§ 46.8.480 - D.M. 31 dicembre 1998, n. 521.
Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:31/12/1998
Numero:521


Sommario
Art. 1.  Finalità degli interventi di protezione sociale.
Art. 2.  Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale.
Art. 3.  Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione.
Art. 4.  Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'Amministrazione.
Art. 5.  Ammissione del personale.
Art. 6.  Norma finale.


§ 46.8.480 - D.M. 31 dicembre 1998, n. 521. [1]

Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti dell'Amministrazione e relative norme d'uso

(G.U. 10 maggio 1999, n. 107)

 

 

     Art. 1. Finalità degli interventi di protezione sociale.

     1. Gli interventi di protezione sociale si inseriscono istituzionalmente nell'attività funzionale delle Forze armate allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psico-fisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale dei dipendenti e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonché di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettività esterna, per il pieno sviluppo della persona umana dedicata al bene comune della difesa della Patria.

     2. A tal fine è consentito al personale militare e civile delle Forze armate, in servizio e non, nonché ai loro familiari, di utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il tempo libero, senza finalità di lucro qualora direttamente gestiti ed all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle strutture militari.

 

          Art. 2. Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale.

     1. Gli interventi di protezione sociale di cui al precedente articolo 1 sono esercitati da organismi all'uopo costituiti nell'ambito dell'amministrazione presso enti, distaccamenti delle Forze armate, in rapporto alla presenza di personale in servizio e cessato dal servizio nonché in altre località che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalità.

     2. In relazione alle specifiche funzioni ed alla natura delle attività da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in:

     a) organismi di supporto logistico: sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, truppa. Hanno la finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle unità, enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unità organiche promuovendo ed alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad attività ricreative sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno;

     b) organismi di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Hanno la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo ed i vincoli di solidarietà militare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio ed in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno;

     c) organismi a connotazione mista: circoli ricreativi dipendenti della Difesa (organismi di supporto logistico o di protezione sociale, a seconda della funzione svolta). Hanno la finalità di costituire comunità sociali presso enti, reparti e stabilimenti con prevalente presenza di personale civile in servizio, stimolando e rafforzando attraverso attività sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate;

     d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche ed ambientali, anche in strutture appartenenti ad enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

     3. La gestione dei citati organismi può essere affidata in concessione ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ovvero ad enti o terzi.

     4. Per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale di tali organismi, l'Amministrazione può provvedere all'esercizio diretto delle attività di protezione sociale mediante organi interni di gestione ed esecuzione presso i comandi/enti/reparti/unità operativi indicati all'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'Arma dei carabinieri, nonché presso i reparti operativi degli Stati maggiori, le unità navali e le accademie/scuole militari. Gli enti che attuano la gestione diretta imputano ai competenti capitoli di bilancio gli oneri relativi all'acquisizione dei beni o servizi, rispettivamente, ceduti o resi agli utenti degli organismi amministrati e, conseguentemente, recuperano dagli utenti stessi i costi vivi dei beni o servizi e, ove previsto, le quote ricognitorie di maggiorazione per il concorso di personale e servizi generali di cui al successivo articolo 3, commi 1 e 2, lettera c). Gli stessi enti, alla fine di ogni mese, versano in tesoreria le somme recuperate imputando, secondo la procedura di rito, a "proventi riassegnabili" gli importi corrispondenti ai suddetti costi vivi ed a "proventi non riassegnabili" quelli relativi alle anzidette quote ricognitorie.

     5. La stessa procedura della gestione diretta può essere attuata anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilità di affidamento ovvero per interruzione o per inadempienza dell'affidatario stesso, presso qualsiasi organismo di protezione sociale.

     6. La costituzione o la soppressione degli organismi di cui al presente articolo è determinata ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, dai capi di Stato maggiore, dal segretario generale e direttore nazionale degli armamenti, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla collocazione ordinativa degli enti interessati.

 

          Art. 3. Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione.

     1. Per l'organizzazione di ciascuno degli organismi di cui al precedente articolo 2, l'amministrazione rende disponibili idonei locali, mezzi, strutture, servizi e impianti in adeguate condizioni d'uso.

