Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia |
Data: | 23/03/1964 |
Numero: | 151 |
Sommario |
Art. 1. Il servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in qualità di richiamato o di trattenuto nel Corpo stesso dal 10 giugno 1940 in poi, in base [...] |
Art. 2. Alla maggiore spesa prevista in L. 19.500.000 annue per il pagamento delle pensioni permanenti sarà fatto fronte mediante riduzione per L. 10.500.000 e lire 9 milioni, [...] |
§ 46.10.27 - Legge 23 marzo 1964, n. 151. [1]
Riconoscimento, agli effetti di pensione, del servizio prestato da richiamato o da trattenuto dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, già in pensione, durante l'ultimo conflitto mondiale.
(G.U. 9 aprile 1964, n. 88)
Il servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in qualità di richiamato o di trattenuto nel Corpo stesso dal 10 giugno 1940 in poi, in base alla
Gli effetti economici in tale provvedimento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Alla maggiore spesa prevista in L. 19.500.000 annue per il pagamento delle pensioni permanenti sarà fatto fronte mediante riduzione per L. 10.500.000 e lire 9 milioni, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli 75 e 76 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del