| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Basilicata |
| Materia: | 5. sviluppo sociale |
| Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
| Data: | 24/03/2026 |
| Numero: | 5 |
| Sommario |
| Art. 1. Finalità |
| Art. 2. Principio di neutralità competitiva |
| Art. 3. Definizioni e oggetto |
| Art. 4. Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative |
| Art. 5. Principio di proporzionalità amministrativa |
| Art. 6. Enti del Terzo Settore e altri enti senza fine di lucro |
| Art. 7. Centro Servizi per il Volontariato Basilicata e reti associative |
| Art. 8. Consulta regionale del Terzo settore |
| Art. 9. Compiti della Consulta regionale del Terzo settore |
| Art. 10. Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale |
| Art. 11. Principi comuni |
| Art. 12. Registro pubblico digitale dell’amministrazione condivisa |
| Art. 13. Sistema regionale di valutazione dell’impatto sociale |
| Art. 14. Sistema di qualificazione e affidabilità degli Enti del Terzo Settore |
| Art. 15. Co-programmazione |
| Art. 16. Principi in tema di procedimento di co-programmazione |
| Art. 17. Co-progettazione |
| Art. 18. Principi in tema di procedimento di co-progettazione |
| Art. 19. Convenzioni nelle materie di competenza regionale |
| Art. 20. Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell’articolo 70 del D.Lgs. n. 117/2017 |
| Art. 21. Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 117/2017 |
| Art. 22. Forme speciali di partenariato con Enti del Terzo Settore in attuazione dell’articolo 89, comma 17, del D.Lgs. n. 117/2017 |
| Art. 23. Partenariati territoriali per l’innovazione sociale e produttiva |
| Art. 24. Accesso al Fondo Sociale Europeo |
| Art. 25. Fondo regionale per l’innovazione sociale |
| Art. 26. Rete regionale dell’economia sociale e dell’impatto |
| Art. 27. Strumenti di finanza sociale e a impatto |
| Art. 28. Crowdfunding civico |
| Art. 29. Sperimentazione normativa in materia di innovazione sociale |
| Art. 30. Monitoraggio e valutazione indipendente |
| Art. 31. Clausola di revisione |
| Art. 32. Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 |
| Art. 33. Abrogazioni |
| Art. 34. Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 35. Entrata in vigore |
§ 5.2.106 - L.R. 24 marzo 2026, n. 5.
Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore lucano
(B.U. 24 marzo 2026, n. 14 Speciale)
CAPO I
Finalità e principi
Art. 1. Finalità
1. La Regione Basilicata riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma 4, della Costituzione e degli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale.
2. La Regione riconosce e promuove il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell’articolo 4
3. La presente legge, nell’ambito delle competenze regionali, disciplina strumenti, procedure e modalità attuative finalizzate a rendere effettivi i principi del Codice del Terzo Settore, favorendo il rafforzamento strutturale, organizzativo ed economico degli Enti del Terzo Settore operanti nel territorio regionale.
4. La Regione riconosce e valorizza:
a) gli Enti del Terzo Settore di cui al
b) le Imprese sociali coerentemente con il
5. La Regione, in attuazione dell’articolo 4, commi 6 e 7, dello Statuto, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
6. L’attuazione degli istituti di amministrazione condivisa disciplinati dalla presente legge avviene nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e concorrenza, nonché in coerenza con la normativa vigente in materia di contratti pubblici, ferma restando la distinzione tra istituti collaborativi e affidamenti a prestazioni corrispettive.
7. La Regione riconosce altresì il valore fondamentale del volontariato e della mutualità, quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all’interno della comunità.
8. La Regione riconosce nell’amministrazione condivisa una delle modalità di esercizio di funzioni amministrative nel rispetto dei principi della
9. La Regione, nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni.
10. La Regione promuove l’economia sociale e coordina le finalità della presente legge con le norme che regolano il sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Art. 2. Principio di neutralità competitiva
1. L’attuazione della presente legge avviene nel rispetto del principio di neutralità competitiva tra operatori economici, evitando distorsioni del mercato e garantendo condizioni eque di accesso alle opportunità pubbliche.
