§ 46.10.79 - D.M. 6 aprile 2001, n. 236.
Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:06/04/2001
Numero:236


Sommario
Art. 1.  Nomina a vice commissario penitenziario.
Art. 2.  Requisiti di partecipazione.
Art. 3.  Bando di concorso.
Art. 4.  Esclusione dal concorso.
Art. 5.  Domande di partecipazione.
Art. 6.  Commissione esaminatrice.
Art. 7.  Prove d'esame.
Art. 8.  Prova preliminare.
Art. 9.  Requisiti psico-fisici.
Art. 10.  Requisiti attitudinali.
Art. 11.  Graduatoria.
Art. 12.  Corso per la nomina a vice commissario penitenziario.
Art. 13.  Dimissioni dal corso.
Art. 14.  Nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario.
Art. 15.  Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso.
Art. 16.  Bando di concorso.
Art. 17.  Commissione esaminatrice.
Art. 18.  Prove d'esame.
Art. 19.  Titoli.
Art. 20.  Graduatoria.
Art. 21.  Corso per la nomina a vice commissario penitenziario.
Art. 22.  Dimissioni dal corso.
Art. 23.  Nomina a vice commissario penitenziario.
Art. 24.  Requisiti per l'ammissione al concorso previsto dall'articolo 23, lett. a).
Art. 25.  Prove d'esame.
Art. 26.  Titoli.
Art. 27.  Graduatoria.
Art. 28.  Corso di formazione.
Art. 29.  Requisiti per l'ammissione alla selezione prevista dall'articolo 23, lett. b).
Art. 30.  Selezione.
Art. 31.  Titoli.
Art. 32.  Colloquio.
Art. 33.  Graduatoria.
Art. 34.  Corso di formazione.
Art. 35.  Nomina alla qualifica di commissario penitenziario.
Art. 36.  Corso di formazione.
Art. 37.  Rinvio.


§ 46.10.79 - D.M. 6 aprile 2001, n. 236.

Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria

(G.U. 20 giugno 2001, n. 141, S.O.)

 

 

TITOLO I

 

Norme per l'accesso al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria

 

     Art. 1. Nomina a vice commissario penitenziario.

     1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 146 del 2000, l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale.

     2. Il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

 

          Art. 2. Requisiti di partecipazione.

     1. Al concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono ammessi a partecipare i cittadini italiani, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;

     c) requisiti morali e di condotta;

     d) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, purché siano sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale;

     e) età non superiore agli anni trentadue.

     2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1, ad eccezione del limite d'età, non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 146 del 2000, se i posti riservati al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non vengono coperti, i posti resi disponibili sono assegnati ai candidati idonei, in base alla graduatoria del concorso.

     4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

          Art. 3. Bando di concorso.

     1. Il concorso è indetto con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il bando di concorso deve indicare:

     a) il numero dei posti complessivi messi a concorso e dei posti riservati al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;

     b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

     c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'avviso relativo al diario ed alle sedi delle prove scritte ed orali;

     d) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire nelle stesse;

     e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

 

          Art. 4. Esclusione dal concorso.

     1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 2.

     2. E' escluso dal concorso, altresì, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono”.

     3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 5. Domande di partecipazione.

     1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dirette al competente ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ed indirizzate al Provveditorato presente nella regione di appartenenza, devono essere compilate su modelli conformi a quello allegato al bando di concorso; per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, le domande di partecipazione devono essere presentate alle direzioni di appartenenza. Il termine - perentorio - di presentazione della domanda è di trenta giorni, che decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     2. Le domande devono contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

     3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

 

          Art. 6. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame è composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente e da altri quattro membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale.

     2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2).

     3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

     4. La commissione è nominata con decreto del capo del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 7. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale.

     2. Prove scritte:

     a) diritto penitenziario;

     b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria.

     3. Sono ammessi alla successiva fase del concorso i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte.

     4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

     5. La prova orale non si intende superata se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi.

     6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova orale.

     7. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informatica.

     8. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.

