Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 18/03/1983 |
Numero: | 290 |
Sommario |
Art. 1. La nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi - direttore del Corpo musicale della Marina militare è conferita [...] |
Art. 2. Le prove scritte consistono nei seguenti tre lavori su temi dati dalla commissione esaminatrice |
Art. 3. La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo per banda |
Art. 4. La prova orale consiste in interrogazioni |
Art. 5. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa ed è composta |
Art. 6. La commissione esaminatrice, sulla base di criteri preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito verbale, procederà alla valutazione dei titoli, [...] |
Art. 7. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia |
§ 46.8.419 - D.P.R. 18 marzo 1983, n. 290. [1]
Approvazione dei programmi e delle modalità delle prove di esame, dei criteri di valutazione dei titoli e della composizione della commissione esaminatrice dei concorsi per la nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo del Corpo musicale della Marina militare.
(G.U. 17 giugno 1983, n. 165)
La nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi - direttore del Corpo musicale della Marina militare è conferita in seguito a concorso per titoli ed esami. Gli esami constano di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.
Le prove scritte consistono nei seguenti tre lavori su temi dati dalla commissione esaminatrice:
a) prima prova: sviluppo su due o più pentagrammi, quale guida strumentale, di una marcia militare, funebre, eroica, trionfale;
b) seconda prova: composizione di una fuga a quattro voci;
c) terza prova: riduzione per banda di un brano di musica composto originariamente per pianoforte od organo.
Per lo svolgimento dei lavori relativi a ciascuna delle tre prove sono assegnate diciotto ore.
Dopo le prime otto ore i candidati possono chiedere di sospendere le prove per un periodo massimo di due ore da trascorrere in apposito locale sotto la vigilanza del personale addetto a tale compito e con l'obbligo di non comunicare in alcun modo tra di loro. Il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte è prorogato, per coloro che fruiscono della sospensione, di un tempo pari a quello durante il quale le prove sono state sospese.
La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo per banda.
La durata massima è stabilita in un'ora.
Il pezzo da concertare e dirigere è estratto a sorte dal candidato da un'urna contenente un numero di titoli di brani musicali corrispondenti al doppio dei concorrenti chiamati a sostenere la prova in ogni seduta ed è dato in preventiva visione al candidato, introdotto nella sala di esame, per un congruo periodo di tempo stabilito dalla commissione esaminatrice.
La prova orale consiste in interrogazioni:
a) sulla organizzazione di complessi bandistici e di fanfare e sul loro sviluppo storico;
b) sulla tecnica degli strumenti di banda.
Il tempo massimo stabilito per la prova orale è di trenta minuti.
La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa ed è composta:
a) da un ufficiale ammiraglio di qualsiasi Corpo della Marina militare, presidente;
b) da quattro membri tecnici di cui:
un professore della scuola di composizione presso un conservatorio di musica statale o pareggiato;
un direttore d'orchestra;
due maestri specializzati nella tecnica per banda.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa della settimana qualifica funzionale.
La commissione esaminatrice, sulla base di criteri preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito verbale, procederà alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a venti.
Sono ammessi agli esami i candidati che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli, un punteggio complessivo non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).
Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione esaminatrice attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; la somma dei punti attribuiti da ciascun membro divisa per il numero dei membri costituisce il punto di merito della prova.
Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).
Consegue l'idoneità nell'esame pratico il concorrente che riporta nella prova pratica un punto non inferiore a 14/20 (quattordici ventesimi).
Consegue l'idoneità nella prova orale il concorrente che riporta un voto finale non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).
La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione esaminatrice sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei punti riportati nelle prove scritte, il punto riportato nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale.
A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del
Il
[1] Abrogato dall'art. 2269 del