2. Le misure di sostegno eventualmente rivolte a soggetti operanti in ambiti economicamente rilevanti sono applicate in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 3. Definizioni e oggetto
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) amministrazione condivisa: un modello di azione amministrativa fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, che si svolge ai sensi dell’articolo 55 del
b) attività di interesse generale: le attività svolte senza scopo di lucro definite come tali ai sensi dell’articolo 5 del
c) Enti del Terzo Settore: i soggetti di cui all’articolo 4 del
d) amministrazione procedente: i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c);
e) prestazione corrispettiva: attività o servizio reso a fronte di un corrispettivo determinato prevalentemente in funzione della quantità o della qualità delle prestazioni richieste dall’amministrazione, tale da configurare un affidamento di servizi soggetto alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.
2. Ai fini della presente legge sono soggetti dell’amministrazione condivisa:
a) gli Enti del Terzo Settore;
b) la Regione ed i suoi enti dipendenti e strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale;
c) gli enti locali, singoli e associati, i propri enti dipendenti e strumentali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.
3. La presente legge, in attuazione e in armonia con le norme di cui al
a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli Enti del Terzo Settore e le altre formazioni sociali di cui all’articolo 1, comma 1;
b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il Terzo settore, nel suo complesso;
c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.
4. Ai fini dell’attuazione della presente legge, la Regione supporta gli enti locali, singoli e associati, anche mediante l’emanazione di linee guida, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) di cui all’art.78 dello Statuto regionale.
Art. 4. Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative
1. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell’esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, del volontariato di cui all’articolo 17 del
2. Gli enti di cui al comma 1, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione.
3. Il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore avviene in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento.
Art. 5. Principio di proporzionalità amministrativa
1. Nell’attuazione della presente legge la Regione e gli enti pubblici applicano il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione organizzativa, alla capacità amministrativa e al valore economico dei progetti presentati dagli Enti del Terzo Settore.
2. Gli atti attuativi prevedono modalità semplificate per gli enti di minori dimensioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo.
Art. 6. Enti del Terzo Settore e altri enti senza fine di lucro
1. Ai fini della presente legge si considerano Enti del Terzo Settore i soggetti di cui all’articolo 4 del
2. Le attività di interesse generale individuate all’articolo 5 del
3. Resta fermo quanto previsto dalla
4. La Regione riconosce e valorizza il ruolo dell’imprenditoria sociale e della cooperazione sociale quali soggetti economici e sociali strategici per la produzione di servizi di interesse generale, lo sviluppo dell’occupazione e la coesione territoriale.
5. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l’operatività delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 118, comma 4, della Costituzione, ancorché non iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
6. Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell’ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
7. La Regione promuove, inoltre, la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal
Art. 7. Centro Servizi per il Volontariato Basilicata e reti associative
1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all’articolo 4, comma 1 riconoscono il ruolo del Centro Servizi per il Volontariato (CSV) Basilicata, accreditato ai sensi dell’articolo 61 del
2. La Regione promuove il ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’articolo 41 del
3. Nel riconoscimento del ruolo del Centro Servizi per il Volontariato e delle reti associative è in ogni caso garantito il principio del pluralismo, assicurando pari dignità alle realtà territoriali e alle organizzazioni di minori dimensioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, evitando posizioni di vantaggio non giustificate da criteri oggettivi.
4. La Regione, in particolare, promuove le articolazioni regionali delle reti associative nazionali in relazione alle seguenti funzioni:
a) coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché la rappresentanza di bisogni e le proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;
b) condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull’intero territorio regionale;
c) attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza regionale;
d) attività di consulenza tecnica e supporto agli Enti del Terzo Settore, in ordine all’attuazione della riforma di cui al
5. Fatte salve le prerogative di cui all’articolo 63 del
a) supportare la costruzione di partnership fra Enti del Terzo Settore nonché il monitoraggio e l’assistenza tecnica alle progettazioni finanziate a valere su fondi regionali e nazionali;
b) promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare fra ragazze e ragazzi, e il protagonismo giovanile nel Terzo settore, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative;
c) attivare e sensibilizzare le risorse di volontariato presenti sul territorio, anche nei casi di situazioni straordinarie ed emergenziali, e svolgere funzioni di raccordo e facilitazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in una logica di promozione del welfare di comunità;
d) erogare formazione e consulenza agli Enti del Terzo Settore in ordine all’attuazione della riforma di cui al
e) collaborare con l’ente maggiormente rappresentativo degli Enti del Terzo Settore nella regione Basilicata (individuata, ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera b) del
f) collaborare con gli uffici regionali nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.