     9. La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

 

          Art. 8. Prova preliminare.

     1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, l'ammissione alle prove d'esame può essere preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

     2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

     3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.

     4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

     5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

 

          Art. 9. Requisiti psico-fisici.

     1. I candidati che superano le prove scritte, ad esclusione del personale proveniente dal contingente di cui all'articolo 1, comma 2, sono sottoposti all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.

     2. I requisiti psico-fisici richiesti sono quelli previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento ai concorsi pubblici per la nomina a vice commissario della Polizia di Stato.

     3. Sono cause di non idoneità al servizio le imperfezioni ed infermità previste dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904.

     4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato è sottoposto ad esame clinico ed a prove strumentali e di laboratorio.

     5. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio l'Amministrazione penitenziaria è autorizzata ad avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, e che non può superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.

     6. La commissione per gli accertamenti dei requisiti psico-fisici è composta da un dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione economica C2.

     7. Il giudizio di idoneità e di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 10. Requisiti attitudinali.

     1. I candidati che risultano idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

     2. I requisiti attitudinali richiesti sono quelli previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali al candidato è proposta, dalla commissione prevista dal successivo comma 5, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.

     4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.

     5. La commissione che procede agli accertamenti attitudinali è composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2, in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione economica C2.

     6. Il giudizio di idoneità e di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 11. Graduatoria.

     1. Sullla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente articolo 7, comma 9, la commissione forma la graduatoria di merito.

     2. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

 

          Art. 12. Corso per la nomina a vice commissario penitenziario.

     1. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova.

     2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 146 del 2000, i vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico - pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi d'istituto.

     3. Il corso di formazione si articolerà in moduli didattici di contenuto teorico e di tecnica operativa secondo le modalità di cui all'allegato A.

     4. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso, conformemente alle previsioni di cui all'allegato B.

     5. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso.

     6. I vice commissari penitenziari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi.

 

          Art. 13. Dimissioni dal corso.

     1. E' dimesso dal corso di cui al precedente articolo 12 il personale che:

     a) dichiara di rinunciare al corso;

     b) non supera gli esami di fine corso;

     c) non è dichiarato idoneo al servizio d'istituto per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate.

     2. Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un corso successivo. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stato determinato da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d'assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     3. E' espulso dal corso il personale resosi responsabili d'infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. In caso di assenza dal corso senza giustificato motivo si applicano le disposizioni dell'articolo 127, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.

 

TITOLO II

 

Ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria

 

CAPO I

 

Norme per l'accesso al ruolo direttivo speciale

 

          Art. 14. Nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario.

     1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio.

 

          Art. 15. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso.

     1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 146 del 2000, la partecipazione al concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria è riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore superiore o di ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianità nella predetta qualifica, in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado.

     2. E' escluso dal concorso il personale che, nel precedente biennio, ha riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione, nonché, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono”.

     3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 16. Bando di concorso.

     1. Il concorso è indetto con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il bando di concorso deve indicare:

     a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;

     b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

     c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'avviso relativo al diario ed alle sedi delle prove scritte ed orali;

     d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

     e) le materie oggetto delle prove d'esame;

     f) la votazione minima da conseguire nelle prove scritte e nel colloquio;

     g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile all'espletamento del concorso.

 

          Art. 17. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame è composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente e da altri quattro membri scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale.

     2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione economica C2.

     3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti o di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

     4. La commissione è nominata con decreteo del capo del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.

 

          Art. 18. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed un colloquio:

     Prove scritte:

     1) diritto penitenziario;

     2) elementi di diritto penale e di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria.

     2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su elementi di diritto costituzionale, di diritto amministrativo e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

     3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte.

     4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi.

     5. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

     6. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonché con una prova facoltatviva concernente elementi di informatica.

     7. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.

 

          Art. 19. Titoli.