     2. Per garantire il funzionamento degli organismi, l'amministrazione assume a proprio carico le spese concernenti:

     a) il mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali assegnati;

     b) la costituzione, il mantenimento in efficienza ed il rinnovo di adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature ed altre pertinenze d'uso;

     c) i servizi generali di funzionamento e pulizia, limitatamente agli organismi di supporto logistico di cui alla lettera a), articolo 2, secondo comma, ed ai circoli ricreativi dipendenti della Difesa, di cui alla lettera c) del citato articolo 2, secondo comma, quando operano con funzioni di supporto logistico. In caso di gestione diretta le somme relative alle quote ricognitorie, come disposto al precedente articolo 2, comma 4, debbono essere aggiunte ai costi vivi dei generi e servizi forniti agli utenti, in ragione del 10% per gli organismi di cui alla lettera b), articolo 2, secondo comma, e per i circoli ricreativi dipendenti della Difesa, quando operano con funzioni di protezione sociale; in ragione del 20% per gli organismi di cui alla lettera d), articolo 2, secondo comma. Tali quote così recuperate dagli utenti debbono essere versate in tesoreria, quali "proventi non riassegnabili".

     3. Possono altresì essere messe a disposizione degli organismi di protezione sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture già in uso all'amministrazione finalizzate per l'esercizio di attività sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero psico-fisico.

     4. Le consistenze ed il valore degli apporti di cui ai precedenti commi, determinati con criteri di funzionalità ed economicità, sono riportati in apposite schede redatte per ciascun organismo all'atto della sua costituzione.

     5. Il Ministero della difesa dispone, nei limiti dei pertinenti capitoli di bilancio, aperture di credito commutabili in quietanze di entrata a favore della contabilità speciale intestata al direttore di amministrazione per le spese di funzionamento di cui al comma 2.

 

          Art. 4. Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'Amministrazione.

     1. I materiali conferiti dall'Amministrazione agli organismi di cui al precedente articolo 2 continuano a rimanere nel carico contabile del consegnatario per debito di vigilanza degli enti/distaccamenti in cui gli stessi sono inseriti. Nello stesso carico confluiscono i materiali comunque pervenuti nel tempo agli organismi stessi.

     2. La gestione è svolta secondo le norme contenute nel titolo XIII del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 e nel libro VII delle relative istruzioni amministrative e contabili, approvate con decreto interministeriale 22 dicembre 1977.

     3. Ciascun organismo è dotato di un registro in cui sono elencati i materiali costituenti apporti dell'amministrazione.

     4. Gli organismi di protezione sociale sono autorizzati a ricevere in comodato d'uso con il vincolo della destinazione specifica, da soggetti giuridici diversi dall'amministrazione, beni mobili adeguati alle proprie esigenze mediante apposito atto negoziale. Tali materiali sono iscritti in un registro e sono tenuti distinti per soggetto giuridico proprietario. Le spese di conservazione, manutenzione e riparazione del predetto materiale sono assunte a carico dell'amministrazione.

     5. Qualora la gestione sia affidata in concessione, la consegna dei materiali, costituenti apporti dell'Amministrazione o ricevuti in comodato d'uso, dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, per l'amministrazione, e dall'affidatario o da un suo rappresentante.

     6. Il concessionario assume l'obbligo della restituzione, in qualsiasi momento di tutto il materiale ricevuto nella stessa condizione d'uso originaria rimanendo a proprio carico eventuali spese per la rimessa in pristino. La riconsegna dei materiali dovrà risultare da apposito verbale.

 

          Art. 5. Ammissione del personale.

     1. Alle attività degli organismi di cui all'articolo 2 ha titolo a partecipare prioritariamente, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa nonché il personale militare cessato dal servizio permanente e quello civile di ruolo collocato in pensione, compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari.

     2. Sono ammessi a partecipare, secondo la categoria di appartenenza, anche il coniuge superstite del suddetto personale, ove non abbia contratto nuove nozze, e gli orfani minorenni del personale stesso.

     3. In relazione alle finalità e compatibilmente con la ricettività, possono essere ammessi alla frequenza di ciascun organismo il personale cessato dal servizio, nonché autorità e persone con particolari titoli di benemerenza inerenti alla propria attività di impegno civile o professionale di interesse militare, con le modalità stabilite dagli statuti che saranno emanati dai singoli organismi.

 

          Art. 6. Norma finale.

     1. Il decreto interministeriale 5 febbraio 1997, n. 209, è abrogato e sostituito dal presente provvedimento che entra in vigore il giorno della pubblicazione.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.