| Settore: | Normativa europea |
| Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
| Capitolo: | 3.6 appalti pubblici |
| Data: | 22/10/2025 |
| Numero: | 2150 |
| Sommario |
| Art. 1. |
| Art. 2. |
§ 3.6.93 - Regolamento 22 ottobre 2025, n. 2150.
Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027
(G.U.U.E. 23 ottobre 2025)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
considerando quanto segue:
(1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore sia superiore o uguale agli importi («soglie») stabiliti nell'accordo stesso, che sono espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione deve verificare ogni due anni che le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo. Dato che le soglie calcolate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE sono diverse dalle soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva, tali soglie dovrebbero essere riviste.
(3) L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Di conseguenza, le soglie per il periodo 2026-2027 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:
(1) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «432 000 EUR»;
(2) alla lettera b), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj.
(2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115(1)/oj).
(3) Protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/oj).