     1. Le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti come segue:

     a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 12;

     b) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, fino a punti 6;

     c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 6;

     d) diploma di laurea: fino a punti 9;

     e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali: fino a punti 3;

     f) incarichi e servizi di particolare rilievo svolti nel settore delle relazioni esterne, nonché nel campo dell'informazione, tendenti alla divulgazione di notizie, atti e documenti utili riguardanti l'Amministrazione penitenziaria, sempre che ciò risulti da atti ufficiali: fino a punti 4;

     g) speciali riconoscimenti: fino a punti 2;

     2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso.

     3. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

     4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

     5. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

 

          Art. 20. Graduatoria.

     1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.

     2. Sulla base del punteggio finale, la commissione forma la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

     3. Con decrete del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

 

          Art. 21. Corso per la nomina a vice commissario penitenziario.

     1. I vincitori del concorso sono nominati, con provvedimento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, vice commissari penitenziari in prova.

     2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 146 del 2000, i vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione della durata non inferiore a dodici mesi, articolato secondo le modalità di cui all'allegato C.

     3. Al termine del corso, il personale sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso, conformemente alle previsioni di cui all'allegato B.

     4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.

 

          Art. 22. Dimissioni dal corso.

     1. E' dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso.

     2. Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni, ovvero che non ha superato l'esame finale, è ammesso a frequentare un corso successivo. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. In caso di assenza dal corso senza giustificato motivo si applicano le disposizioni dell'articolo 127, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.

 

CAPO II

 

Norme transitorie e finali

 

          Art. 23. Nomina a vice commissario penitenziario.

     1. In prima attuazione, la nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue:

     a) per n. 65 posti mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed in un successivo colloquio;

     b) per n. 45 posti mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed in un successivo colloquio.

 

          Art. 24. Requisiti per l'ammissione al concorso previsto dall'articolo 23, lett. a).

     1. Al concorso è ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado.

     2. E' escluso dal concorso il personale che, nel precedente biennio, ha riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione, nonché, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono”.

     3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

     4. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso, nonché l'eventuale nomina, sono disposte con riserva.

 

          Art. 25. Prove d'esame.

     1. Il personale ammesso al concorso a n. 65 posti di vice commissario penitenziario è chiamato a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale e di diritto penitenziario ed un successivo colloquio.

     2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su nozioni di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, elementi di diritto amministrativo, di diritto costituzionale e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

     3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi.

     4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi.

     5. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

     6. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informatica.

     7. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.

 

          Art. 26. Titoli.

     1. I titoli di servizio valutabili sono quelli previsti e disciplinati al precedente articolo 19.

 

          Art. 27. Graduatoria.

     1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.

     2. Sulla base del punteggio finale, la commissione, individuata ai sensi dell'articolo 17, forma la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

     3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

 

          Art. 28. Corso di formazione.

     1. I vincitori del concorso, nominati vice commissari penitenziari, devono frequentare, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione tecnico - professionale della durata di un anno, articolato secondo le modalità di cui all'allegato C.

     2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 22.

 

          Art. 29. Requisiti per l'ammissione alla selezione prevista dall'articolo 23, lett. b).

     1. La selezione prevista dall'articolo 23, lett. b) è riservata:

     a) per n. 35 posti, al personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non inferiore ad ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianità nel ruolo di almeno 10 anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria non inferiore a 100 unità;

     b) per i restanti n. 10 posti, al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno 30 anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

     2. Ai fini dell'esclusione dalla selezione e dell'eventuale ammissione con riserva si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24, commi 2, 3 e 4.

 

          Art. 30. Selezione.

     1. La selezione consiste nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio.

 

          Art. 31. Titoli.

     1. Sono ammessi a valutazione i titoli di servizio acquisiti nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice la selezione, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale.

     2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per la valutazione dei titoli, sono stabiliti come segue:

     A) CATEGORIA I - Rapporti informativi e giudizi complessivi: fino a punti 20.

     Per il giudizio complessivo di OTTIMO con punti:

     32 - punti 4,00

     31 - punti 3,70

     30 - punti 3,50

     29 - punti 3,00

     28 - punti 2,50

     27 - punti 2,00

     • Per il giudizio complessivo di DISTINTO con punti:

     26 - punti 1,50

     25 - punti 1,00

     24 - punti 0,50

     Non sono valutabili i giudizi complessivi inferiori a "DISTINTO”.