CAPO II
Raccordo fra Regione ed Enti del Terzo Settore
Art. 8. Consulta regionale del Terzo settore
1. Il raccordo fra Regione ed Enti del Terzo Settore si realizza con l’istituzione della Consulta regionale del Terzo settore, di seguito denominata ‘Consulta’.
2. La Consulta è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
3. La Consulta regionale del Terzo settore è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è composta dai seguenti membri:
a) sette rappresentanti designati dall’ente maggiormente rappresentativo degli Enti del Terzo Settore nella regione Basilicata (individuata, ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera b) del
b) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani di Basilicata (ANCI) e due rappresentanti dell’Unione Province Italiane di Basilicata (UPI Basilicata), uno per la provincia di Potenza e uno per la Provincia di Matera;
c) un rappresentante dell’Ufficio RUNTS, individuato dal Direttore Generale della Presidenza della Giunta;
d) un rappresentante designato dal Centro Servizi per il Volontariato Basilicata accreditato di cui all’articolo 7, senza diritto di voto.
4. I rappresentanti della cooperazione sociale e dell’impresa sociale presenti nella Consulta regionale del Terzo settore sono individuati tra gli organismi di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentativi a livello regionale, ai sensi della
5. La composizione della Consulta può essere integrata, con D.P.G.R. e su indicazioni della stessa Consulta, con un massimo di altri due rappresentanti degli altri Enti del Terzo Settore iscritti nelle specifiche sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 46 del
6. Nelle more dell’eventuale adozione del provvedimento di cui al comma 5, la Consulta è operativa con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 3, lettere da a) fino a d).
7. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.
8. I membri durano in carica per l’intera legislatura regionale e restano in carica fino alla nomina della nuova Consulta.
9. La Consulta ha sede presso l’amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio funzionamento entro sessanta giorni dal suo insediamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di Enti del Terzo Settore. Il regolamento disciplina, altresì, l’istituzione di una Cabina di regia regionale con funzioni di coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio dei procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, al fine di garantire uniformità applicativa sul territorio regionale.
10. Il calendario delle sedute, gli ordini del giorno, i verbali e i pareri della Consulta sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
11. I pareri della Consulta, quando richiesti, sono obbligatori ma non vincolanti e sono resi entro venti giorni dalla richiesta; decorso tale termine l’amministrazione può procedere prescindendo dal parere.
Art. 9. Compiti della Consulta regionale del Terzo settore
1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri facoltativi sulle proposte di atti normativi e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di Terzo settore per le attività indicate dall’articolo 5 del
b) promuove ricerche e indagini sul Terzo settore nel territorio della Regione Basilicata;
c) collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi e di atti normativi concernenti i rapporti fra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni;
d) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull’applicazione della presente legge;
e) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli Enti del Terzo Settore e le altre formazioni sociali.
2. Le attività di cui al comma 1 sono espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
CAPO III
Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione
Art. 10. Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale
1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del
2. Qualora, nelle materie di competenza regionale, gli enti pubblici di cui all’articolo 4, comma 1, intendano avvalersi dell’attività di volontariato svolta da singoli con i caratteri dell’occasionalità, accessorietà e totale gratuità in forma autonoma, determinano preventivamente le modalità di accesso e di svolgimento, disciplinando almeno i seguenti aspetti:
a) l’istituzione, in ciascun ente di cui all’articolo 4, comma 1, di un apposito registro dei volontari individuali;
b) le attività di interesse generale da svolgere, compatibili con i caratteri propri dell’attività di volontariato individuale;
c) i requisiti che i volontari individuali debbono possedere, correlati alle attività da svolgere e definiti secondo criteri non discriminatori, tenendo conto della necessaria idoneità psico-fisica ed attitudinale;
d) le modalità di espressione del consenso allo svolgimento dell’attività da parte dei volontari individuali;
e) le modalità di cancellazione dal registro, con la garanzia di rinuncia incondizionata alla disponibilità manifestata dal volontario, senza la possibilità di prevedere alcuna misura sanzionatoria;
f) l’obbligo di vigilare costantemente sull’incolumità dei volontari individuali e di adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale, nonché di comunicare ogni rischio connesso all’attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione.
