elenco.

     d) Il giudizio di ridotta attitudine militare in base all'elenco B è devoluto ai direttori degli ospedali militari o infermerie presidiarie, in sede di osservazione, e, in caso di appello, ai direttori di sanità.

     In merito potrà pronunciarsi anche il collegio medico legale del Ministero.

     Tale giudizio, anche per i militari, non comporta la compilazione degli atti di rassegna.

     e) Nessun'altra autorità ha facoltà di adottare il predetto provvedimento in base all'elenco B.

     f) Quando presso i corpi il dirigente del servizio sanitario ritenga che un militare si trovi nelle condizioni previste dal presente elenco, dovrà proporlo per l'invio in osservazione all'ospedale militare o infermeria presidiaria, affinchè il direttore dello stabilimento sanitario emetta il giudizio di competenza.

     Il dirigente del servizio sanitario può proporre in base al presente elenco un nuovo invio in osservazione di un militare già giudicato idoneo in sede di osservazione per la stessa infermità o lesione. In tal caso il giudizio è devoluto al direttore di sanità, al quale dovrà essere trasmessa la dichiarazione prescritta indicante anche i motivi che inducono alla nuova proposta (vedi avvertenze generali n. 7).

     g) Un nuovo invio in osservazione deve aver luogo anche quando, per cure praticate, siano venute a modificarsi le condizioni fisiche di militari precedentemente giudicati di ridotta attitudine militare. Il giudizio rimane di competenza del direttore dell'ospedale o infermeria presidiaria.

 

Art. 1.

     La miopia bilaterale che superi le cinque diottrie in ciascun occhio e non superi le sette.

     NB. Vedere art. 37 dell'elenco A.

 

Art. 2.

     Le imperfezioni e gli esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare, che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva da 4/10 a 3/10 in ciascun occhio, oppure fra i 6/10 ed i 3/10 in un occhio e fra i 4/10 ed 1/10 nell'altro.

     NB. Vedansi le avvertenze dell'art. 34.

 

Art. 3.

     La congiuntivite tracomatosa clinicamente spenta.

     Le congiuntiviti manifestamente croniche non considerate nell'elenco A.

 

Art. 4.

     L'epifora.

 

Art. 5.

     Le forme di dislalia e disartria, quando esse non raggiungano il grado per la riforma.

 

Art. 6.

     Le otiti medie catarrali croniche; gli esiti di mastoidectomia, anche se unilaterali.

 

Art. 7.

     L'ipocusia bilaterale, in cui la voce ordinaria di conversazione sia percepita ad una distanza inferiore a cinque metri, ma non inferiore a metri 3.

     La sordità assoluta unilaterale con udito normale dall'altro lato ovvero ridotto alla percezione della voce di conversazione a distanza non inferiore a metri 5.

 

Art. 8.

     La mancanza o la carie estesa dei denti a grado tale da disturbare il meccanismo della masticazione senza raggiungere i limiti per la riforma.

     Avvertenza. - Devesi ritenere sufficiente per la masticazione la presenza di due coppie di molari o premolari contrapposte, in buono stato di funzione.

 

Art. 9.

     I disturbi funzionali del cuore, comprese le nevrosi cardiache, che non raggiungano il grado contemplato dall'elenco A.

 

Art. 10.

     Le varici e gli esiti manifesti di flebiti degli arti.

 

Art. 11.

     Il varicocele voluminoso.

     L'idrocele cistico del cordone spermatico.

 

Art. 12.

     La mancanza totale di uno o più dita delle mani o dei piedi, che non sia causa di inabilità assoluta. La mancanza parziale di più dita fra le due mani o fra i due piedi, non contemplate nell'elenco A, tale da disturbare il maneggio delle armi o da ostacolare la marcia.

 

Art. 13.

     Il piede piatto bilaterale, quello unilaterale di notevole grado e quelle altre deformità dei piedi, non comprese nell'elenco A, le quali riescano d'impedimento alla marcia.

 

Art. 14.

     L'accorciamento di un arto inferiore da 1 a meno di 3 centimetri.

 

Art. 15.

     L'obesità, che non raggiunga gli estremi contemplati dall'art. 4 dell'elenco A.

 

Art. 16.

     Le ernie viscerali allo stato di punta.

 

Art. 17.

     Le malattie, imperfezioni e deformità non specificate in questo elenco, che riducano palesemente l'attitudine militare, a giudizio delle Autorità sanitarie indicate nelle Avvertenze all'elenco B, lettera d).