     B) CATEGORIA II - Qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta in relazione alla sede di servizio: fino a punti 11.

 

• Per i periodi inferiori ad un anno saranno valutabili soltanto le frazioni superiori a sei mesi.

Sottocategoria B1: fino ad un massimo complessivo di punti 3.50.

• Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti è superiore alle 800 unità:

 

punti 0,70 per anno.

• Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti è compresa tra 601 e 800 unità:

 

punti 0,60 per anno.

• Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti è compresa tra 451 e 600 unità:

 

punti 0,50 per anno.

• Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti è compresa tra 301 e 450 unità:

 

punti 0,35 per anno.

• Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti è compresa tra 201 e 300 unità:

 

punti 0,20 per anno.

• Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi la cui capienza detenuti è compresa tra 100 e 200 unità:

 

punti 0,10 per anno.

Sottocategoria B2: fino ad un massimo complessivo di punti 0,50:

• Funzioni di comandante di reparto svolte in sedi nelle quali sono istituite sezioni per detenuti sottoposti all'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario ovvero per collaboratori di giustizia:

 

punti 0,10 per anno

Sottocategoria B3: fino ad un massimo complessivo di punti 3,50:

• Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria superiore alle 800 unità:

 

punti 0,70 per anno

• Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 601 e 800 unità:

 

punti 0,60 per anno

• Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 451 e 600 unità:

 

punti 0,50 per anno

• Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 301 e 450 unità:

 

punti 0,35 per anno

• Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 201 e 300 unità:

 

punti 0,20 per anno

• Funzioni di comandante di reparto in sedi alle quali sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 100 e 200 unità:

 

punti 0,10 per anno

Sottocategoria B4: fino ad un massimo complessivo di punti 3,50.

E' valutata l'anzianità nelle funzioni di comandante di reparto superiore a cinque anni.

Si attribuiscono 0,40 punti per ogni

anno oltre il quinto.

 

     C) CATEGORIA III - Incarichi svolti.

     Con particolare riferimento agli incarichi svolti e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione che comportino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 6,00.

     Il punteggio massimo di punti 6,00 sarà ripartito nelle seguenti sottocategorie:

     Sottocategeoria C1: fino ad un massimo di punti 2,00.

     Incarichi conferiti con provvedimento formale dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio, ovvero, nel caso rientrino nelle normali mansioni di ufficio, determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano l'assunzione di particolari responsabilità, ovvero abbiano natura fiduciaria o carattere di riservatezza.

     Sottocategoria C2: fino ad un massimo complessivo di punti 2,00.

     Partecipazione a commissioni di concorso, a comitati e consigli, commissioni di studio, gruppi di lavoro o altri organi collegiali costituiti con formali provvedimenti nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia ovvero costituiti al di fuori dell'Amministrazione di appartenenza ma con formale provvedimento di una pubblica Amministrazione.

     Sottocategoria C3: fino ad un massimo complessivo di punti 2,00.

     Incarichi di docenza in corsi o seminari di formazione, di aggiornamento ed equiparati che vertano su materie attinenti ai servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuti da un'Amministrazione statale o ente pubblico territoriale.

     D) CATEGORIA IV - Formazione e perfezionamento professionale fino a punti 4.00.

     Sono valutabili i titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali.

     Per ciascuno di essi viene attribuito il punteggio di seguito indicato in relazione al particolare profitto riportato:

 

- giudizio finale di "Ottimo"

punti 1,00

- giudizio finale di "Distinto"

punti 0,75

- giudizio finale di "Buono"

punti 0,50

- giudizio finale di "Sufficiente", "Con Profitto", "Esito Favorevole", "Idoneità" e "Positivo"

punti 0,15

 

     E) CATEGORIA V - Lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 4.50.

     Sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferito dall'Amministrazione d'appartenenza o da quella presso cui presta servizio o che l'Amministrazione abbia utilizzato, sempre che ciò risulti da atti ufficiali, e che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'Amministrazione.

