Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 24/08/1990 |
Numero: | 272 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, al secondo comma, le parole "direttore di sezione" sono sostituite dalle parole. [...] |
Art. 2. 1. L'art. 7, comma decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 3. 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 4. 1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 5. 1. All'art. 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, le parole "saranno considerati privi di efficacia" sono sostituite [...] |
Art. 6. 1. All'art. 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, la parola "quarantacinque" è sostituita dalla parola (Omissis) |
Art. 7. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 46.9.146 - D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
(G.U. 3 ottobre 1990, n. 231)
1. All'art. 7 del
2. Al quarto comma, la parola "consigliere" è sostituita dalle parole (Omissis).
3. Al quinto comma, le parole "dirigente superiore" sono sostituite dalle parole (Omissis).
4. Al sesto comma, la parola "consigliere" è sostituita dalle parole (Omissis).
5. Al quindicesimo comma, le parole "direttore di sezione" sono sostituite dalle parole (Omissis).
1. L'art. 7, comma decimo, del
1. L'art. 11 del
1. L'art. 12 del
1. All'art. 16, quarto comma, del
1. All'art. 20, secondo comma, del
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.