3. L’istituzione e la gestione dei registri dei volontari individuali avvengono nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, secondo criteri di minimizzazione dei dati e per il tempo strettamente necessario alle finalità di cui al presente articolo. In ogni caso il volontariato individuale non può essere utilizzato per sostituire prestazioni lavorative o professionali ordinariamente necessarie allo svolgimento di funzioni e servizi pubblici.
4. Fatte salve le specifiche discipline di settore, la Regione promuove la collaborazione fra il volontariato individuale e il volontariato organizzato e favorisce il consolidamento delle attività di volontariato di cui al comma 2, anche attraverso l’evoluzione in una forma organizzata secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del
5. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al
CAPO IV
Rapporti fra Enti del Terzo Settore e pubblica amministrazione
Art. 11. Principi comuni
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 4, comma 1, promuovono, anche su iniziativa degli Enti del Terzo Settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo Settore e, oltre a quanto previsto dai successivi articoli da 15 a 26, nel rispetto dei seguenti principi comuni:
a) i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
b) i procedimenti amministrativi si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal
c) le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo Settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche in ogni caso garantiscono condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli Enti del Terzo Settore;
d) al verificarsi dei presupposti previsti dalla disciplina statale di settore, le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo Settore prevedono il ricorso a forme e modalità di valutazione dell’impatto, anche di tipo sociale, generato dalle attività medesime sulle comunità locali di riferimento, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 7 della
e) le attività di interesse generale, svolte ai sensi del presente Titolo, sono considerate ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale, previste dalla disciplina vigente, e dei relativi aggiornamenti; in particolare, possono essere coordinate con la programmazione pluriennale dei contratti pubblici, nonché con l’approvazione degli strumenti di programmazione della valorizzazione ed affidamento dei beni pubblici, previsti dalla disciplina di settore;
f) le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo Settore si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari.
2. Le attività indicate dall’articolo 5 del
3. Al fine di assicurare livelli ulteriori di trasparenza e di pubblicità, relativi alle attività di interesse generale, messe in atto per effetto della collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo Settore, le amministrazioni procedenti, ferma restando la disciplina in materia di trasparenza amministrativa, possono prevedere all’interno del proprio sito istituzionale una modalità specifica di evidenziazione con la denominazione “Amministrazione condivisa”.
4. In coerenza con gli elementi costitutivi dell’amministrazione condivisa, quale comunanza di scopo e attivazione di forme di collaborazione per la realizzazione di attività di interesse generale rivolte alla comunità locale, e al fine di promuovere l’attuazione delle finalità previste dalla presente legge, le amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, possono istituire “Punti di contatto per l’Amministrazione condivisa” all’interno di spazi, luoghi e immobili, pubblici e privati, aperti e accessibili al pubblico, nei quali fornire agli interessati informazioni in relazione alle attività di interesse generale attive, comprese le forme di raccolta fondi e altre forme di opportunità e di partenariati speciali, attivabili ai sensi del presente Titolo, avvalendosi anche del CSV e delle reti associative presenti sul territorio regionale, nonché delle centrali cooperative e delle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative a livello regionale. I punti di contatto svolgono funzioni di informazione, orientamento tecnico, supporto alla progettazione e facilitazione dei rapporti tra Enti del Terzo Settore e pubbliche amministrazioni. I rappresentanti della cooperazione sociale e dell’impresa sociale presenti nella Consulta regionale del Terzo settore sono individuati tra gli organismi di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentativi a livello regionale ai sensi della
5. Ai fini dell’attuazione della presente legge la Regione:
a) supporta gli enti locali, singoli e associati, anche mediante l’emanazione di linee guida, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) di cui all’art.78 dello Statuto regionale;
b) promuove percorsi di formazione e partecipativi, per permettere ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, di realizzare i percorsi di amministrazione condivisa, osservarne le evoluzioni, garantire l’analisi dei risultati anche ex-post, da condividere successivamente nell’ambito delle sedi di rappresentanza del terzo settore e di confronto di cui al Titolo II.
6. La Regione promuove altresì iniziative di formazione e di divulgazione rivolte agli enti locali e agli Enti del Terzo Settore, riguardanti le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, previsti dal
Art. 12. Registro pubblico digitale dell’amministrazione condivisa
1. È istituito, presso il competente ufficio regionale, un Registro pubblico digitale dell’amministrazione condivisa.