     F) CATEGORIA VI - Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 7,50.

     Sono valutabili le pubblicazioni scientifiche edite relative a discipline scientifiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione di appartenenza e che costituiscano un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale.

     Non saranno valutate le eventuali dispense o pubblicazioni inerenti alle docenze tenute nei corsi di aggiornamento o di perfezionamento, né articoli o note pubblicati su periodici e quotidiani, a meno che si tratti di riviste di carattere giuridico o scientifico.

     Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile varierà da un minimo di 1,50 ad un massimo di 2.50.

     G) CATEGORIA VII - Incarichi e servizi speciali nel settore delle relazioni esterne: fino a punti 2,50.

     Sono valutabili gli incarichi e servizi speciali di particolare rilievo nel settore delle relazioni esterne, nonché nel campo dell'informazione, tendenti alla divulgazione di notizie, atti e documenti utili riguardanti l'Amministrazione penitenziaria, sempre che ciò risulti da atti ufficiali

     Si attribuiscono 0,50 punti per anno

     H) CATEGORIA VIII - Titoli di studio e di abilitazione professionale.

 

1) Diploma di laurea

fino a punti 9,00

a) corso di specializzazione post - laurea

punti 1,50

b) abilitazione all'esercizio della professione

punti 1,50

2) Diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado

punti 0,50

a) abilitazione all'esercizio della professione

punti 0,30

 

     I) CATEGORIA IX - Speciali riconoscimenti: fino a punti 3,00.

     Sono valutati i sottoindicati riconoscimenti:

 

1) Medaglia d'oro al valor militare o civile

punti 1,50

2) Medaglia d'argento al valor militare o civile

punti 1,00

3) Medaglia di bronzo al valor militare o civile

punti 0,75

4) Attestato di pubblica benemerenza

punti 0,20

5) Encomio solenne

punti 0,70

6) Encomio

punti 0,50

7) Lode ministeriale ovvero Lode ex articolo 78 - D.P.R. 15.2.1999, n. 82

punti 0,30

 

     3. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli valutati ed il punteggio attribuito su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

 

          Art. 32. Colloquio.

     1. Il colloquio verte su elementi di diritto penitenziario, di diritto penale e processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, elementi di diritto amministrativo, di diritto costituzionale e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

     2. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato un votazione di almeno ventuno/trentesimi.

     3. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informatica.

     4. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.

 

          Art. 33. Graduatoria.

     1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione e del voto ottenuto nel colloquio.

     2. Sulla base del punteggio finale, la commissione, individuata ai sensi dell'articolo 17, forma la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il candidato più anziano in ruolo.

     3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori della selezione.

 

          Art. 34. Corso di formazione.

     1. I vincitori della selezione, ottenuta la nomina, frequentano, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione tecnico - professionale della durata di un anno, articolato secondo le modalità di cui all'allegato C.

     2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 22.

 

          Art. 35. Nomina alla qualifica di commissario penitenziario.

     1. In prima attuazione, alla copertura di n. 40 posti di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si provvede, ai sensi del precedente articolo 23, lett. b), mediante una selezione alla quale è ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore, con una anzianità di almeno 30 anni di effettivo servizio e di almeno 10 anni nel ruolo degli ispettori:

     a) in possesso di diploma di laurea;

     b) ovvero in possesso di diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto presso istituti penitenziari ai quali sia stato assegnato, nel periodo considerato, un contingente medio annuo di Polizia Penitenziaria non inferiore alle 100 unità.

     2. Ai fini dell'esclusione dalla selezione e dell'eventuale ammissione con riserva si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24, commi 2, 3 e 4.

     3. La selezione, consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio, si svolge con i criteri previsti dagli articoli 31, 32 e 33.

     4. Non sono valutabili i titoli indicati all'art. 31, lett. H, punto 2.

 

          Art. 36. Corso di formazione.

     1. I vincitori della selezione, ottenuta la nomina, frequentano un corso di formazione tecnico - professionale della durata di un anno, articolato secondo le modalità di cui all'allegato D.

