Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 07/06/1990 |
Numero: | 144 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 3. 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 19 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituita dalla seguente (Omissis) |
Art. 4. 1. Gli ufficiali della Marina militare piloti di complemento del Corpo di stato maggiore in ferma sessennale, in servizio da almeno cinque anni o in congedo da non più [...] |
Art. 5. 1. Le unità di ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da avviare ai corsi di pilotaggio saranno contenute nell'ambito del contingente di forza [...] |
§ 46.8.443 - Legge 7 giugno 1990, n. 144. [1]
Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare.
(G.U. 13 giugno 1990, n. 136)
1. Il primo comma dell'art. 1 della
1. Il comma 1 dell'art. 18 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 19 della
1. Gli ufficiali della Marina militare piloti di complemento del Corpo di stato maggiore in ferma sessennale, in servizio da almeno cinque anni o in congedo da non più di tre anni, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti per il pilotaggio degli aeromobili militari, possono transitare nel Corpo delle capitanerie di porto indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile, emana, nei limiti dei posti da mettere annualmente a concorso, distinti bandi per titoli, per il reclutamento dei sottotenenti di vascello da immettere nel ruolo speciale, e per titoli ed esami, per il reclutamento dei sottotenenti di vascello da immettere nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.
1. Le unità di ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da avviare ai corsi di pilotaggio saranno contenute nell'ambito del contingente di forza bilanciata degli ufficiali piloti di complemento stabilito con l'ultima legge di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del