2. Nel Registro sono pubblicati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali:
a) gli avvisi e gli atti di avvio dei procedimenti;
b) i criteri di partecipazione e valutazione;
c) gli esiti, i verbali essenziali e gli atti conclusivi;
d) le convenzioni e gli eventuali contributi o vantaggi economici;
e) le rendicontazioni e le valutazioni di impatto.
3. Il Registro è accessibile dal sito istituzionale regionale e aggiornato con continuità.
Art. 13. Sistema regionale di valutazione dell’impatto sociale
1. La Regione promuove l’adozione di metodologie standardizzate di valutazione dell’impatto sociale degli interventi realizzati nell’ambito della presente legge.
2. Con deliberazione della Giunta sono definiti indicatori minimi, modelli di rendicontazione e strumenti di monitoraggio proporzionati alla dimensione dei progetti.
3. La valutazione dell’impatto è utilizzata ai fini del miglioramento delle politiche pubbliche e non costituisce onere sproporzionato per gli enti di minori dimensioni.
Art. 14. Sistema di qualificazione e affidabilità degli Enti del Terzo Settore
1. La Regione promuove sistemi volontari di qualificazione e attestazione dell’affidabilità organizzativa e gestionale degli Enti del Terzo Settore, basati su criteri oggettivi di trasparenza, esperienza, capacità amministrativa e impatto sociale.
2. I sistemi di cui al comma 1 non costituiscono requisito di accesso ai procedimenti previsti dalla presente legge, ma possono essere valorizzati nei criteri di valutazione, nel rispetto della parità di trattamento e senza determinare effetti escludenti o restrittivi della partecipazione.
3. Le modalità attuative sono definite con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione della Consulta.
Art. 15. Co-programmazione
1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l’autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all’articolo 4, comma 1, assicurano il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore anche mediante l’attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell’articolo 55 del
2. Le modalità attuative di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 16 della presente legge, in coordinamento con la programmazione generale.
3. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili anche ai fini della loro allocazione negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nei documenti di pianificazione dell’ente.
4. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi e i bisogni rappresentati dagli Enti del Terzo Settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell’offerta sociale, assumono eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.
Art. 16. Principi in tema di procedimento di co-programmazione
1. I procedimenti di co-programmazione sono regolamentati con deliberazione di Giunta regionale, sentito l’Ufficio RUNTS, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
a) la volontà dell’amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;
b) all’esito dell’atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l’oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli Enti di Terzo Settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli Enti di Terzo Settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l’oggetto dell’avviso;
c) l’avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell’ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni, elevato di regola a trenta giorni quando l’oggetto del procedimento risulti complesso o interessi più ambiti territoriali, salvo motivate ragioni di urgenza;
d) l’avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli Enti del Terzo Settore;
e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l’emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;
f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell’amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.
2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell’ambito della propria autonomia regolamentare.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 4, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell’attività di co-programmazione.
Art. 17. Co-progettazione
1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli Enti del Terzo Settore, che possono esserne promotori, i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, possono attivare, nell’ambito di attività di interesse generale e nell’esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del
2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra Enti del Terzo Settore ed enti di cui all’articolo 4, comma 1, per la definizione e l’eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.
3. Nell’ambito della co-progettazione, gli Enti del Terzo Settore e i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.
4. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, possono concorrere anche mediante contributi ai sensi dell’articolo 12 della
5. La co-progettazione può avere a oggetto anche l’uso e la valorizzazione di beni pubblici non utilizzati per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, comprese le attività di raccolta fondi e finanziamento di attività di interesse generale, nelle forme e con le modalità previste dal
6. Le amministrazioni di cui all’articolo 4, comma 1, detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.
7. Gli Enti del Terzo Settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare.
Art. 18. Principi in tema di procedimento di co-progettazione
1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) gli enti pubblici avviano i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi di cui alla
b) gli enti pubblici pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti, tenendo conto della natura specifica del procedimento:
- le finalità, l’oggetto della procedura e il relativo quadro economico;
- i criteri di selezione, le modalità di cofinanziamento, le regole di rendicontazione e le procedure di valutazione;
- la durata del partenariato;
- le modalità e il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché la eventuale possibilità per l’amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;
- l’eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto; in quest’ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali e con lo scopo di accrescere l’impatto dell’attività di interesse generale attivata dal partenariato;
- i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura a evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;
- la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla co- gestione del servizio;
- criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo, tenendo conto della qualità;
c) l’avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell’ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque non inferiore a quindici giorni;
d) l’amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall’avviso;
e) gli enti pubblici, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell’attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;
f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli Enti del Terzo Settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all’eventuale sottoscrizione di una o più convenzioni per la disciplina del rapporto di partenariato.
