Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 24/12/1979 |
Numero: | 652 |
Sommario |
Art. 1. Proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 e all'art. 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932. |
Art. 2. Modifica dell'art. 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e delle tabelle n. 1 e n. 2 annesse alla legge stessa. |
§ 46.9.103 - Legge 24 dicembre 1979, n. 652.
Disposizioni riguardanti alcune categorie di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
(G.U. 29 dicembre 1979, n. 352)
Art. 1. Proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della
Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianità di grado o una anzianità complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il termine di cui all'art. 2, secondo comma, della
Art. 2. Modifica dell'art. 27 della
Il corso di istituto e gli esami previsti per i capitani del ruolo ordinario e del ruolo degli ufficiali medici di polizia, di cui rispettivamente alle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla
Le disposizioni contenute nell'art. 27 della stessa legge in contrasto con il comma precedente sono abrogate.