     2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 22.

 

          Art. 37. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     ALLEGATO A) - (Articolo 12, comma 3)

     CORSO DI FORMAZIONE PER VICECOMMISSARI PENITENZIARI IN PROVA DEL RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO

     Articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

     Il corso si articola in moduli di contenuto teorico e pratico. Gli insegnamenti impartiti sono suddivisi per aree a seconda che le materie attengano al settore giuridico-amministrativo, professionale ovvero al settore dell'organizzazione.

     Programmi del Corso

     Materia di insegnamento

     Materie Giuridico-amministrative

     DIRITTO AMMINISTRATIVO

     Programma

     - le fonti del diritto amministrativo;

     - l'attività amministrativa: il procedimento e le sue fasi, atti e provvedimenti amministrativi;

     - la giustizia amministrativa;

     - la riforma della Pubblica Amministrazione e il sistema dell'Amministrazione Penitenziaria: la riorganizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria centrale e periferica.

     DIRITTO PENALE

     Programma

     Parte generale:

     - il principio di legalità, il reato, il reo, le conseguenze giuridiche del reato; le pene sostitutive, le misure di sicurezza

     Parte speciale:

     - delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti contro l'amministrazione della giustizia; delitti contro l'ordine pubblico; delitti contro la fede pubblica; falsità in atti e personale; delitti contro la persona e delitti contro il patrimonio.

     PROCEDURA PENALE

     Programma

     - i principi fondamentali;

     - i soggetti;

     - gli atti;

     - i riti;

     - le misure cautelari;

     - l'esecuzione.

     DIRITTO DI POLIZIA

     Programma

     - elementi di legislazione di pubblica sicurezza;

     - la disciplina degli stupefacenti;

     - la disciplina sugli stranieri.

     NOZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO

     Programma

     - le fonti del diritto comunitario;

     - le istituzioni dell'Unione Europea;

     - diritti dell'uomo e tutela delle minoranze.

     Materie professionali

     ORDINAMENTO PENITENZIARIO

     Programma

     - principi fondamentali;

     - il trattamento penitenziario: gli strumenti;

     - i circuiti penitenziari;

     - le misure alternative alla detenzione;

     - la magistratura di sorveglianza e il relativo procedimento.

     ORDINAMENTO E REGOLAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

     Programma

     - il quadro Costituzionale

     - ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

     - regolamento di servizio;

     - il contratto delle forze di polizia;

     - il procedimento disciplinare;

     NOZIONI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO E PENITENZIARIA

     Programma

     - fonti;

     - la gestione patrimoniale e finanziaria;

     - i rendiconti;

     - l'organizzazione contabile dell'A.P.

     - gli organi contabili e la responsabilità

     - le gestioni contabili dell'A.P.

     MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

     Programma

     - principi generali;

     - la lesività medico-legale

     - l'identificazione personale.

     CRIMINOLOGIA

     - le principali teorie criminologiche;

     - la personalità del delinquente;

     - nozioni di vittimologia;

     - la prevenzione, il trattamento e il controllo della criminalità.

     SICUREZZA SUL LAVORO

     Programma

     - D.Lvo n. 626/94 e succesive modifiche ed integrazioni

     ELEMENTI DI SOCIOLOGIA

     NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO

     TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

     TECNICA PENITENZIARIA

     CERIMONIALE

     ARMI

     Programma

     - Armamento individuale;

     - Armamento di reparto: ordinario e speciale;

     - Tiro.

     EDUCAZIONE FISICA E DIFESA PERSONALE

     LINGUA STRANIERA

     INFORMATICA.

     Materie di Organizzazione

     COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

     Programma

     - comunicazione e cultura organizzativa;

     - caratteristiche e tipologia della comunicazione interna ed esterna;

     - tecniche di colloquio

     - direzione per obiettivi;

     - qualità dei servizi;

     - pianificazione;

     - la negoziazione;

     - i processi di interazione.