2. In caso di valutazione comparativa delle proposte, l’amministrazione assicura la tracciabilità del procedimento, acquisisce le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei soggetti incaricati della valutazione e pubblica l’esito con i relativi criteri applicati e i punteggi attribuiti.
3. I procedimenti di co-progettazione nella forma dell’accreditamento si svolgono, oltre a quanto previsto dal comma 1, nel rispetto dei seguenti principi:
a) autonomia organizzativa e regolamentare dell’amministrazione procedente;
b) pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;
c) coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;
d) rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, della
e) disciplina delle ipotesi di risoluzione del rapporto di collaborazione per effetto del venir meno dell’accreditamento.
4. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 3 nell’ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.
Art. 19. Convenzioni nelle materie di competenza regionale
1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n..117/2017, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell’articolo 56 del
2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, motivano tale aspetto all’avvio delle procedure per l’individuazione dell’ente con il quale stipulare la convenzione.
3. La scelta della convenzione è preceduta da un’istruttoria comparativa, resa pubblica, che dia conto dei motivi della maggiore convenienza sociale ed economica rispetto al ricorso al mercato, degli standard di qualità e continuità del servizio e delle misure di tutela degli utenti.
4. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione.
Art. 20. Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell’articolo 70 del
1. Gli enti di cui all’articolo 4, comma 1, possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli Enti del Terzo Settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 70 del
2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli Enti del Terzo Settore, gli enti di cui all’articolo 4, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli Enti del Terzo Settore. É fatta salva la possibilità per gli Enti del Terzo Settore di richiedere agli enti di cui all’articolo 4, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste, gli enti di cui all’articolo 4, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell’esigenza di favorire le attività di interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.
Art. 21. Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell’articolo 71 del
1. Ai sensi dell’articolo 71 del
2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.
3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli Enti del Terzo Settore, gli enti di cui all’articolo 4, comma 1, provvedono annualmente alla redazione di un elenco di beni mobili e immobili, reso pubblico anche in forma telematica.
4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento i criteri e le procedure per l’attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell’attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili.
5. La concessione in comodato avviene mediante avviso pubblico e criteri predeterminati. L’atto di concessione indica obiettivi, attività e risultati attesi, nonché le modalità di verifica periodica. È prevista la revoca in caso di mancato avvio delle attività entro un termine congruo, di inattività protratta o di grave inadempimento degli obblighi assunti.
Art. 22. Forme speciali di partenariato con Enti del Terzo Settore in attuazione dell’articolo 89, comma 17, del
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi e i criteri espressi nel documento di economia e finanza regionale, provvede ad individuare le forme speciali di partenariato di cui all’articolo 89, comma 17, del
2. Nel medesimo provvedimento sono definiti, in particolare, le modalità operative, i criteri per l’elaborazione e svolgimento delle procedure semplificate di cui all’articolo 151, comma 3, del
3. Nel provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale garantisce, in ogni caso, pubblicità, trasparenza, criteri di selezione predeterminati, tracciabilità delle fasi procedimentali, rendicontazione e valutazione dei risultati, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di cui all’articolo 1.
Art. 23. Partenariati territoriali per l’innovazione sociale e produttiva
1. La Regione Basilicata promuove partenariati territoriali finalizzati alla realizzazione di progetti di interesse generale che integrino interventi sociali, innovazione tecnologica, sviluppo occupazionale, rigenerazione territoriale e sostenibilità ambientale.
2. Ai partenariati possono partecipare, nel rispetto delle rispettive normative di settore:
a) Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
b) imprese e loro forme associative;
c) enti pubblici;
d) università, enti di ricerca e soggetti dell’innovazione.
3. La partecipazione delle imprese avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, neutralità competitiva e compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
4. I partenariati sono attivati mediante procedure ad evidenza pubblica e sono orientati alla generazione di impatto sociale misurabile.
