§ 84.1.369 - D.M. 21 luglio 2026, n. 161.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante regolamento concernente la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:21/07/2026
Numero:161


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101


§ 84.1.369 - D.M. 21 luglio 2026, n. 161.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

(G.U. 16 settembre 2026, n. 215)

 

     IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

 

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante «Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE»;

     Visto in particolare l'articolo 39, comma 2, quinto periodo, del predetto decreto legislativo n. 128 del 2016, che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito di disciplinare le modalità secondo cui sono effettuati i controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo stesso delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione del mercato e di quelle messe in esercizio;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»;

     Visto il decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio», che modifica il citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;

     Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, che demanda al Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione di un apposito decreto di modifica del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101;

     Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 giugno 2025, n. 115 «Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»;

     Visto in particolare l'ultimo periodo, del numero 1), della lettera b), del comma 8-bis, dell'articolo 3 decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, come introdotto dal decreto ministeriale 6 giugno 2025, n. 115, in cui è indicato che «Il cavo di ricarica, conforme all'Allegato I-bis, parte I, punto 2, del decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano esse con dispositivo di ricarica che senza»;

     Vista la Comunicazione della Commissione europea (C/2024/2997) recante «Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato» in cui, in particolare per la domanda 34), afferma che i requisiti di cui all'articolo 3-bis della Direttiva (UE) 2014/53 come introdotto dalla Direttiva (UE) 2022/2380 sulle apparecchiature radio non si applicano anche al cavo di ricarica staccabile;

     Ritenuto necessario allineare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101 alle disposizioni della Comunicazione della Commissione europea (C/2024/2997) e, nello specifico, alla risposta alla domanda n. 34), così da soddisfare al contempo l'esigenza di maggior chiarezza in merito agli obblighi in capo agli operatori economici;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2026;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 25 febbraio 2026 e successiva presa d'atto della Presidenza del 19 giugno 2026;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101

     1. L'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 8-bis, lettera b), numero 1), del D.M. 7 aprile 2017, n. 101 del Ministro dello sviluppo economico, come introdotto dal decreto ministeriale 6 giugno 2025, n. 115, è sostituito dal seguente «È lasciata facoltà all'operatore economico se includere il cavo di ricarica conforme al paragrafo 2 della Parte I dell'Allegato I-bis al decreto, nelle confezioni con o senza il dispositivo di ricarica;».

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2026  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1109