 

     ALLEGATO B) - (Articolo 12, comma 4)

     ESAME FINALE

     Al termine del Corso i vice commissari di polizia penitenziaria in prova sosterranno un esame finale consistente in una prova scritta ed un colloquio.

     La prova scritta avrà ad oggetto un questionario a risposta multipla sulle materie del programma di cui rispettivamente agli allegati a) e c).

     Anche il colloquio verterà sulle materie oggetto del programma di cui agli allegati a) e c).

 

     ALLEGATO C) - (Articolo 21, comma 2)

     CORSO DI FORMAZIONE PER VICECOMMISSARI PENITENZIARI IN PROVA DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE - Articolo 22 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

     Il corso si articola in moduli di contenuto teorico e pratico. Gli insegnamenti impartiti sono suddivisi per aree a seconda che le materie attengano al settore giuridico-amministrativo, professionale ovvero al settore dell'organizzazione.

     Programmi del Corso

     Materie di insegnamento

     Materie Giuridico-amministrative

     DIRITTO AMMINISTRATIVO

     Programma

     - le fonti del diritto amministrativo;

     - l'attività amministrativa: il procedimento e le sue fasi, atti e provvedimenti amministrativi;

     - la giustizia amministrativa;

     - la riforma della Pubblica Amministrazione e il sistema dell'Amministrazione Penitenziaria: la riorganizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria centrale e periferica.

     DIRITTO PENALE

     Programma

     Parte generale:

     - il principio di legalità, il reato, il reo, le conseguenze giuridiche del reato; le pene sostitutive, le misure di sicurezza

     Parte speciale:

     - delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti contro l'amministrazione della giustizia; delitti contro l'ordine pubblico; delitti contro la fede pubblica: falsità in atti e personale; delitti contro la persona e delitti contro il patrimonio.

     PROCEDURA PENALE

     Programma

     - i principi fondamentali;

     - i soggetti;

     - gli atti;

     - i riti;

     - le misure cautelari;

     - l'esecuzione.

     DIRITTO DI POLIZIA

     Programma

     - elementi di legislazione di pubblica sicurezza;

     - la disciplina degli stupefacenti;

     - la disciplina sugli stranieri.

     NOZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO

     Programma

     - le fonti del diritto comunitario;

     - le istituzioni dell'Unione Europea;

     - diritti dell'uomo e tutela delle minoranze.

     Materie professionali

     ORDINAMENTO PENITENZIARIO

     Programma

     - principi fondamentali;

     - il trattamento penitenziario: gli strumenti;

     - i circuiti penitenziari;

     - le misure alternative alla detenzione;

     - la magistratura di sorveglianza e il relativo procedimento.

     ORDINAMENTO E REGOLAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

     Programma

     - il quadro Costituzionale

     - ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

     - regolamento di servizio;

     - il contratto delle forze di polizia;

     - il procedimento disciplinare;

     NOZIONI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO E PENITENZIARIA

     Programma

     - fonti;

     - la gestione patrimoniale e finanziaria;

     - i rendiconti;

     - l'organizzazione contabile dell'A.P.

     - gli organi contabili e la responsabilità

     - le gestioni contabili dell'A.P.

     MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

     Programma

     - principi generali;

     - la lesività medico-legale

     - l'identificazione personale

     SICUREZZA SUL LAVORO

     Programma

     - D.Lvo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni

     ARMI

     Programma

     - Armamento individuale;

     - Armamento di reparto: ordinario e speciale;

     - Tiro.

     TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

     TECNICA PENITENZIARIA

     CERIMONIALE

     NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO

     EDUCAZIONE FISICA E DIFESA PERSONALE

     LINGUA STRANIERA

     INFORMATICA.

     Materie di Organizzazione

     COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

     Programma

     - comunicazione e cultura organizzativa;

     - caratteristiche e tipologia della comunicazione interna ed esterna;

     - tecniche di colloquio

     - direzione per obiettivi;

     - qualità dei servizi;

     - pianificazione;

     - la negoziazione;

     - i processi di interazione.