5. La Regione definisce con deliberazione della Giunta linee guida operative uniformi.
Art. 24. Accesso al Fondo Sociale Europeo
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 69 (Accesso al Fondo Sociale Europeo) del D.Lgs. n.117/2017, nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e degli altri finanziamenti europei, in relazione alle attività di interesse generale, di cui agli articoli 5 e 6 del
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate nell’ambito dei procedimenti di amministrazione condivisa, di cui al presente Titolo, nonché per la valorizzazione di beni pubblici.
3. Le risorse di cui al comma 1, oltre agli strumenti previsti dai regolamenti sui fondi europei, possono essere utilizzati per promuovere forme speciali di partenariato ed azioni sociali innovative, quali espressione di innovazione sociale aperta, nonché per attivare l’utilizzo, anche sperimentale, degli strumenti di finanza ad impatto.
4. Ai fini della presente legge, per strumenti di finanza ad impatto si intende l’insieme di relazioni finanziarie in cui i diversi attori, pubblici e privati, intenzionalmente collaborano per la generazione di impatto sociale e ambientale positivo. Tali strumenti si fondano sulla misurabilità e addizionalità dell’impatto e prevedono che i flussi finanziari fra gli attori coinvolti siano subordinati alle evidenze di impatto.
Art. 25. Fondo regionale per l’innovazione sociale
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito, a valere sulle risorse di cui all’articolo 24 e su altri programmi operativi regionali, ove compatibili, un apposito e distinto fondo pluriennale per l’innovazione sociale, con l’obiettivo di favorire la collaborazione fra enti locali, singoli e associati, Enti del Terzo Settore e altri enti pubblici e privati. Il fondo è essenzialmente destinato a promuovere progetti volti a:
a) favorire la convivenza e l’integrazione sociale;
b) contrastare e prevenire le cause di disagio sociale, individuale e familiare, derivante da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche;
c) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro e garantire il raggiungimento di pari opportunità;
d) favorire e supportare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari;
e) favorire il rafforzamento organizzativo degli ETS, lo sviluppo di reti e partenariati, l’accesso al credito e agli strumenti finanziari, anche a valere su bandi pubblici, l’innovazione sociale e imprenditoriale del Terzo Settore.
2. Nella valutazione dei progetti e nella programmazione degli interventi la Regione può prevedere meccanismi premiali basati sul raggiungimento di risultati misurabili in termini di impatto sociale, occupazionale o territoriale.
3. I beneficiari del fondo sono gli Enti del Terzo Settore e gli enti locali, singoli e associati.
4. Il fondo è destinato altresì a finanziare le iniziative collaborative i cui obiettivi sono rivolti verso esigenze sociali con l’aspettativa esplicita di un impatto sociale intenzionale e misurabile. In fase di prima attuazione il fondo potrà inoltre essere destinato a supporto della progettazione di processi e strumenti di valutazione di impatto da parte degli Enti del Terzo Settore.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con propri atti definisce annualmente gli ambiti di intervento, le caratteristiche delle progettualità di innovazione sociale e i relativi criteri di misurabilità dell’impatto sociale, le modalità di funzionamento del fondo, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande. Nella definizione degli avvisi è attribuita priorità ai progetti realizzati in partenariato tra Enti del Terzo Settore e imprese che prevedano l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio o fragilità, ed è assicurata, ove compatibile con la natura degli interventi, la più ampia partecipazione degli Enti del Terzo Settore, con particolare attenzione alle organizzazioni di minori dimensioni e a quelle operanti nelle aree interne.
6. Gli atti attuativi di cui al comma 4 prevedono, almeno:
a) criteri oggettivi di selezione;
b) soglie massime di finanziamento per progetto e per beneficiario;
c) eventuale cofinanziamento proporzionato;
d) pubblicazione dei beneficiari, delle somme concesse e dei risultati raggiunti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
7. Decorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, il fondo di cui al comma 1 può essere destinato anche al sostegno di altri progetti di innovazione sociale riconducibili alle attività di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n.117/2017.
8. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sul funzionamento del fondo, indicando risorse impegnate ed erogate, iniziative finanziate, esiti, criticità e valutazioni di impatto.
Art. 26. Rete regionale dell’economia sociale e dell’impatto
1. La Regione promuove la Rete regionale dell’economia sociale e dell’impatto quale piattaforma stabile di collaborazione tra Enti del Terzo Settore, sistema produttivo e istituzioni pubbliche.
2. La Rete favorisce in particolare:
a) progetti di innovazione sociale ad alto impatto;
b) inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio;
c) sviluppo di filiere territoriali sostenibili;
d) attrazione di investimenti a impatto sociale.
