Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 02/03/1963 |
Numero: | 253 |
Sommario |
Art. 1. La indennità di servizio speciale prevista a favore dei funzionari di pubblica sicurezza ai sensi della legge 9 maggio 1961, n. 415, ed a favore del personale dei ruoli [...] |
Art. 2. [2]. |
Art. 3. L'indennità di servizio penitenziario prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, e dalla legge 19 aprile 1962, n. 177, è stabilita a favore del personale [...] |
Art. 4. Le indennità mensili di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di [...] |
Art. 5. Le indennità stabilite negli articoli precedenti sono corrisposte al personale contemplato negli articoli medesimi nelle misure vigenti al 31 agosto 1962, nel caso in [...] |
Art. 6. La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962 |
Art. 7. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, in lire 730.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle [...] |
§ 46.9.69 - Legge 2 marzo 1963, n. 253. [1]
Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e della Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.
(G.U. 22 marzo 1963, n. 78)
La indennità di servizio speciale prevista a favore dei funzionari di pubblica sicurezza ai sensi della
Coefficiente |
Qualifica |
Celibi lire |
Coniugati Lire |
900 |
Ispettore generale capo di pubblica sicurezza |
87.300 |
106.300 |
670 |
Questore |
72.600 |
91.600 |
500 |
Vicequestore |
61.200 |
78.700 |
500 |
Ispettrice capo |
50.800 |
62.400 |
402 |
Commissario capo |
53.300 |
68.900 |
402 |
Ispettrice di 1ª classe |
43.600 |
53.900 |
402 |
Assistente superiore di polizia di 1ª classe |
33.800 |
39.000 |
325 |
Commissario |
47.700 |
63.600 |
325 |
Ispettrice di 2ª classe |
38.300 |
48.900 |
325 |
Assistente superiore di polizia di 2ª classe |
28.900 |
34.200 |
271 |
Commissario aggiunto |
38.000 |
53.800 |
271 |
Ispettrice di 3ª classe |
30.700 |
41.300 |
271 |
Assistente di polizia di 1ª classe |
23.500 |
28.800 |
229 |
Vice commissario |
29.500 |
44.900 |
229 |
Vice ispettrice |
24.300 |
34.500 |
229 |
Assistente di polizia di 2ª classe |
18.900 |
24.100 |
202 |
Assistente di polizia di 3ª classe |
17.400 |
22.500 |
L'indennità di servizio penitenziario prevista dal
Coefficiente |
Qualifica |
Celibi lire |
Coniugati Lire |
670 |
Ispettore generale e qualifiche corrispondenti |
54.400 |
60.400 |
500 |
Direttore capo e qualifiche corrispondenti - Ispettore tecnico di 1ª classe e qualifiche corrispondenti |
48.800 |
54.200 |
500 |
Ragioniere capo e qualifiche corrispondenti |
41.500 |
46.100 |
402 |
Direttore superiore - Ispettore tecnico e qualifiche corrispondenti |
43.100 |
47.900 |
402 |
Ragioniere principale e qualifiche corrispondenti |
37.400 |
41.600 |
325 |
Direttore e qualifiche corrispondenti |
39.300 |
43.700 |
325 |
1° Ragioniere, censore, capo tecnico principale e qualifiche corrispondenti |
33.400 |
37.100 |
271 |
Vice direttore e qualifiche corrispondenti |
33.700 |
37.500 |
271 |
Ragioniere, censore aggiunto, 1° capo tecnico e qualifiche corrispondenti |
29.300 |
32.600 |
271 |
Archivista capo, aiutante principale e qualifiche corrispondenti |
26.300 |
29.200 |
229 |
Vice direttore aggiunto e qualifiche corrispondenti |
28.100 |
31.200 |
229 |
Ragioniere aggiunto, istitutori, capo tecnico e qualifiche corrispondenti |
25.300 |
28.100 |
229 |
1° Archivista, 1° aiutante e qualifiche corrispondenti |
22.300 |
24.800 |
202 |
Vice ragioniere, istitutore aggiunto, capo tecnico aggiunto e qualifiche corrispondenti |
25.300 |
28.100 |
202 |
Archivista, aiutante di 1ª classe e qualifiche corrispondenti |
22.300 |
24.800 |
180 |
Applicato e aiutante di 2ª classe e qualifiche corrispondenti |
18.200 |
20.200 |
170 |
Impiegato non di ruolo di 1ª categoria |
24.300 |
27.000 |
157 |
Applicato aggiunto, aiutante aggiunto e qualifiche corrispondenti |
18.200 |
20.200 |
155 |
Impiegati non di ruolo di 2ª categoria |
21.200 |
23.600 |
144 |
Impiegati non di ruolo di 3ª categoria |
14.100 |
15.700 |
136 |
Impiegati non di ruolo di 4ª categoria |
11.700 |
13.000 |
L'assegno mensile dell'art. 1 della
Le indennità mensili di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, e sono sospese in tutti i casi di sospensione di questo.
Le indennità stabilite negli articoli precedenti sono corrisposte al personale contemplato negli articoli medesimi nelle misure vigenti al 31 agosto 1962, nel caso in cui esso presti servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla
E' salva la facoltà di rinunziare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennità sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.
La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962.
Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, in lire 730.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate ricavate dal provvedimento riguardante nuove disposizioni per il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione di beni immobili e dell'imposta generale sull'entrata sui pagamenti dei canoni di locazione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della