§ 4.1.132 - L.R. 23 dicembre 2025, n. 54.
Modifiche alla legge regionale n. 30/2016 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:23/12/2025
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2016
Art. 2.  Dichiarazione di invarianza finanziaria ed entrata in vigore


§ 4.1.132 - L.R. 23 dicembre 2025, n. 54.

Modifiche alla legge regionale n. 30/2016 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)

(B.U. 23 dicembre 2025, n. 68 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2016

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 30 del 2016, sono aggiunti i seguenti commi:

“5 bis. Al fine di assicurare l’ottimale svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il soggetto esecutore individuato, con la D.G.R. 10 aprile 2025, n. 204, nell’API-Bas S.p.a., quale affidatario in house del servizio di conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici che insistono sul territorio della Provincia di Potenza, tenuto conto della pluriennale professionalità acquisita nell’espletamento dell’anzidetto servizio, procede all’assunzione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, del personale già dipendente della società in house della Provincia di Potenza denominata Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Potenza (APEA) s.r.l. alla data del 24 ottobre 2024, cui è stata riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASPI a decorrere dal 1° novembre 2024, con salvaguardia del trattamento economico e giuridico in godimento alla predetta data del 24 ottobre 2024.

5 ter. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente modifica di legge, predispone apposito disegno di legge finalizzato a ricondurre alla propria competenza le funzioni di controllo di cui all’articolo 9 del DPR 74/2013 già delegate alla Città di Potenza, nonché a valorizzare le professionalità già impegnate nello svolgimento del servizio.

5 quater. Le previsioni di cui al precedente comma si applicano anche alla Provincia di Matera.

5 quinques. Gli effetti di cui al comma 5 bis decorrono dopo novanta giorni dalla data di approvazione della presente modifica di legge.”.

 

     Art. 2. Dichiarazione di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.