 

     ALLEGATO D) - (Articolo 36, comma 1)

     CORSO DI FORMAZIONE PER COMMISSARI PENITENZIARI DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE - Articolo 28 comma 4 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

     Il corso si articola in moduli di contenuto teorico e pratico. Gli insegnamenti impartiti sono suddivisi per aree a seconda che le materie attengano al settore giuridico-amministrativo, professionale ovvero al settore dell'organizzazione.

     Programmi del Corso

     Materie di insegnamento

     Materie Giuridico-amministrative

     DIRITTO AMMINISTRATIVO

     Programma

     - le fonti del diritto amministrativo;

     - l'attività amministrativa: il procedimento e le sue fasi, atti e provvedimenti amministrativi;

     - la giustizia amministrativa;

     - la riforma della Pubblica Amministrazione e il sistema dell'Amministrazione Penitenziaria: la riorganizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria centrale e periferica.

     DIRITTO PENALE

     Programma

     Parte generale:

     - il principio di legalità, il reato, il reo, le conseguenze giuridiche del reato; le pene sostitutive, le misure di sicurezza

     Parte speciale:

     - delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti contro l'amministrazione della giustizia; delitti contro l'ordine pubblico; delitti contro la fede pubblica: falsità in atti e personale; delitti contro la persona e delitti contro il patrimonio; le contravvenzioni di polizia e le contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza.

     PROCEDURA PENALE

     Programma

     - i principi fondamentali;

     - i soggetti;

     - gli atti;

     - le prove con particolare riferimento ai mezzi di ricerca;

     - i riti;

     - le misure cautelari;

     - il giudizio e le impugnazioni;

     - l'esecuzione.

     DIRITTO DI POLIZIA

     Programma

     - elementi di legislazione di pubblica sicurezza;

     - la disciplina degli stupefacenti;

     - la disciplina sugli stranieri.

     NOZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO

     Programma

     - le fonti del diritto comunitario;

     - le istituzioni dell'Unione Europea;

     - diritti dell'uomo e tutela delle minoranze.

     Materie professionali

     ORDINAMENTO PENITENZIARIO

     Programma

     - principi fondamentali;

     - il trattamento penitenziario: gli strumenti;

     - i circuiti penitenziari;

     - le misure alternative alla detenzione;

     - la magistratura di sorveglianza e il relativo procedimento.

     ORDINAMENTO E REGOLAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

     Programma

     - il quadro Costituzionale

     - ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

     - regolamento di servizio;

     - il contratto delle forze di polizia;

     - il procedimento disciplinare;

     - la disciplina del personale del CCNL;

     - la disciplina del personale sanitario.

     NOZIONI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO E PENITENZIARIA

     Programma

     - fonti;

     - la gestione patrimoniale e finanziaria;

     - i rendiconti;

     - l'organizzazione contabile dell'A.P.

     - gli organi contabili e la responsabilità

     - le gestioni contabili dell'A.P.

     MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

     Programma

     - principi generali;

     - la lesività medico-legale

     - l'identificazione personale.

     CRIMINOLOGIA

     Programma

     - le principali teorie criminologiche;

     - la personalità del delinquente;

     - nozioni di vittimologia;

     - la prevenzione, il trattamento e il controllo della criminalità.

     SICUREZZA DEL LAVORO

     Programma

     - D.Lvo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni

     ELEMENTI DI SOCIOLOGIA

     ARMI

     Programma

     - Armamento individuale;

     - Armamento di reparto: ordinario e speciale;

     - Tiro.

     TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

     TECNICA PENITENZIARIA

     CERIMONIALE

     NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO

     EDUCAZIONE FISICA E DIFESA PERSONALE

     LINGUA STRANIERA

     INFORMATICA.

     Materie di Organizzazione

     COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

     Programma

     - comunicazione e cultura organizzativa;

     - caratteristiche e tipologia della comunicazione interna ed esterna;

     - tecniche di colloquio

     - direzione per obiettivi;

     - qualità dei servizi;

     - pianificazione;

     - la negoziazione;

     - i processi di interazione.