3. La partecipazione alla Rete è aperta, pubblica e non comporta vantaggi economici automatici.
4. La Regione pubblica annualmente un report sul funzionamento della Rete.
Art. 27. Strumenti di finanza sociale e a impatto
1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e in coerenza con il principio di neutralità competitiva di cui all’articolo 2, strumenti di finanza sociale e ad impatto volti a sostenere progetti di interesse generale realizzati dagli Enti del Terzo Settore, anche in partenariato con altri soggetti.
2. Gli strumenti possono includere, in particolare:
a) fondi rotativi;
b) strumenti di garanzia;
c) meccanismi di co-investimento pubblico-privato;
d) strumenti pay-for-result basati sul raggiungimento di obiettivi misurabili.
3. L’attivazione degli strumenti avviene mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.
Art. 28. Crowdfunding civico
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge e con l’obiettivo di promuovere l’innovazione sociale su tutto il territorio regionale, la Regione Basilicata stimola la nascita e il consolidamento di reti di organizzazioni del territorio che perseguano il Crowdfunding civico, ossia la raccolta di risorse private, di organizzazioni o di singoli cittadini, finalizzate a rafforzare la coesione sociale attraverso la realizzazione di servizi rivolti ai cittadini.
2. L’attività di Crowdfunding civico sperimenta nuove relazioni con il Terzo settore e i cittadini, mettendo a sistema risorse pubbliche e private per la realizzazione di progetti utili a tutta la collettività, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) fornire ai destinatari della presente legge le risorse economiche per avviare progetti di inclusione;
b) rafforzare le competenze dei destinatari sul tema del Crowdfunding;
c) ricostruire il tessuto relazionale e il capitale sociale delle comunità al fine di creare nuove opportunità di inclusione e nuove reti a sostegno di soggetti a rischio.
3. Il Crowdfunding civico, grazie anche all’uso delle piattaforme digitali di raccolta fondi, diventa quindi uno strumento per mobilitare le risorse dei cittadini sia in senso economico che partecipativo, nella misura in cui coinvolge la cittadinanza nella realizzazione e nel finanziamento di progetti e servizi di interesse collettivo.
4. A tal fine, la Giunta regionale approva specifiche linee guida disciplinanti le modalità di attivazione e individua mediante procedura di evidenza pubblica l’attivazione di specifiche piattaforme online per la raccolta di fondi privati, accompagnate da attività di tutoraggio per agevolare la realizzazione delle campagne di raccolta fondi.
5. Le linee guida di cui al comma 4 disciplinano requisiti minimi di trasparenza, tracciabilità delle donazioni, rendicontazione delle spese e verifica del raggiungimento degli obiettivi delle campagne di Crowdfunding civico, nonché criteri di accreditamento delle piattaforme digitali utilizzate.
6. Il Crowdfunding civico opera in coerenza con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione sottoscritto dagli stati membri dell’ONU, che si sono impegnati a raggiungere 17 obiettivi di sostenibilità (Sustainable Development Goals, SDGs) entro il 2030.
Art. 29. Sperimentazione normativa in materia di innovazione sociale
1. La Regione può attivare programmi sperimentali, anche a carattere temporaneo per una durata determinata e comunque non superiore a trentasei mesi, per testare modelli innovativi di intervento sociale, in collaborazione con Enti del Terzo Settore, imprese e soggetti della ricerca.
2. Le sperimentazioni avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, proporzionalità e tutela della concorrenza.
3. Al termine della sperimentazione la Regione valuta i risultati e ne dispone l’eventuale estensione.
Art. 30. Monitoraggio e valutazione indipendente
1. La Regione promuove forme di monitoraggio indipendente sull’attuazione della presente legge, anche mediante il coinvolgimento di università, enti di ricerca o organismi terzi qualificati.
Art. 31. Clausola di revisione
1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione complessiva sull’attuazione della legge e sull’efficacia delle misure adottate, anche ai fini di eventuali aggiornamenti normativi.
CAPO V
Norme finali e finanziarie
Art. 32. Modifiche alla
1. All’articolo 14 della
“d) bis. gli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017;”.
Art. 33. Abrogazioni
1. È abrogata la
Art. 34. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli adempimenti organizzativi e informativi previsti dalla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 35. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.