Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 15/12/1967 |
Numero: | 1262 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 29 giugno 1961, n. 577, e dalla legge 22 marzo 1965, n. 228, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. [3] |
§ 46.8.504 - Legge 15 dicembre 1967, n. 1262. [1]
Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.
(G.U. 3 gennaio 1968, n. 2)
L'art. 2 della
"Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli ed esami tra:
gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;
i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianità di grado nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.
Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e di 38 anni, alla data del bando". [2]
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Comma così modificato dall'art. unico della
[3] Articolo abrogato dall'art. 30 della